Dal 10 al 21 agosto 2021 i candidati presenti nelle GPS e nelle GAE hanno potuto presentare le istanze di partecipazione alle procedure per l’attribuzione delle:
I soggetti iscritti nelle GPS I fascia con i requisiti per poter partecipare alle immissioni in ruolo straordinarie, hanno potuto presentare domanda anche per il conferimento delle supplenze dal momento che non hanno alcuna certezza in merito alla loro immissione in ruolo dalla procedura straordinaria.
Secondo il DM 242 del 30 luglio 2021, l’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della stessa. L’assegnazione dell’incarico preclude il conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell’Ordinanza ministeriale (supplenze al 30 giugno / 31 agosto), anche per altra classe di concorso o tipologia di posto.
Lo stesso DM 242 (art. 4 comma 8) prevede che:
in caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall’ufficio territorialmente competente”.
Tale disposizione è confermata sia dalla Circolare Supplenze 2021/2022 che dalla Guida Ministeriale laddove si afferma che:
Alle supplenze della seconda tipologia possono partecipare anche coloro che, avendo partecipato e ottenuto la nomina per la procedura straordinaria di cui al D.L. 73/2021, art. 59 comma 4, rinunciano per ottenere una nuova proposta di nomina. Detta rinuncia deve essere comunicata tempestivamente agli uffici territoriali”.
Pertanto, pur essendo possibile la rinuncia all’assegnazione della sede assegnata ai fini dell’immissione in ruolo da GPS I fascia, per le modalità e i tempi entro cui formulare tale rinuncia, bisogna fare riferimento agli avvisi pubblicati dai vari ambiti provinciali. Si sottolinea che le tempistiche indicate dagli ambiti territoriali che finora hanno pubblicato gli esiti (Lecce e Bari) sono molto stringenti.
In caso contrario, l’assegnazione si intende accettata e l’aspirante non parteciperà alle operazioni successive per l’assegnazione delle supplenze al 30 giugno/31 agosto.
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