Naspi: chiarimenti dell’Inps su licenziamenti, lavoro accessorio e intermittente

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di Lucrezia Di Dio,  Orizzonte Scuola   4.8.2015.  

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Con la circolare numero 142 dello scorso 29 luglio l’Inps ha fornito importanti chiarimenti  su aspetti specifici che non erano stati disciplinati dalla circolare numero 94.

I chiarimenti forniti dall’Inps riguardano il licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione, il licenziamento disciplinare e fornisce istruzioni sul calcolo della durata della prestazione di disoccupazione e sulla sua compatibilità con lo svolgimento di lavoro accessorio, lavoro intermittente e lavoro all’estero.

Proposte di lavoro non accettate
La distanza della sede di lavoro, entro o oltre i 50 km o la sua raggiungibilità in almeno 80 minuti utilizzando i mezzi di trasporto pubblici rispetto al luogo di residenza del lavoratore, incide sia sull’accettazione di un lavoro ai fini della tutela della Naspi sia sulla cessazione involontaria di un rapporto di lavoro esistente. Se il lavoratore rifiuta il trasferimento in una sede che disti più di 50 km dalla sua abitazione o che non può raggiungere in 80 minuti attraverso l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici, la risoluzione del lavoro può avere carattere consensuale e non ostacola il riconoscimento della disoccupazione. Nello stesso tempo se si rifiuta un’offerta di lavoro che la cui sede è oltre le predette distanze non costituiscono motivo di decadenza della prestazione.

Licenziamento
In caso di licenziamento con accettazione di offerta di conciliazione l’indennità Naspi viene comunque riconosciuta al lavoratore poiché in questi casi il datore di lavoro può offrire al lavoratore  un importo che non costituisce un reddito imponibile in cambio della non impugnazione del licenziamento, sussiste quindi la disoccupazione involontaria
Anche ai lavoratori licenziati per giusta causa o per motivi disciplinari deve essere riconosciuta l’indennità di disoccupazione poiché non costituisce un evento che determini la disoccupazione volontaria poiché il licenziamento non è una conseguenza automatica alla sanzione disciplinare.

Naspi e lavoro accessorio
Che effetti ha sull’indennità Naspi lo svolgimento di lavoro accessorio?
Le prestazioni di lavoro accessorio vengono considerate come attività lavorative che non danno luogo a compensi superiori, per la totalità dei committenti, a 7mila euro annui. Nel comma 2 del decreto legislativo 81 dello scorso 15 giugno si chiarisce che i percettori di prestazioni integrative al salario e a sostegno del reddito possono svolgere lavoro accessorio in tutti i settori produttivi nel limite di 3mila euro annui. In questi casi l’Inps provvederà a sottrarre dalla disoccupazione gli accrediti contributivi derivanti dal lavoro accessorio in oggetto. La prestazione Naspi può essere, quindi, cumulata con redditi da attività lavorativa ma per il lavoro accessorio il limite complessivo è stabilito in 3mila euro annui.

Naspi e lavoro intermittente
Cosa accade, invece, all’indennità Naspi in caso di lavoro intermittente?
Se il lavoratore beneficiava già della Naspi al momento della firma di un contratto di lavoro intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e diritto all’indennità di disponibilità, la conservazione della Naspi è conseguente al reddito del lavoratore: l’indennità è esclusa per tutte le giornate in cui il lavoratore percepisce nei periodi non lavorati l’indennità di disponibilità.
Se invece il lavoratore che beneficia della Naspi si rioccupa con un contratto di lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza diritto all’indennità di disponibilità la Naspi è sospesa per le sole giornate  di effettiva prestazione lavorativa.

Naspi e lavoro estero
Se il beneficiario della Naspi trova una nuova occupazione all’estero bisogna distinguere se il lavoro viene svolto in uno stato con normativa comunitaria  o in uno stato non comunitario convenzionato con l’Italia, o ancora, in uno stato non comunitario non convenzionato con l’Italia.
Se il lavoratore trova lavoro in uno Stato comunitario l’indennità Naspi decade. L’indennità decade anche nel caso il Percettore di indennità di disoccupazione NASpI si reca in uno Stato non comunitario che sia convenzionato con l’Italia.
Se il lavoro viene trovato in uno Stato estero che applica la normativa comunitaria l’indennità è sospesa per un massimo di 6 mesi per essere ripristinata al termine del contratto di lavoro.
Percettore di indennità di disoccupazione NASpI che si reca uno Stato non comunitario che non sia convenzionato con l’Italia l’indennità viene sospesa per 6 mesi poi decade.

Naspi: chiarimenti dell’Inps su licenziamenti, lavoro accessorio e intermittente ultima modifica: 2015-08-04T19:20:14+02:00 da
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