Neoassunti, chi non va nell’ambito

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di Antimo Di Geronimo,  ItaliaOggi  28.7.2015.  

Le assegnazioni alla sede saranno provvisorie, poi scatterà una mobilità straordinaria.
E nessuna compensazione tra classi di concorso diverse

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I docenti che saranno immessi in ruolo sull’organico di diritto conserveranno la titolarità della sede. E non entreranno negli ambiti territoriali a chiamata diretta da parte dei presidi. Lo ha precisato il ministero dell’istruzione con una nota emanata il 22 luglio scorso (21739). Il dicastero di viale Trastevere ha spiegato che al personale beneficiario dei contratti a tempo indeterminato sarà assegnata, per l’anno scolastico 2015/16, la sede provvisoria di servizio. E la sede definitiva verrà attribuita secondo i criteri e le modalità da determinare con il contratto sulla mobilità relativo all’anno scolastico 2016/2017. Ciò vale sia per coloro che saranno immessi in ruolo entro il 15 agosto prossimo, nella fase delle assunzioni ordinarie (cosiddetta fase «0») sia per coloro che saranno assunti entro il 15 settembre, sempre sull’organico di diritto, nella prima fase del piano di assunzioni straordinarie (cosiddetta fase «A»). L’amministrazione ha chiarito, inoltre, che quest’anno non saranno effettuate compensazioni tra le varie classi di concorso.

Dunque, qualora in una classe di concorso dovessero residuare delle immissioni in ruolo per carenza di aspiranti, anziché utilizzare il posto non assegnato per incrementare il numero di immissioni in ruolo di un’altra classe di concorso, tale cattedra andrà ad accrescere la dotazione di disponibilità della fase successiva. Facciamo un esempio. Succede talvolta che, all’atto dell’attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato, in una classe di concorso vi sia un numero di posti disponibili superiore al numero degli aspiranti. Ciò avviene, per esempio, quando la graduatoria del concorso ordinario è esaurita e nella graduatoria a esaurimento vi è un numero di aspiranti inferiore al numero dei posti da assegnare. In tali casi, per prassi, i posti non assegnati vengono «versati» nella dotazione di un’altra classe di concorso che presenti un sufficiente numero di aspiranti e di posti liberi in organico di diritto. Nella maggior parte dei casi il travaso avviene dalla classi di concorso di nicchia a quelle del gruppo lettere, di solito, verso la A050 se si tratta di disponibilità nella secondaria di II grado oppure nella A043, se si tratta di disponibilità nella secondaria di I grado oppure, ancora, verso il sostegno.

Quest’anno, eventuali posti non assegnati non potranno essere recuperati applicando tale prassi e saranno riassorbiti aggiungendo le disponibilità dei posti non assegnati alla fase successiva di assunzioni. Il divieto di effettuare le compensazioni (e cioè di travasare le disponibilità assegnate in una classe nella disponibilità di un’altra classe di concorso o in quella del sostegno) non vale all’interno della stessa classe di concorso o disponibilità di posto.

Qualora dovesse risultare esaurita o inesistente la graduatoria del concorso ordinario, le disponibilità saranno interamente assegnate traendo gli aventi titolo scorrendo solo la graduatoria a esaurimento. Ciò vale sia per le classi di concorso (o per le disponibilità di posto comune nella scuola primaria) che per il sostegno. Il ministero ha precisato che ciò discende dalle disposizioni contenute nel secondo comma dell’art. 399 del testo unico. Che continuano ad applicarsi anche dopo l’entrata in vigore della legge 107/2015 dove, peraltro, è citato più volte. Il dicastero di viale Trastevere ha ricordato, inoltre, che con il decreto n. 470 del 7 luglio 2015 è stato assegnato un contingente di nomine in ruolo pari a 36.627 unità di personale docente, di cui 14.747 riservato alla copertura dei posti di sostegno agli alunni con disabilità, ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2015/2016. A questa prima tornata di assunzioni (fase «0») che coincide con quella delle assunzioni ordinarie, a copertura dei posti lasciati liberi ad esito dei pensionamenti (cosiddetto turn over) farà seguito un’ulteriore tornata di immissioni in ruolo a copertura dei posti ancora liberi nell’organico di diritto. Che negli anni scorsi venivano coperti con supplenze annuali fino al 31 agosto (l’anno scorso ne sono state disposte circa 14mila).

Per coprire tutti i posti vacanti e disponibili dell’organico di diritto, nella fase «A» dovrebbero esser stipulati 10849 contratti a tempo indeterminato. Allo stato attuale, il decreto autorizzativo di queste ulteriori assunzioni è in corso di perfezionamento. Le immissioni riguarderanno tutti gli ordini e gradi di scuola, compresa la scuola dell’infanzia, sia nella fase «0» che nella fase «A». L’amministrazione ha ricordato, infine, che alla fase «A» del piano straordinario di assunzioni non possono partecipare gli aspiranti già assunti, quali docenti a tempo indeterminato, alle dipendenze dello Stato, compresi i docenti nominati nella precedente fase«0». E nella fase «A» non possono partecipare nemmeno i soggetti inclusi nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente all’anno 2012.

 

Neoassunti, chi non va nell’ambito ultima modifica: 2015-07-28T09:08:19+02:00 da
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