Nella prossima mobilità la scelta delle preferenze non è secondaria

Lucio Ficara, La Tecnica della scuola  1.3.2017

– Un nostro lettore ci chiede come funzionerà la mobilità 2017/2018 in base alla scelta dell’ordine delle preferenze su scuola, ambito e provincia.

Il lettore in particolare ci chiede: “Se un docente X con 30 punti indica come prima preferenza un istituto presente nell’ambito n° 1 e un docente Y con 50 punti indica come prima preferenza tutto l’ambito n° 1, e se nell’istituto c’è una disponibilità, chi avrà precedenza? Il docente X perché ha indicato l’istituto specifico oppure il docente Y perché ha più punti? Ha più valore l’ordine di preferenza o il punteggio?”.

Per dare una risposta a questo quesito bisogna ipotizzare due casi:

Caso n. 1) Se entrambi i docenti avessero (perché nell’ambito n° 1 ci sono diversi posti vacanti e disponibili per la mobilità) diritto ad ottenere il trasferimento, X, nonostante il minore punteggio, finirà titolare sulla scuola dove c’era la disponibilità, mentre Y, anche se con maggiore punteggio, finirà titolare di ambito, ottenendo l’incarico triennale in una scuola dell’ambito n° 1.

Caso n. 2) Se invece nell’ambito n.1 ci fosse un unico posto disponibile, ed è anche quello che X ha espresso come prima preferenza, allora sarà Y a prenderlo ma come incarico triennale, visto che sarà diventato titolare dell’ambito n° 1.

Quindi possiamo dire che nel primo caso, l’ordine di preferenza ha influito positivamente per il docente X, ma ovviamente ha consentito anche a Y di avere il trasferimento in una delle altre sedi dell’ambito n° 1 perché con più punti. Invece nel secondo caso sarà solo Y ad avere il trasferimento, ma sempre come titolare di ambito, mentre X, a causa del suo scarso punteggio, resterà nella scuola in cui è titolare attualmente.

Nel caso si decidesse di inserire, all’atto della domanda di mobilità, anche la preferenza sintetica di una provincia, bisogna sapere una cosa importantissima. Infatti chi inserisce la preferenza sintetica provincia, ai sensi dell’art. 6 comma 5 dell’ipotesi di CCNI sulla mobilità 2017/2018, se non soddisfatto nelle preferenze di scuola o di ambito espresse prima della preferenza sintetica della provincia, il docente otterrà la titolarità su un ambito della provincia secondo la catena di prossimità tra gli ambiti della stessa provincia, quindi al docente viene assegnato il primo ambito disponibile secondo l’ordine risultante dalla tabella di prossimità, salvo che il medesimo sia stato richiesto da altro aspirante , anche con un punteggio inferiore, tuttavia mediante un indicazione puntuale. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica della provincia si richiedono indifferentemente tutti gli ambiti territoriali in essa compresi, il primo ambito con posto disponibile è assegnato al docente che lo ha richiesto con indicazione puntuale sia pure con punteggio inferiore ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica potrebbe essere assegnato il successivo ambito disponibile della provincia.

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Nella prossima mobilità la scelta delle preferenze non è secondaria ultima modifica: 2017-03-01T16:51:15+01:00 da
Gilda Venezia

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