Obbligo scolastico. Vigilanza e inadempienze: a chi compete la segnalazione

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di Giovanna Onnis,  Orizzonte Scuola,   12.10.2015.  

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L’istruzione obbligatoria per almeno 10 anni riguardante la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni è disciplinata dalla Legge 27 dicembre 2006, n.296, dove nell’art.1 comma 622 si stabilisce che  “L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età “.

Viene inoltre stabilito che  “l’innalzamento dell’obbligo di istruzione decorre dall’anno scolastico 2007/ 2008”

Le disposizioni normative che sono state pubblicate successivamente hanno sempre fatto riferimento alla succitata Legge 296/2006, come il Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n.139 che nell’art. 1 recita: “L’istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296“ o anche la Circolare Ministeriale 30/12/2010, n.101  dove, nell’art. 1 si dispone che “nell’attuale ordinamento l’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni.“

In base all’art.2 comma 3 del Decreto Legislativo 76/2005 “I giovani che hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo sono iscritti ad un istituto del sistema dei licei o del sistema di istruzione e formazione professionale fino al conseguimento del diploma liceale o di un titolo o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età”

Quindi l’obbligo di istruzione può essere assolto:

  • nelle scuole statali e paritarie
  • nelle strutture accreditate dalle Regioni per la formazione professionale
  • attraverso l’istruzione parentale per la quale si fa riferimento all’art.1 comma 4 del DL 76/2005: “ I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dei propri figli, ai fini dell’esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli”

Come recita l’art.1 comma 622 della Legge 296/2006 “ L’adempimento dell’obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l’acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore

Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti curricula, possono essere concordati tra il Ministero della pubblica istruzione e le singole regioni percorsi e progetti che, fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Le strutture formative che concorrono alla realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere inserite in un apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione”

All’obbligo di istruzione segue poi l’obbligo formativo che rappresenta il diritto/dovere dei giovani che hanno assolto all’obbligo scolastico, di frequentare attività formative fino all’età di 18 anni.

Ogni giovane, potrà scegliere, sulla base dei propri interessi e delle capacità, uno dei seguenti percorsi:

  • proseguire gli studi nel sistema dell’istruzione scolastica.
  • frequentare il sistema della formazione professionale  la cui competenza è della Regione e della Provincia. Il  corso di formazione deve essere di durata almeno triennale e deve permette di ottenere una qualifica professionale. Se il giovane ottiene una qualifica triennale a 17 anni non è più soggetto all’obbligo formativo
  • iniziare il percorso di apprendistato che è un contratto di lavoro a contenuto formativo finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro attraverso l’acquisizione di un mestiere e/o di una professionalità specifica ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale.
  • frequentare un corso di istruzione per adulti presso un Centro Provinciale per l’istruzione degli adulti.

E’ possibile, quindi, assolvere l’obbligo di istruzione ed esercitare il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione sia nei percorsi di istruzione quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali), sia nei percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali (IeFP) di competenza regionale

La normativa stabilisce regole precise relativamente alla vigilanza sull’assolvimento dell’obbligo di istruzione e sulle doverose segnalazioni agli organi competenti in caso di inadempienze.

Il Decreto Ministeriale n. 489/2001, che riguarda le norme relative alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico, disposizioni riprese dalla Legge 53/03 e dal Decreto legislativo 76/05,  nell’art.2 comma 1 stabilisce che:“Alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione provvedono:

a) il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani che, in virtù delle disposizioni vigenti, sono soggetti al predetto obbligo di istruzione;
b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie e, fino a quando non sarà realizzato, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il definitivo superamento delle disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, parificate, pareggiate o legalmente riconosciute, presso le quali sono iscritti, ovvero hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui e’ rivolto l’obbligo di istruzione. “

Nel DL 76/05, nell’art.5 comma 1 viene stabilito che i responsabili dell’adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative.

Nel comma 2 del succitato articolo viene ampliato il quadro dei soggetti responsabili della vigilanza che oltre al sindaco del comune in cui il minore risiede e al Dirigente scolastico dell’istituzione scolastica o al responsabile dell’istituzione formativa  in cui il minore è iscritto o abbia fatto richiesta di iscrizione, si aggiungono:

  • la Provincia, attraverso i servizi per l’impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale;
  • i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, i giovani tenuti all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, nonché il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto articolo e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n.124.

Per quanto riguarda i doveri e le responsabilità dei soggetti coinvolti risulta chiarificatore il DM 489/2001, nei  commi 5 e 6 dell’art.2 .

In base al comma 5 nel corso dell’anno scolastico i Dirigenti scolastici sono tenuti a verificare periodicamente la frequenza degli studenti soggetti all’obbligo scolastico e ad effettuare i necessari riscontri delle cause giustificative delle eventuali assenze.

In presenza di reiterate assenze ingiustificate durante il corso dell’anno scolastico, chiarisce il comma 6, i Dirigenti scolastici sono tenuti , sentiti i Consigli di classe, ad assumere le iniziative più idonee al fine di contenere il fenomeno riscontrato e quindi di prevenire una possibile elusione dell’obbligo di istruzione.

In caso di persistenza delle assenze gli stessi Dirigenti scolastici provvedono ad informare le autorità comunali per l’attivazione delle procedure specificate nel comma 4, articolo 2, del DM 489/2001: “Le autorità comunali, deputate alla vigilanza, in caso di riscontrate inadempienze, provvedono con tempestività ad ammonire i responsabili dell’adempimento, invitandoli ad ottemperare alla legge. Dell’atto di ammonizione può essere data contestuale notizia ai centri di assistenza sociale, presenti sul territorio, per individuare le eventuali attività o iniziative che dovessero risultare più opportune per agevolare o realizzare le condizioni favorevoli per la frequenza della scuola dell’obbligo”

I comuni, entro la conclusione di ciascun anno scolastico, trasmettono all’Ufficio scolastico regionale i dati numerici, in termini quantitativi, dei casi di evasione dell’obbligo di istruzione, comunicati dalle istituzioni scolastiche del proprio territorio.

Entro il 30 agosto dello stesso anno l’Ufficio scolastico regionale provvede a fornire alla Regione e alla Provincia i dati raccolti. Comune, Regione, Provincia, Ufficio scolastico regionale, eventualmente d’intesa con altri enti pubblici o privati, formulano entro il 30 settembre di ogni anno un piano di prevenzione della dispersione scolastica  (DM 489/2001 art.4 commi 1 e 2)

Dall’esame di tutta la normativa citata, si evidenzia la precisa responsabilità diretta del Dirigente scolastico nel compito di vigilare sull’adempimento dell’obbligo scolastico degli studenti.

I Dirigenti scolastici di tutti gli ordini e gradi devono, quindi, controllare che gli alunni iscritti nelle loro scuole frequentino effettivamente e regolarmente le lezioni. Tale controllo è indispensabile al fine di evitare forme diverse di dispersione scolastica (frequenti assenze e conseguente non validità dell’anno scolastico senza che la scuola sia intervenuta per tempo a contrastare il fenomeno).

In presenza di soggetti a rischio dispersione, il Dirigente scolastico è tenuto a convocare tempestivamente la famiglia del minore per chiarire le responsabilità dei genitori in ordine all’adempimento dell’obbligo scolastico

È importante sottolineare  che il Sindaco è l’unica autorità che,  può sanzionare i genitori o il tutore del minore, salvo casi gravi nei quali può essere coinvolto il giudice minorile, pertanto è a lui che devono pervenire dagli altri soggetti deputati al controllo le segnalazioni di eventuali evasioni.

Obbligo scolastico. Vigilanza e inadempienze: a chi compete la segnalazione ultima modifica: 2015-10-12T14:49:32+02:00 da
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