LE FERIE DEL PERSONALE DOCENTE
Il quadro normativo circa le Ferie del Personale Docente, assunto con contratto a T.I. ed a T.D. è rappresentato
- nel C.C.N.L. SCUOLA:
- art. 35 cc. 1 e 2 C.C.N.L. 2019/2021
- art. 38 C.C.N.L. 2019/2021
+ Dichiarazione congiunta n.2 - art. 13 C.C.N.L. 2006/2009
- art. 39 C.C.N.L. 2006/2009 (Part -time)
- nel D.L. 95 convertito in L. 135/2012 art. 5 c. 8
- nella Legge 228/2012 art. 1 cc.54, 55 e 56
- nella Circolare M.I.M. 75.233 del 23/3/2025
Rileviamo pertanto:
1. FERIE
ll Personale Docente ha diritto nei primi 3 anni di servizio a 2,5 giorni di ferie al mese, cioè 30 giorni di ferie all’anno (per 12 mesi lavorati).
Dopo i primi 3 anni di servizio, i giorni diventano 2,66 al mese, cioè 32 giorni all’anno (per 12 mesi lavorati).
Questo significa che per i contratti
- che iniziano successivamente all’1/9,
- con scadenza al 30/6,
- di supplenza breve,
si dovranno calcolare le ferie in proporzione al servizio prestato ossia
gg di ferie spettanti : gg durata
contratto = 30 : 360
oppure
gg di ferie spettanti: gg durata
contratto = 32: 360
Le ferie vanno chieste al D.S. e da questi autorizzate (a differenza dei gg per motivi personali).
Il Personale Docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, definiti dai calendari regionali; vanno quindi esclusi quelli destinati
- agli scrutini,
- agli esami di Stato,
- alle attività valutative.
(rif. Legge 228/2012 art. 1 cc. 54)
* FESTIVITA’ SOPPRESSE
A tali giorni, vanno aggiunte anche le festività soppresse (4 giornate di riposo), di cui all’art. 14 C.C.N.L. 2006/2009 da fruirsi
- tra il termine delle lezioni e degli esami e l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo,
- ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni.
2. FERIE ESTIVE
Le ferie estive possono essere godute nei periodi di sospensione delle lezioni, generalmente dal 1° luglio al 31 agosto (dopo la conclusione degli Esami di Stato e salvo impegni deliberati dal Collegio nel Piano annuale delle attività, pianificati prima del 1° settembre successivo).
Nella richiesta al D.S. delle ferie estive vanno coperti 6 gg alla settimana (lunedì-sabato: non si tiene conto del giorno libero) e non vanno richieste le domeniche, né le festività.
Il D.S. ne autorizza la fruizione (o modifica, per esigenze di servizio, i periodi chiesti).
I Docenti
- a T.D. al 31/8 e a T.I. non hanno (di solito) problemi a fruire delle ferie e festività soppresse nel periodo luglio-agosto (salvo Esami di Stato, necessità di rientro anticipato in servizio per Piano Annuale Attività o poche altre eccezioni).
- a T.D. al 30/6, invece, non potendo fruire delle ferie e festività soppresse nel periodo estivo, hanno una specifica trattazione a loro
dedicata (v. paragrafo seguente).
* Docenti a T.D. al 30/6
I Docenti con contratto T.D. al 30/6, non potendo utilizzare ferie e festività soppresse nel periodo estivo, possono fruirne esclusivamente nei periodi di sospensione delle lezioni tra l’inizio e la scadenza del loro contratto ossia:
- vacanze natalizie,
- vacanze pasquali,
- giorni di sospensione (ponti proposti dal Collegio e deliberati dal C. di I.),
- periodi tra il 7/6 (termine delle lezioni) e il 30/6 (termine delle attività didattiche).
In questi casi il D.S. invita il Docente a chiedere le ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, avvisandolo, qualora questi non provveda,
- della perdita del diritto alle ferie,
- e dell’indennità sostitutiva (per ferie non godute).
Si dà luogo alla monetizzazione solo per EVENTUALI giorni di ferie residuati, ad esempio nel caso in cui
giorni di ferie > giorni sospensione lezioni nel contratto
3. FERIE durante i periodi di lezione
Durante le lezioni, la fruizione delle ferie è consentita solo
- per un massimo di 6 giorni,
- dopo autorizzazione del D.S.,
- con la necessità di sostituzioni (senz’oneri per lo Stato), con decurtazione del monte ferie annuale (32-6 gg. oppure 30-
6 gg.).
N.B.: In caso di necessità si può prevedere l’utilizzo di altri istituti,
- CON AUTORIZZAZIONE DEL D.S.,
- di PERMESSI BREVI art. 16 C.C.N.L. 2006/2009,
- con scambio ore di lezione o cambio turno (scuola infanzia), in base a quanto previsto nella Contrattazione di Istituto;
- CON DIRITTO A DOMANDA,
- di PERMESSI PER MOTIVI PERSONALI art. 15 c 2 C.C.N.L. 2019/2009 Docenti T.I.,
- art. 35 cc 12 e 13 C.C.N.L. 2019/2021 Docenti T.D. (con motivazione debitamente specificata e giustificazione o autocertificazione).
4. FERIE NON FRUITE*
MONETIZZAZIONE
Le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità a fruirne non è imputabile al dipendente come in caso di:
- decesso, malattia e infortunio,
- risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta,
- congedo obbligatorio per maternità o paternità. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall’art. 1, commi 54,
- EVENTUALI giorni di ferie residuati, ad esempio giorni di ferie > giorni sospensione lezioni.
* RINVIO ALL’ A.S SEGUENTE
In caso di particolari esigenze di servizio o di carattere personale (maternità, …) e di malattia, che abbiano impedito il godimento delle ferie, esse saranno fruite dal Personale Docente a T.I. entro il 31 agosto dell’anno scolastico successivo, nei periodi di sospensione dell’attività didattica
5. DOCENTI CON SUPPLENZE BREVI
I Docenti con supplenze temporanee, stante la brevità del contratto, possono ricevere direttamente nello stipendio un’indennità che sostituisce le ferie non fruibili nella durata del contratto.
6. PART TIME
I Docenti in PART-TIME
- ORIZZONTALE hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno,
- VERTICALE hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e festività soppresse proporzionato (su 6 gg lavorativi) alle giornate di lavoro prestate nella settimana, con fruizione negli stessi giorni della settimana, di impegno nell’a.s.: se si ha lavorato lunedì, martedì e mercoledì o si avranno metà (3/6) giorni di ferie, ma si dovranno coprire solo i lunedì, martedì e mercoledì estivi.
NORMATIVA FERIE ultima modifica: 2025-06-18T17:22:34+02:00 da





