Orizzonte Scuola, 21.12.2021.
Obbligo vaccinale per il personale della scuola: introdotto dal DL 172/2021, attualmente all’esame del Parlamento per la trasformazione in Legge. Con nota del 17 dicembre 2021 il Ministero ha reso il parere secondo il quale l’obbligo vale anche per il personale assente per giustificati motivi, tranne alcuni casi.
Deroghe all’obbligo vaccinale per esercitare l’attività lavorativa a scuola
Una nostra lettrice chiede
“Sono una docente non vaccinata, volevo sapere se nell’ultima circolare è previsto l’obbligo vaccinale anche a chi è in congedo facoltativo.
La richiamata nota 7, se non erro, non lo prevedeva, con la nuova circolare non è specificato ma richiama la nota precedente, allora mi chiedo è previsto l’obbligo vaccinale anche per chi è in congedo parentale?”
La nostra lettrice ha individuato la “confusione” che più note emanate a stretto giro dal Ministero possono aver creato nelle scuole. Il “congedo parentale” infatti – individuato espressamente nella nota del 7 dicembre – spariva dai motivi circoscritti individuati nel successivo parere del 17 dicembre, per poi ricomparire non espressamente nel chiarimento del 20 dicembre laddove si legge che “le procedure di verifica dell’avvenuta vaccinazione potranno non essere avviate soltanto nei confronti di coloro che non svolgono la propria prestazione di lavoro presso le scuole perché prestano servizio presso altra amministrazione o ente, oppure perché fruiscano di aspettative o congedi che comportano l’astensione piena o continuativa delle attività lavorative a scuola.
Si tratta – scrive il Ministero – dei motivi di assistenza e/o di cura familiare o motivi personali già richiamati nelle precedenti note.”
A nostro parere il congedo parentale rientra nei motivi di cura familiare e tra l’altro era già presente nella nota precedente, a cui la nota del 20 dicembre fa riferimento.
N.B. Poichè si tratta di indicazioni che sono state modificate più volte negli ultimi giorni, consigliamo di rivolgersi alle strutture sindacali del territorio per una consulenza individuale.
Un’altra nostra lettrice chiede
“vorrei sapere se chiedo il congedo parentale dopo aver ricevuto l’invito posso essere sospesa?”
La risposta in questo caso è affermativa. Il personale che ha ricevuto l’invito (o lo riceverà nel momento in cui rientra in servizio dopo un’assenza) non può che rispondere sulla base di quanto prevede il DL 172/2021 relativo all’obbligo vaccinale.
Il docente o ata deve quindi produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, uno dei seguenti documenti:
- a) documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione;
b) attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa;
c) presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito;
d) insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
Nei casi in cui la documentazione richiesta non pervenga entro il suddetto termine di cinque giorni, ai sensi dell’articolo 4-ter, comma 3, del decreto-legge n. 44/2021, i dirigenti scolastici, “accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato. L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”.
La sospensione produce gli effetti ed ha la durata indicati nel medesimo articolo, ossia max 6 mesi a partire dal 15 dicembre 2021.
In questo periodo il lavoratore può riprendere servizio se assolve all’obbligo vaccinale (partendo quindi dalla prima, seconda o terza dose a seconda i tempi stabiliti per il ciclo individuale, per i quali rimandiamo al consulto con i medici del territorio, astenendoci dal fornire qualsiasi consulenza di tipo medico).
Congedo parentale e sospensione delle lezioni per le festività natalizie
Approfittiamo dell’occasione per ricordare che, qualora il dipendente sia in congedo parentale fino all’ultimo giorno di lezione (se si tratta di docente) e il primo giorno di sospensione delle lezioni per la pausa natalizia rientri in servizio anche se solo formalmente, in quell’occasione rientra nell’obbligo disposto dal DL 172/2021 e quindi deve essere eventualmente invitato a produrre la documentazione richiesta dal DL.
Il Ministero parla infatti di deroga per il personale che “fruisca di aspettative o congedi che comportano l’astensione piena o continuativa delle attività lavorative a scuola”.
Anche in questo caso invitiamo i nostri lettori a consultarsi con i sindacati, che hanno affrontato l’argomento.
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Obbligo vaccinale docenti e ATA scuola, deroga vale per congedo parentale ma deve coprire anche i giorni di vacanza ultima modifica: 2021-12-21T17:06:04+01:00 da