Nomine supplenti. Le FAQ dell’USR Veneto

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dall’Ufficio III dell’USR per il Veneto,  27.9.2018

– Reclutamento a tempo determinato.

In riscontro a quesiti relativi alle nomine a tempo determinato da graduatorie di istituto, posti da Istituzioni scolastiche e organizzazioni sindacali, si ritiene utile formulare le F.A.Q sotto indicate. Si precisa che dette FAQ rappresentano una tipicizzazione di domande ricorrenti sugli argomenti trattati che non possono, tuttavia, chiarire tutte le molteplici casistiche che si possono presentare agli operatori del settore e ai soggetti interessati.

F.A.Q.1 D: Un docente che ha accettato una nomina da UAT su uno spezzone orario fino al 30 giugno può abbandonare la supplenza dopo aver assunto servizio per accettarne una a tempo intero fino al 30 giugno o 31 agosto conferita dal Dirigente Scolastico?
R. No, in quanto incorrerebbe nelle sanzioni previste dall’art. 8 del D.M.131/2007. Il docente ha, comunque, titolo al completamento dell’orario.

F.A.Q.2 D: Un docente con titolo di specializzazione per il sostegno, che risulta inserito in graduatoria di altra provincia e invia una M.A.D. alle scuole di una provincia del Veneto, può essere assunto prima degli aspiranti senza specializzazione inseriti nelle graduatorie di II° e III° fascia?
R. No. Le M.A.D. devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti per posti di sostegno in alcuna graduatoria d’Istituto.

F.A.Q.3 D: Un docente che ha assunto servizio per una supplenza a tempo pieno fino al 30 giugno conferita dal Dirigente Scolastico può lasciare detta supplenza per accettarne un’altra fino al 31 agosto conferita dallo stesso o altro Dirigente Scolastico?
R. No. L’accettazione di una supplenza e la successiva assunzione in servizio non ammettono la rinuncia della stessa per accettarne altre (D.M. 131/2007 art.3 c.4-5). Solo i contratti per supplenze di durata inferiore al termine delle lezioni possono essere risolti anticipatamente, ma esclusivamente nel periodo dell’ a.s. che va fino al 30 di aprile e per accettare una supplenza fino al termine delle lezioni o oltre (art. 8 c. 2 DM 131/20017).

F.A.Q.4 D: Una volta pubblicate le nuove graduatorie di istituto, l’Istituzione Scolastica le dovrà riscorrere, riconvocando tutti, anche coloro che hanno già rinunciato alla supplenza?
R: La finestra semestrale di aggiornamento delle graduatorie di Istituto ha un profilo diverso rispetto al rinnovo triennale delle graduatorie stesse. Tuttavia, in caso di nuovi inserimenti, porta alla produzione, diffusione e pubblicazione di nuove graduatorie aggiornate. Per tale ragione, pur essendo prevista la risoluzione del contratto (come stabilito nella clausola risolutoria presente nei contratti stessi ex art. 41 CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018) dell’ultimo/i nominato/i, in caso di eventuali inserimenti in posizione utile alla nomina da parte di nuovi candidati – si ritiene che non debbano essere riscorse le graduatorie, come invece previsto per il rinnovo triennale delle stesse.

F.A.Q.5 D: Un docente che assume servizio per uno spezzone orario da una determinata classe di concorso, può chiedere di completare l’orario con ore di sostegno – per cui non possiede il titolo – nella scuola in cui ha assunto servizio, indipendentemente dalla posizione occupata nella graduatoria incrociata (diritto al completamento)?
R: No, a meno che non sia provvisto del titolo di specializzazione per il sostegno (in analogia a quanto previsto per il docente abilitato con diritto al completamento – cfr. nota MIUR 37856 del 28/08/2018).Pertanto al docente non specializzato verrà attribuito il completamento orario per sostegno se risulterà in posizione utile nello scorrimento incrociato delle graduatorie dell’istituto.

F.A.Q.6 D: Il docente tecnico pratico (ITP), che invia una richiesta/diffida per inserimento in seconda fascia dichiarando di aver presentato un ricorso senza produrre copia del ricorso e non producendo alcun provvedimento cautelare, ha diritto ad essere inserito in seconda fascia?
R: No. I nuovi inserimenti possono avvenire solo in presenza di provvedimenti giurisdizionali favorevoli ai ricorrenti debitamente documentati (cfr. nota MIUR 37856 del 28/08/18).

F.A.Q.7 D: Nell’incrocio delle graduatorie finalizzate ai posti di sostegno per docenti non specializzati, i Dirigenti scolastici devono inserire anche i candidati che hanno prodotto domanda per classi di concorso il cui insegnamento non viene impartito nella propria scuola, pur risultando presenti nelle graduatorie (ad esempio, in graduatoria di un ITIS è presente un candidato per l’insegnamento di pianoforte, materia non insegnata in quell’istituto)?
R: L’art. 5 c.1 del D.M.131/2007 prevede che: “il dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze di cui all’art.7, costituisce, sulla base delle domande prodotte ai sensi del c.6, apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola, secondo i criteri di cui al c.3.” Pertanto, se il Dirigente decide di pubblicare anche le graduatorie di insegnamenti non presenti nell’istituto, dovrà utilizzare anche questi per formulare la graduatoria incrociata.

F.A.Q.8 D: E’ possibile riconfermare, per il criterio della continuità didattica, i docenti di sostegno con o senza specializzazione che hanno avuto l’incarico l’anno precedente?
R: No. In assenza di specifiche norme regolamentate, non si possono confermare i docenti dell’anno precedente, ma si dovrà scorrere la graduatoria.

F.A.Q.9 D: Qual è la procedura di convocazione per l’assegnazione di incarico a tempo determinato per il personale docente e ATA?
R: Il personale docente e ATA deve essere convocato individualmente tramite posta elettronica utilizzando la piattaforma SIDI. L’avviso sul sito dell’UAT o su quello della scuola non deve, pertanto, essere considerato sostitutivo della convocazione individuale.

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Nomine supplenti. Le FAQ dell’USR Veneto ultima modifica: 2018-10-01T04:20:43+02:00 da
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