dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 8.10.2021.
Il MI ha pubblicato una serie di FAQ sull’avvio dell’anno scolastico, con una sezione (la n. 2) dedicata alla gestione del green pass.
Nella FAQ n. 7 della sezione 2 si precisa comunque che “La sospensione del rapporto di lavoro non è qualificabile come sanzione disciplinare” mentre si danno indicazioni sula tempistica dei controlli, che devono avvenire soltanto all’ingresso sul posto di lavoro.
Pertanto risulta incontestabile che il green pass che scade dopo l’ingresso a scuola e durante l’orario di servizio non prevede né allontanamento dalla scuola né tantomeno sanzioni.
Questo il testo della FAQ n. 1 della sezione 2: “Alla luce delle disposizioni richiamate, si rileva che le operazioni di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 devono essere svolte prima dell’accesso del personale nella sede ove presta il servizio, e non devono essere ripetute nel corso dello svolgimento dello stesso. Dunque, nel caso in cui, al momento dell’accesso in sede, la certificazione risulti “valida”, il dipendente potrà accedere regolarmente e svolgere la propria attività fino al termine della giornata lavorativa.”
E’ quindi chiaro che eventuali controlli durante l’orario di servizio e successive sanzioni risultano del tutto illegittimi.
Il MI precisa inoltre che “l’obbligo del possesso e della esibizione della certificazione verde COVID-19 riguarda l’accesso alle strutture delle istituzioni scolastiche, mentre non rileva per l’accesso ai cortili all’aperto degli edifici scolastici“.