Mobilità sostegno secondaria II grado: sarà senza distinzione per aree disciplinari che sono unificate

Orizzonte_logo14di Giovanna Onnis, Orizzonte Scuola,  15.3.2016

sostegno-DOS2

Gli insegnanti che con la mobilità 2016/17 hanno intenzione di chiedere trasferimento o passaggio di ruolo per posti di sostegno nella scuola Secondaria II grado, non dovranno più esprimere preferenze mediante il codice relativo alla Dotazione Organica Sostegno provinciale
Ma potranno chiedere specifiche scuole o ambiti territoriali a seconda della fase dei movimenti in cui rientreranno come indicate nell’art. 6 dell’ipotesi di CCNI 2016/17. In seguito al movimento richiesto, quindi, i docenti coinvolti acquisiranno una titolarità più specifica (scuola o ambito territoriale) e non risulteranno più titolari in modo generalizzato nella provincia.
Questo aspetto risulta chiarito nell’art.7 del CCNI, ma ve ne sono altri che risultano ancora poco chiari e sono, conseguentemente, motivo di dubbi e incertezze per i docenti interessati. Uno di questi è quello relativo ai posti sui quali potranno essere disposti i movimenti.
Una delle domande più frequenti che arriva in redazione riguarda, infatti, l’area disciplinare di appartenenza (AD01 – AD02 – AD03 oppure AD04) e se questa sarà determinante per l’assegnazione della cattedra nella scuola o ambito richiesto.

I posti vacanti e disponibili per i trasferimenti o passaggi nel sostegno II grado saranno tutti i posti di sostegno delle scuole o degli ambito territoriali, senza distinzione, oppure viene mantenuta la divisione per aree?

Una risposta chiara al quesito viene fornita dalla normativa rappresentata dall’ipotesi di CCNI sulla mobilità 2016/17.Innanzitutto è indispensabile chiarire, come sottolinea l’art.7 comma 2, che le cattedre che potranno essere assegnate dovranno risultare disponibili in organico di diritto:
Il personale di ruolo nel sostegno della scuola secondaria di secondo grado attualmente della dotazione organica di sostegno è assegnato, a domanda, in titolarità alla scuola di attuale servizio se disponibile in organico di diritto, diversamente partecipa alle ordinarie operazioni di mobilità.”
Chiaramente questa disponibilità in organico di diritto, necessaria per la conferma della scuola di attuale servizio dei docenti D.O.S. come scuola di titolarità, è necessaria anche per la mobilità (trasferimenti e/o passaggi di ruolo) dei docenti che transitano da posto comune a sostegno II grado.
Le cattedre di sostegno che dovranno essere individuate nell’organico di diritto delle diverse istituzioni scolastiche e che potranno essere assegnate in trasferimento o passaggio di ruolo per l’anno scolastico 2016/17, non saranno distinte per aree disciplinari (AD01 scientifica, AD02 umanistica, AD03 tecnologica, AD04 psicomotoria) , ma verranno assegnate come area unica, senza tener conto dell’area disciplinare di appartenenza del docente coinvolto.
Questo chiarimento esplicito viene fornito dall’art. 28:

In attuazione dell’art. 15 comma 3 bis della L. 128 /2013, e così come previsto anche dalla C.M. n. 34 del 1 aprile 2014, è costituito, ai fini della mobilità per l’istruzione secondaria di II grado, un organico di posti di sostegno per l’integrazione scolastica di studenti portatori di disabilità, in conformità a quanto prescritto dall’art. 13, della legge n. 104/92 così come modificato dal suddetto art. 15, comma 3 bis, della L. 128/2013.
In attuazione dello stesso art. 15 comma 3 bis della L. 128 /2013, infatti, le aree scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui all’articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all’ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 78 del 23 marzo 1997, sono unificate.
L’assegnazione ai posti di tale organico avviene secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 7”

La mobilità degli insegnanti che chiedono trasferimento o passaggio nel sostegno II grado, quindi, verrà disposta su cattedre che rientrano nell’area unica di sostegno e che risulteranno regolarmente inserite nell’organico di diritto delle singole scuole secondarie II grado.
I docenti titolari nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, in possesso del prescritto titolo di specializzazione e, in caso di passaggio del relativo titolo di abilitazione, potranno, quindi, partecipare al movimento sui posti di sostegno per il II grado, esprimendo la preferenza di scuola, comune, distretto, ambito per tale tipologia di posti e concorrendo per l’assegnazione di una delle cattedre disponibili individuate mediante raggruppamento in un’unica area senza distinzione per aree disciplinari in ottemperanza a quanto stabilisce la normativa esplicitamente citata nell’art.28 dell’ipotesi di CCNI sopra citato.
La normativa in questione è rappresentata dall’art. 15 comma 3 bis della L. 128 /2013 che prevede, infatti , l’unificazione delle aree scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) e dalla C.M. n. 34 del 1 aprile 2014 che stabilisce, come conseguenza all’unificazione delle aree disciplinari sul sostegno, che le operazioni relative alla procedura di mobilità del personale docente dovranno essere effettuate tenendo conto dell’unificazione delle aree e secondo le regole previste nel CCNI sulla mobilità.
Tale disposizione risulta chiaramente valida sia per la mobilità territoriale (trasferimento provinciale e interprovinciale) che per la mobilità professionale (passaggio di ruolo)

Mobilità sostegno secondaria II grado: sarà senza distinzione per aree disciplinari che sono unificate ultima modifica: 2016-03-15T08:14:55+01:00 da
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams

webmaster: Fabio Barina



Sito realizzato da Venetian Navigator 2 srl