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Neoassunti in Fase C, concesso anno di prova e formazione su gradi differenti

C. Agizza,   Professionisti Scuola Network  19.11.2015.  

Dall’incontro tenutosi ieri al MIUR per discutere le problematiche inerenti le  assunzioni sui posti di Fase C è venuta fuori un’ulteriore novità, riguarda la possibilità per gli assunti nella scuola secondaria di secondo grado di essere assegnati a una scuola superiore ma utilizzati sulla scuola secondaria di primo grado o sulla primaria.

Agli stessi docenti sarà consentito effettuare l’anno di prova sulla classe di concorso di assunzione (anche se con servizio prestato in ordine di scuola diverso), ciò contrasterebbe con le limitazioni sulla validità dell’anno di prova contenute nel recente DM 850/15 del 27 ottobre (che rigidamente prevede la necessità di svolgere il servizio nello stesso ordine di scuola di assunzione in ruolo). ricordiamo che :

  • la supplenza su posto di sostegno per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola dell’infanzia o primaria;
  • la supplenza su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado;
  • per le classi di concorso, la supplenza è valida sullo specifico grado di istruzione e in considerazione della corrispondenza degli insegnamenti impartiti con gli insegnamenti relativi alla classe di concorso di immissione in ruolo;
  • la supplenza su posto di sostegno è valida ai fini dello svolgimento del periodo di prova anche su posto comune e viceversa, nel medesimo ordine e grado di scuola.

L’attività di formazione, è comunque svolta con riferimento al posto o alla classe di concorso di immissione in ruolo.

Invece, per i posti di Fase C l’amministrazione ha sostenuto che la particolarità dell’attività che si svolge sui posti di potenziamento giustifica l’eccezione alla regola e quindi sarà possibile superare tali limitazioni. A questo punto, ci chiediamo vista la straordinarietà di tutto il piano previsto dalla legge 107, perchè non concedere questa deroga anche ai docenti assunti in fase B?

Sembra che si voglia solo continuare ad alimentare le discussioni e  diatribe tra i docenti assunti nelle varie fasi continuando a metterli perennemente uno contro l’altro, quando basterebbe un minimo di buon senso cosa che sembri manchi del tutto.

Neoassunti in Fase C, concesso anno di prova e formazione su gradi differenti ultima modifica: 2015-11-19T22:26:14+01:00 da
Gilda Venezia

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