di Paolo Pizzo, Orizzonte Scuola, 16.2.2016
– Si possono decurtare le 40 ore funzionali all’insegnamento per sostituire i colleghi assenti? La domanda potrebbe sembrare assurda, ma si tratta di una richiesta effettivamente avanzata da un dirigente alle docenti di una scuola primaria.
La richiesta della dirigente è illegittima.
Gli obblighi di lavoro del personale docente consistono in attività di insegnamento (art. 28 del CCNL) e attività funzionali all’insegnamento (art. 29).
Si tratta di attività diverse e nettamente distinte, che non possono essere confuse o compensate.
Pertanto, le ore non di insegnamento sono infungibili con quelle di insegnamento, come vi è infungibilità fra le attività di cui alla lettera a) e quelle di cui alla lettera b) del secondo comma dell’art. 29 (le 40 ore per riunioni collegiali sono separate dalle 40 dei consigli di intersezione, interclasse e classe).
Trattandosi quindi di attività completamente distinte (non a caso riguardano due artt. distinti del Contratto), non è possibile né il recupero di un’ora di assenza ad un’attività collegiale con un’ora di attività di insegnamento, né tanto meno “barattare” un’ora di attività collegiale con una di insegnamento.
Si precisa che ciò è illegittimo anche se inserito nella contrattazione di istituto.
La richiesta è quindi illegittima perché viola il Contratto Nazionale e vi ricordo che se date disponibilità nel fare ore in più di insegnamento queste vi dovranno essere obbligatoriamente retribuite.