Insegnanti

Nomina in ruolo e compatibilità con altri impieghi

Obiettivo scuola, 27.8.2020.

Com’è noto, infatti, al personale docente non è consentito esercitare attività commerciali, industriali e professionaliné assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.
Di conseguenza, chi ha già instaurato ed ha in atto un rapporto di lavoro non può sottoscrivere un contratto a tempo indeterminato nel comparto scuola se non ha risolto il precedente rapporto di lavoro.
In tal caso, sono prospettabili due diverse soluzioni: la sottoscrizione del rapporto di lavoro in regime di part-time non superiore al 50% e il differimento della presa di servizio. Una terza soluzione, costituita dall’aspettativa per altro lavoro, diversamente da quanto comunemente si pensi, non è invece praticabile.

ASPETTATIVA PER ALTRO LAVORO

Esiste un particolare tipo di aspettativa, prevista dall’art. 18 CCNL comparto scuola e dall’art. 18 comma 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183, che prevede la sospensione del regime di incompatibilità durante il periodo di aspettativa.
Tuttavia, come chiarito dalla Corte dei Conti (Sez. reg. controllo per il Piemonte, del 25 marzo 2015 n.47), l’aspettativa in questione non può essere utilizzata per “aggirare” la condizione ostativa alla valida sottoscrizione del contratto, rappresentata dallo svolgimento di un’attività incompatibile.
Infatti, il riconoscimento del diritto all’aspettativa (con la conseguente possibilità di svolgere attività teoricamente incompatibili) si consegue soltanto dopo la valida stipula del contratto di lavoro che deve avvenire – si ribadisce – in assenza delle condizioni di incompatibilità. In altri termini, la situazione di incompatibilità non può essere sanata con la  concessione dell’aspettativa ex art. 18, comma 3 del CCNL “comparto scuola”. Il diritto a fruire dell’aspettativa ex art. 18, comma 3 del citato CCNL “comparto scuola”, si matura infatti con la sottoscrizione senza cause ostative del contratto di assunzione in ruolo.

CONTRATTO IN REGIME DI PART-TIME NON SUPERIORE AL 50%

L’allegato A alla nota n. 23825 del 7 Agosto 2020 dal titolo “Indicazioni operative immissioni in ruolo docenti”, al punto A.13 prevede che “è possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time, secondo quanto previsto dalla legge 183/2010” .
Chi sceglie di stipulare il contratto a tempo indeterminato in regime di part-time può conservare il precedente rapporto di lavoro, a condizione che sia di natura privata. Infatti, rimane totalmente esclusa la possibilità di cumulare un lavoro pubblico part-time con un altro lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, fatta salva la previsione dell’art.18, comma 18, legge n. 127/1997 (legge Bassanini bis) che consente al personale degli enti locali di affiancare al proprio impiego pubblico part-time una seconda attività lavorativa da svolgersi presso altri enti locali. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche diverse dagli enti locali è ancora operante il divieto generale stabilito dall’art.1, comma 58 della L.n.662/96 “La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l’attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un’amministrazione pubblica”.

In tale situazione il candidato, all’atto della sottoscrizione del contratto presso l’istituzione scolastica, dovrà chiedere di poter instaurare un rapporto di lavoro part-time con prestazione oraria non superiore al 50%.
Il Dirigente scolastico dovrà verificare presso l’Ufficio Scolastico territoriale che non si superi a livello provinciale l’aliquota del 25%, calcolata sul totale dei posti della specifica classe di concorso/tipologia di posto, come previsto dall’art. 39 del CCNL comparto scuola.
Si precisa che, in seguito alle modifiche apportate con la legge 183/2010 la concessione del part-time non è automatica ma è subordinata alla valutazione discrezionale da parte dell’amministrazione interessata.

DIFFERIMENTO DELLA PRESA DI SERVIZIO

Una seconda opzione consiste nella possibilità di chiedere il differimento della presa di servizio. Alcuni USR hanno fornito indicazioni in tal senso.
Con nota n. 15418 del 24 agosto 2018 l’USR Marche ha fornito indicazioni in merito alla possibilità di chiedere il differimento della presa di servizio al fine di regolarizzare rapporti di lavoro in essere al momento della nomina ed incompatibili con l’assunzione in ruolo  (ad esempio per le situazioni di chi ha la necessità di fornire al precedente datore di lavoro il preavviso in caso di dimissioni volontarie) o di dismettere attività imprenditoriali o commerciali.
In particolare, si ritiene che in considerazione di quanto previsto dall’art.  436 comma 4 del D.lgs 297/94 (Testo Unico scuola)  e della FAQ n. 25 emanata dal Miur in occasione del piano straordinario di immissioni in ruolo previste dalla legge 107/2015, possano essere accolte dai Dirigenti scolastici le richieste, dettagliatamente motivate, finalizzate a posporre la presa di servizio.
Secondo la nota, appare ragionevole ritenere che tale differimento possa avere una durata pari all’anno scolastico e non sia ulteriormente prorogabile, in quanto concesso unicamente al fine di permettere al lavoratore di regolarizzare la sua posizione lavorativa. Colui che al termine del periodo di differimento previsto non assuma servizio, decade dalla nomina.
Nello senso si era già espresso anche l’USR Emilia Romagna con la nota n.11820 del 10 settembre 2015 nonché l’Ufficio Scolastico Provinciale di Venezia. Per quanto riguarda gli altri USR mancano specifiche indicazioni quindi suggeriamo eventualmente di chiedere delucidazioni in merito alla problematica in questione.

LA DIVERSA POSIZIONE DELL’USR SICILIA

Si registra però la diversa posizione manifestata dall’USR Sicilia con la nota n. 20548 del 26/08/2020 con la quale si afferma che non potranno e non dovranno essere accolte eventuali richieste di differimento della presa di servizio finalizzate alla prosecuzione di altra attività lavorativa.
Nella nota si afferma che, benché la valutazione di un idoneo e giustificato motivo per il differimento della presa di servizio è di competenza del dirigente scolastico, gli eventuali provvedimenti di accoglimento potrebbero essere oggetto di controllo successivo del MEF.
In conclusione, lo strumento per superare la situazione di incompatibilità dovuta alla sussistenza di un precedente rapporto di impiego al momento dell’assunzione non può essere rappresentato né dall’istituto dell’aspettativa né da quello del differimento della presa di servizio.

DOTTORATO ED ASSEGNO DI RICERCA

Il rapporto di lavoro invece può essere regolarmente instaurato quando l’interessato usufruisce già di dottorato di ricercaborse di studio post dottorato o assegni di ricerca. In questi casi si può chiedere un periodo di congedo secondo quanto indicato dal Miur nella circolare ministeriale 15 del 22 febbraio 2011 senza rincorrere in situazioni di incompatibilità.

ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE

L’esercizio della libera professione con iscrizione all’albo può essere svolta solo dal personale docente anche se sottoscrive un contratto di lavoro a tempo pieno, a condizione che questo sia autorizzata dal dirigente, non interferisca con la funzione docente e sia compatibile con l’orario di insegnamento (articolo 508 DLgs 297/94).

 

 

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Nomina in ruolo e compatibilità con altri impieghi ultima modifica: 2020-08-30T16:18:05+02:00 da
Gilda Venezia

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