NORMATIVA FERIE

Gilda Venezia

 

LE FERIE DEL PERSONALE DOCENTE

Il quadro normativo circa le Ferie del Personale Docente, assunto con contratto a T.I. ed a T.D. è rappresentato

Rileviamo pertanto:

Gilda Venezia

1. FERIE

ll Personale Docente ha diritto nei primi 3 anni di servizio a 2,5 giorni di ferie al mese, cioè 30 giorni di ferie all’anno (per 12 mesi lavorati).

Dopo i primi 3 anni di servizio, i giorni diventano 2,66 al mese, cioè 32 giorni all’anno (per 12 mesi lavorati).

Questo significa che per i contratti

  • che iniziano successivamente all’1/9,
  • con scadenza al 30/6,
  • di supplenza breve,
    si dovranno calcolare le ferie in proporzione al servizio prestato ossia

gg di ferie spettanti : gg durata
contratto = 30 : 360

oppure

gg di ferie spettanti: gg durata
contratto = 32: 360

Le ferie vanno chieste al D.S. e da questi autorizzate (a differenza dei gg per motivi personali).

Il Personale Docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, definiti dai calendari regionali; vanno quindi esclusi quelli destinati

  • agli scrutini,
  • agli esami di Stato,
  • alle attività valutative.

(rif. Legge 228/2012 art. 1 cc. 54)

 

* FESTIVITA’ SOPPRESSE

A tali giorni, vanno aggiunte anche le festività soppresse (4 giornate di riposo), di cui all’art. 14 C.C.N.L. 2006/2009 da fruirsi

  • tra il termine delle lezioni e degli esami e l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo,
  • ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni.

 

2. FERIE ESTIVE

Le ferie estive possono essere godute nei periodi di sospensione delle lezioni, generalmente dal 1° luglio al 31 agosto (dopo la conclusione degli Esami di Stato e salvo impegni deliberati dal Collegio nel Piano annuale delle attività, pianificati prima del 1° settembre successivo).

Nella richiesta al D.S. delle ferie estive vanno coperti 6 gg alla settimana (lunedì-sabato: non si tiene conto del giorno libero) e non vanno richieste le domeniche, né le festività.

Il D.S. ne autorizza la fruizione (o modifica, per esigenze di servizio, i periodi chiesti).

 

I Docenti

  • a T.D. al 31/8 e a T.I. non hanno (di solito) problemi a fruire delle ferie e festività soppresse nel periodo luglio-agosto (salvo Esami di Stato, necessità di rientro anticipato in servizio per Piano Annuale Attività o poche altre eccezioni).
  • a T.D. al 30/6, invece, non potendo fruire delle ferie e festività soppresse nel periodo estivo, hanno una specifica trattazione a loro
    dedicata (v. paragrafo seguente).

* Docenti a T.D. al 30/6

I Docenti con contratto T.D. al 30/6, non potendo utilizzare ferie e festività soppresse nel periodo estivo, possono fruirne esclusivamente nei periodi di sospensione delle lezioni tra l’inizio e la scadenza del loro contratto ossia:

  • vacanze natalizie,
  • vacanze pasquali,
  • giorni di sospensione (ponti proposti dal Collegio e deliberati dal C. di I.),
  • periodi tra il 7/6 (termine delle lezioni) e il 30/6 (termine delle attività didattiche).

In questi casi il D.S. invita il Docente a chiedere le ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, avvisandolo, qualora questi non provveda,

  • della perdita del diritto alle ferie,
  • e dell’indennità sostitutiva (per ferie non godute).

Si dà luogo alla monetizzazione solo per EVENTUALI giorni di ferie residuati, ad esempio nel caso in cui
giorni di ferie > giorni sospensione lezioni nel contratto

 

3. FERIE durante i periodi di lezione

Durante le lezioni, la fruizione delle ferie è consentita solo

  • per un massimo di 6 giorni,
  • dopo autorizzazione del D.S.,
  • con la necessità di sostituzioni (senz’oneri per lo Stato), con decurtazione del monte ferie annuale (32-6 gg. oppure 30-
    6 gg.).

N.B.: In caso di necessità si può prevedere l’utilizzo di altri istituti,

  • CON AUTORIZZAZIONE DEL D.S.,
    • di PERMESSI BREVI art. 16 C.C.N.L. 2006/2009,
    • con scambio ore di lezione o cambio turno (scuola infanzia), in base a quanto previsto nella Contrattazione di Istituto;
  • CON DIRITTO A DOMANDA,
    • di PERMESSI PER MOTIVI PERSONALI art. 15 c 2 C.C.N.L. 2019/2009 Docenti T.I.,
    • art. 35 cc 12 e 13 C.C.N.L. 2019/2021 Docenti T.D. (con motivazione debitamente specificata e giustificazione o autocertificazione).

 

4. FERIE NON FRUITE*

MONETIZZAZIONE

Le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità a fruirne non è imputabile al dipendente come in caso di:

  • decesso, malattia e infortunio,
  • risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta,
  • congedo obbligatorio per maternità o paternità. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall’art. 1, commi 54,
  • EVENTUALI giorni di ferie residuati, ad esempio giorni di ferie > giorni sospensione lezioni.

* RINVIO ALL’ A.S SEGUENTE

In caso di particolari esigenze di servizio o di carattere personale (maternità, …) e di malattia, che abbiano impedito il godimento delle ferie, esse saranno fruite dal Personale Docente a T.I. entro il 31 agosto dell’anno scolastico successivo, nei periodi di sospensione dell’attività didattica

 

5. DOCENTI CON SUPPLENZE BREVI

I Docenti con supplenze temporanee, stante la brevità del contratto, possono ricevere direttamente nello stipendio un’indennità che sostituisce le ferie non fruibili nella durata del contratto.

 

6. PART TIME

I Docenti in PART-TIME

  • ORIZZONTALE hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno,
  • VERTICALE hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e festività soppresse proporzionato (su 6 gg lavorativi) alle giornate di lavoro prestate nella settimana, con fruizione negli stessi giorni della settimana, di impegno nell’a.s.: se si ha lavorato lunedì, martedì e mercoledì o si avranno metà (3/6) giorni di ferie, ma si dovranno coprire solo i lunedì, martedì e mercoledì estivi.

 

Gilda degli Insegnanti - Sindacato - CCNL 2019-2021

 

NORMATIVA FERIE ultima modifica: 2025-06-18T17:22:34+02:00 da
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