di Barbara Bianchessi, Professionisti Scuola Network, 25.2.2020
– Ieri sera, 24 marzo 2020, si è tenuto un Consiglio dei Ministri straordinario che ha portato all’emanazione di un nuovo DCPM che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, con provvedimenti da rinnovare mese per mese e fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. Questo non deve far pensare che il Governo abbia già intenzione di prolungare le misure restrittive sino a tale data ma è semplicemente la data di scadenza del decreto, lo ha precisato in serata lo stesso Conte.
L’applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento oppure in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus, una o più tra le misure previste dal decreto stesso, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente.
Questi i nuovi divieti:
– limitazione della circolazione delle persone, compresa la possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora, o di entrare o uscire dal territorio nazionale se non per spostamenti individuali, limitati nel tempo e nello spazio e motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
– chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici con conseguente sospensione di attività ludiche o sportive all’aperto;
– divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali;
– quarantena obbligatoria per chi ha avuto contatti stretti con contagiati e divieto assoluto di uscire di casa per i positivi;
– sospensione di congressi e convegni (solo videoconferenze), di eventi e riunioni anche culturali, ludiche, sportive, ricreative e religiose e delle cerimonie civili e religiose con conseguente limitazione dell’ingresso nelle chiese;
– chiusura di cinema, teatri, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
– limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, chiusura di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati;
– possibilità di ridurre o sospendere i trasporti pubblici;
– sospensione o chiusura di tutte le scuole e le università, anche per gli anziani, i master e i corsi professionali, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; stop a gemellaggi e viaggi di istruzione;
– limitazione o chiusura dei musei e luoghi culturali;
– imitazione della presenza fisica negli uffici pubblici, salve le attività indifferibili e i servizi essenziali puntando prioritariamente sullo smart working;
– limitazione o sospensione dei concorsi, salvo a distanza;
– limitazione o sospensione per i negozi, ad eccezione di quelle che garantiscono beni alimentari e di prima necessità che devono comunque assicurare le distanze anti contagio, per bar e ristoranti;
– previsione che le attività consentite si svolgano evitando assembramenti e rispettando distanza e protocolli anti contagio;
– limitazione o sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
– limitazione a fiere e mercati, salvo quelli alimentari;
– specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti al pronto soccorso e per l’accesso di parenti in ospedali, residenze sanitarie e per gli anziani, nonché nelle carceri;
– obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale per chi è transitato o ha sostato in zone a rischio epidemiologico indicate da Oms o Ministro della salute;
– lavoro agile anche in deroga alle discipline vigenti;
Inoltre il Decreto ha visto l’inasprimento delle sanzioni: da 400 a 3000 euro per coloro che violano le regole anti contagio. Rischia fino a 5 anni invece chi, positivo, viola la quarantena.
Cosa cambierà per la scuola?
Il nuovo decreto di prevenzione del Covid-19 prevede la possibilità per le regioni di adottare misure più restrittive rispetto a quelle nazionali. Anche se viene sottolineato il potere dello Stato a tal riguardo, se l’emergenza lo richiede, le regioni potranno emanare ordinanze straordinarie più “severe” purché convalidate entro 7 giorni con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri. Questo significa che anche per la scuola potrebbero sorgere differenze su base regionale, così come all’inizio della crisi. Per esempio, la regione Lombardia ha pubblicato un’ordinanza con cui ha stabilito la proroga della chiusura delle scuole fino al 15 aprile e sembra che il Piemonte adotterà la stessa misura. Se lo Stato dovesse decidere di uniformare questo provvedimento a livello nazionale, potrebbero esserci scuole aperte e scuole chiuse.
Ora al vaglio ci sono diverse soluzioni per la scuola (apertura il 15 aprile; a maggio; a settembre…) ma dobbiamo aspettare ricordando che come dichiarato nei giorni scorsi dalla Ministra Azzolina «Non è possibile dare un’altra data per l’apertura delle scuole, tutto dipende dall’evoluzione di questi giorni, dallo scenario epidemiologico. Riapriremo le scuole solo quando avremo la certezza di assoluta sicurezza».
Certo è che come sottolineato dal Premier Conte «Ciascuno deve fare la propria parte per affrontare l’emergenza, per poterla vincere e potersi rialzare quanto prima. Se tutti rispettano le regole non solo mettono in sicurezza sé stessi e i propri cari ma consentono all’intera comunità nazionale di uscire quanto prima da questa fase di emergenza».
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Nuovo Decreto del Governo: quali sono le novità per la scuola? ultima modifica: 2020-03-25T21:12:57+01:00 da