Obbligo scolastico fino ai sedici anni, Cassazione: sanzioni penali a carico genitori in caso mancata frequenza scuola primaria

Studio Rando Gurrieri, 17.8.2017

– “L´obbligo scolastico è fissato fino ai 16 anni, ma le sanzioni penali a carico dei genitori scattano solo se il figlio non frequenta la scuola elementare. Infatti (…) non basta iscrivere un figlio a scuola per essere esonerati da responsabilità: occorre anche e soprattutto vigilare sulla sua condotta, tenendo conto delle indicazioni degli educatori scolastici”.
Il principio è stato affermato, secondo quanto riferito dal periodico il diritto è prassi scolastica La Tecnica della scuola, che cita a propria volta un commento apparso su La legge per tutti, dalla Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 4520/2017, secondo la quale nessuna sanzione penale sarebbe prevista nel caso di mancata frequentazione delle scuole medie e del liceo.
In sintesi, secondo la ricostruzione dell´Istituto effettuata dalla Corte di legittimità, qualora il giovane studente di Sergi le lezioni della scuola primaria, coloro che esercitano la responsabilità genitoriale nel risponderanno penalmente, rischiando anche la comminatoria di un´ammenda di importo pari a €. 10000.
Sanzioni che, invece, l´ordinamento non prevede nel caso in cui lo studente diserti le lezioni della scuola secondaria di primo grado o di quella di secondo grado, cioè della scuola media o di un liceo. Ciò in quanto “non esistono norme penali che sanzionano le diverse violazioni previste dalle varie leggi succedutesi nel tempo. Il codice penale – e il relativo reato – resta solo in caso di abbandono della scuola elementare e non per tutte le altre classi”.
La Tecnica della Scuola ricorda anche le fonti dei precetti in questione. In primis la Circolare Ministeriale 30/12/2010, n. 101, che, all´art. 1 dispone che “nell´attuale ordinamento l´obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni”; e a seguire il Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139, art. 1: “L´istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all´articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296“.
La Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622, ha poi previsto che “L´istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d´età “.
Le superiori fonti legislative e regolamentari riguardano, come visto, la previsione dell´obbligo di frequenza. Diverso, si rileva, l´obbligo formativo, “ossia il diritto/dovere dei giovani che hanno assolto all´obbligo scolastico, di frequentare attività formative fino all´età di 18 anni”.
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Obbligo scolastico fino ai sedici anni, Cassazione: sanzioni penali a carico genitori in caso mancata frequenza scuola primaria ultima modifica: 2017-08-19T05:26:56+02:00 da
Gilda Venezia

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