Mobilità

No ai trasferimenti: vincolo quinquennale docenti rimane

Orizzonte Scuola, 27.12.2020.

Bocciato anche Odg che impegnava Governo a rivederlo.

“Mi dispiace comunicare che il mio Ordine del Giorno che impegnava il Governo a rivedere il vincolo quinquennale per gli insegnanti (e che faceva seguito al mio emendamento respinto in Legge di Bilancio) è stato appena bocciato alla Camera”.

Lo comunica su Facebook l’ex ministro Lorenzo Fioramonti.

Fioramonti spiega che l’Odg “non stabiliva come andasse rivisto: chiedeva semplicemente di impegnarsi a rivederlo nella modalità e nei tempi opportuni. Più blando di così non si può!”.

A votare contro sono stati “sia la maggioranza sia l’opposizione (eccetto i pochi puntini verdi di alcuni colleghi del Gruppo Misto).
Questo mi sembra un fatto importante da ricordare, soprattutto quando poi i partiti si dicono favorevoli alla mobilità degli insegnanti negli annunci social o ai comizi strappaconsensi”, conclude.

Vincolo quinquennale: chi sono i docenti interessati

Il vincolo quinquennale nella scuola di titolarità interessa le seguenti categorie di docenti:

  • docenti inseriti nella graduatoria del concorso 2018 ex FIT entro il 31/12 (o mesi successivi) (DM 631 del 25 settembre 2018) . Questi docenti non potranno chiedere trasferimento o passaggio per 5 anni con decorrenza 1 settembre 2019
  • docenti immessi in ruolo nel corrente anno scolastico 2020/21 (D.L .126/2019 – L.159/2019 art.1 comma 17-octies). Il vincolo riguarderà tutti i docenti neo-immessi in ruolo di qualunque ordine e grado di istruzione, indipendentemente dal canale di reclutamento. In questo caso il blocco, che avrà decorrenza 1 settembre 2020, non riguarda solo la mobilità territoriale e professionale ma anche la mobilità annuale e anche la possibilità di svolgere supplenza ai sensi dell’art. 36 del CCNL.

Questi docenti, quindi, potranno chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità.

Sono esclusi da questo vincolo quinquennale i docenti che rientrano in una delle seguenti condizioni:

  1.  docenti in esubero o soprannumerari
  2. docenti beneficiari di precedenza ai sensi dell’art. 33, commi 3 e 6, della Legge 104/1992, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali o all’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento.

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No ai trasferimenti: vincolo quinquennale docenti rimane ultima modifica: 2020-12-27T20:21:42+01:00 da

Gilda Venezia

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