Orizzonte Scuola, 3.2.2020
– Si svolgerà nelle prossime settimane presso l’Ufficio Scolastico di Firenze una nuova tornata di immissioni in ruolo per infanzia e primaria.
Queste immissioni in ruolo avranno decorrenza giuridica 1° settembre 2019 ed economica 1° settembre 2020.
Che significa? Come calcolare il punteggio
Le nomine avverranno solo da GaE. Per i docenti inseriti nella Graduatoria ad esaurimento con riserva in virtù di provvedimenti cautelari, per i quali il procedimento giurisdizionale risulti ancora pendente, l’individuazione è soggetta alla condizione risolutiva connessa all’esito del ricorso.
Va specificato che l’operazione – come altre che sono state compiute nelle ultime settimane, ad es. a Milano – non rientra ancora nella procedura straordinaria di immissioni in ruolo, disposta dalla Legge approvata il 20 dicembre 2019.
Ossia, non sono ancora i posti residui di Quota 100.
La Ministra Azzolina ha confermato l’intenzione di attribuire questi posti secondo quanto indicato dalla Legge 159/2019 ““Quota 100 ha liberato dei posti e sto lavorando perché i 9000 posti che non erano stati dati di ruolo possano essere dati subito.”
Decorrenza giuridica
La decorrenza giuridica corrisponde al 1° settembre dell’anno scolastico in cui viene stipulato il contratto a tempo indeterminato, quindi all’anno scolastico dell’ immissione in ruolo
Decorrenza economica
La decorrenza economica corrisponde alla data di effettiva assunzione in servizio, che comporta la relativa retribuzione in qualità di docente in ruolo
Decorrenza giuridica ed economica: possono non coincidere
Se l’immissione in ruolo, con stipula del contratto a tempo indeterminato, avviene entro il 31 agosto, il docente sarà in ruolo dal successivo 1° settembre, sia dal punto di vista giuridico che economico. In questo caso decorrenza giuridica ed economica dell’immissione in ruolo coincidono.
Se, invece, l’immissione in ruolo e la stipula del contratto a tempo indeterminato avviene ad anno scolastico già iniziato, quindi oltre il 31 agosto, la decorrenza giuridica sarà dal 1° settembre dell’anno in corso, mentre la decorrenza economica sarà posticipata di un anno e risulterà dal 1° settembre dell’anno scolastico successivo, con l’effettiva assunzione in servizio in qualità di docente con contratto a tempo indeterminato.
Questo perché se si viene convocati per il ruolo oltre la data del 1° settembre, non si può assumere effettivo servizio come docente di ruolo.
La decorrenza economica in questo caso, risulterà in “ritardo” di un anno scolastico rispetto alla decorrenza giuridica
Anno di decorrenza giuridica anteriore alla decorrenza economica : cosa si può fare?
Durante l’anno di decorrenza giuridica della nomina in ruolo, anteriore alla decorrenza economica, il docente può trovarsi in una delle seguenti condizioni:
1- non presta alcun servizio
2- presta servizio con contratto a tempo determinato, con incarico annuale o supplenza temporanea, nel grado di istruzione in cui è stato immesso in ruolo
3- presta servizio con contratto a tempo determinato, con incarico annuale o supplenza temporanea, in grado di istruzione diverso da quello in cui è stato immesso in ruolo
Nei casi indicati sarà differente la valutazione del punteggio ai fini della mobilità.
Assunzioni su posti Quota 100
L’argomento è di grande interesse per molti docenti che rientreranno nelle immissioni in ruolo sui posti lasciati liberi dai pensionamenti di Quota 100.
La mancata assunzione, per il corrente anno scolastico, su questi posti ha determinato quanto stabilito nel Decreto Scuola, entrato in vigore il 29 dicembre 2019, in relazione al recupero di questi posti con la previsione di assunzioni straordinarie sui posti non assegnati alle immissioni in ruolo dell’estate 2019 perché le certificazioni non sono arrivate in tempo e i posti non risultavano vacanti.
Queste immissioni in ruolo avranno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 e decorrenza economica dalla presa di servizio, che avverrà nell’anno scolastico 2020/2021, in sintonia con quanto indicato nell’art.1 comma 18-quater della Legge n.159/2019, dove si stabilisce quanto segue:
“In via straordinaria, nei posti dell’organico del personale docente, vacanti e disponibili al 31 agosto 2019, per i quali non è stato possibile procedere alle immissioni in ruolo, pur in presenza di soggetti iscritti utilmente nelle graduatorie valide a tale fine, in considerazione dei tempi di applicazione dell’articolo 14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono nominati in ruolo i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, che siano in posizione utile per la nomina rispetto ai predetti posti. La predetta nomina ha decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 e decorrenza economica dalla presa di servizio, che avviene nell’anno scolastico 2020/2021. I soggetti di cui al presente comma scelgono la provincia e la sede di assegnazione con priorità rispetto alle ordinarie operazioni di mobilità e di immissione in ruolo da disporsi per l’anno scolastico 2020/2021. Le autorizzazioni già conferite per bandire concorsi a posti di personale docente sono corrispondentemente ridotte.”
Valutazione del punteggio: differenze tra graduatoria interna di istituto e mobilità volontaria
La valutazione del punteggio relativo all’anno di decorrenza giuridica della nomina in ruolo, anteriore alla decorrenza economica, come chiarisce la tabella di valutazione allegata al CCNI , segue criteri differenti per la graduatoria interna di istituto e per la mobilità volontaria.
La valutazione del punteggio, inoltre, sarà diversa a seconda che questo periodo sia coperto da effettivo servizio oppure no e dal tipo di servizio prestato
Analizziamo i diversi casi
Nessun servizio prestato
Nel caso in cui non sia stato prestato alcun servizio, l’anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica è valutata 3 punti per ogni anno per tutti gli anni sia nella graduatoria interna di istituto che nella mobilità volontaria.
Servizio prestato in un ruolo diverso da quello di appartenenza
Nel caso in cui il periodo sia coperto da effettivo servizio, l’anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza, è valutata 6 punti nella mobilità volontaria e 3 punti per ogni anno per tutti gli anni nella graduatoria interna di istituto
Servizio prestato nel ruolo di appartenenza
Nel caso in cui il periodo sia coperto da effettivo servizio prestato nel ruolo di appartenenza, l’anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, si valuta con 6 punti per ogni anno per tutti gli anni sia nella graduatoria interna di istituto che nella mobilità volontaria.
Per l’assegnazione di questi ruoli ci sarà un decreto apposito. Il Ministro Azzolina ha già incontrato i Dirigenti degli Uffici Scolastici ed è al lavoro per definirne i particolari.
Auguri ai neoimmessi in ruolo!
LE FAQ
Perchè immissioni in ruolo nel corso dell’anno scolastico?
Perché si tratta di posti che non è stato possibile assegnare in estate, durante le operazioni di immissioni in ruolo per l’a.s. 2019/20.
Sono posti per i quali la certificazione al diritto al pensionamento Quota 100 è arrivato dopo la chiusura del conteggio dei posti per le operazioni dell’anno scolastico 2019/20. Per questo si parla di posti “recuperati”.
Quanti sono i posti a disposizione?
L’unico dato a disposizione deriva al momento dalle parole del Ministro Azzolina che, nel periodo in cui era Sottosegretario, aveva parlato di 9.000 posti.
Cosa comporterà ciò?
Come per tutte le immissioni in ruolo disposte dopo il 31 agosto di ciascun anno scolastico, avranno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 ed economica dal momento di effettiva assunzione in ruolo, a partire dal 1° settembre 2020.
Da quali graduatorie saranno individuati i docenti?
Le immissioni in ruolo si svolgeranno con gli stessi criteri delle operazioni di agosto. I posti a disposizione saranno suddivisi al 50% tra GaE e graduatorie dei concorsi (2016 e 2018).
Le operazioni potranno interessare sia infanzia e primaria che la scuola secondaria.
Le immissioni in ruolo riguarderanno anche il personale ATA?
No, la norma riguarda esclusivamente il personale docente
In quali regioni e classi di concorso si trovano i posti che saranno assegnati in ruolo?
I tecnici del Ministero sono al lavoro per una esatta ricognizione dei posti.
C’è il rischio che questi posti possano non essere attribuiti?
Sì, nel senso che alcuni di questi posti potrebbero riguardare ancora una volta regioni e classi di concorso nelle quali non sono presenti docenti in graduatoria, o la graduatoria si è esaurita con le immissioni in ruolo 2019/20
Cosa accade in questo caso?
I posti confluirebbero nelle operazioni relative all’anno scolastico 2019/20.
Come viene assegnata la scuola di titolarità?
I docenti individuati sceglieranno la provincia e la sede di assegnazione con priorità rispetto alle ordinarie operazioni di mobilità e di immissione in ruolo da disporsi per l’anno scolastico 2020/2021.
I docenti assunti in ruolo con questa procedura straordinaria avranno il blocco quinquennale di mobilità?
Secondo l’attuale normativa il blocco quinquennale di mobilità riguarda due categorie di docenti
- docenti assunti sulla base del dm 631/2018, ossia i docenti del concorso abilitati 2018 individuati dopo il 31 agosto 2018 ed entro il 31 dicembre 2018
- docenti che saranno assunti dal 1° settembre 2020 sulla base della Legge 156/2019
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