Gilda degli insegnanti della provincia di Venezia,  11.11.2020.

La circolare della Dott.ssa Palumbo sull’obbligo di presenza dei docenti in classe

anche in mancanza di allievi e’ obsoleta e non ha piu’ ragione di esistere

Nella serata del 9 novembre, alla fine dell’ulteriore riunione al MI sulla questione del CCNI sulla DDI, Il Dott. Bruschi, con encomiabile rapidità, ha emanato l’ulteriore nota di commento del contenuto del contratto. Tralasciando le critiche alle modalità e agli aspetti controversi del CCNI, è chiaro che alcune interpretazioni creative di funzionari degli UU.SS.RR. e di dirigenti scolastici vengono meno.

In merito all’orario di lavoro la nota recita:“…..il personale docente è tenuto al rispetto del proprio orario di servizio, anche nel caso in cui siano state adottate unità orarie inferiori a 60 minuti, con gli eventuali recuperi, e alle prestazioni connesse all’esercizio della professione docente, nelle modalità previste dal Piano DDI. In particolare, il docente assicura le prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe o a gruppi circoscritti di alunni della classe, integrando dette attività in modalità asincrona a completamento dell’orario settimanale di servizio, sulla base di quanto previsto nel Piano DDI. Per la rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il registro elettronico (art. 5)….

Ciò significa che le riduzioni orarie sotto i 60 minuti delle lezioni tradizionali, se derivate dalla situazione di emergenza COVD 19 non devono essere recuperate con didattica sincrona o in presenza, attraverso attività asincrone da giustificare nel registro elettronico.

Nulla cambia circa le attività funzionali (le 40 ore + 40)  che devono svolgersi secondo il calendario annuale delle attività, che può essere rivisto a seconda delle specifiche situazioni, ma che restano vincolate alla quantità stabilita dal CCNL anche come  garanzia della programmazione dei tempi di vita dei lavoratori.

Si introduce la  facoltà da parte dei docenti di introdurre “gli opportuni momenti di pausa nel corso della lezione in DDI, anche in funzione della valorizzazione della capacità di attenzione degli alunni. Tale possibilità è prevista anche nel caso siano state adottate unità orarie inferiori a 60 minuti”.

Per fare chiarezza circa le disposizioni vessatorie imposte da alcuni UU.SS.RR. sull’’obbligo di presenza fisica dei docenti a scuola anche in mancanza degli allievi per effettuare la DDI, la nota prevede che “La dirigenza scolastica, nel rispetto delle deliberazioni degli organi collegiali nell’ambito del Piano DDI, adotta, comunque, ogni disposizione organizzativa atta a creare le migliori condizioni per l’attuazione delle disposizioni normative a tutela della sicurezza e della salute della collettività, nonché per l’erogazione della didattica in DDI, anche autorizzando l’attività non in presenza, e garantendo che la prestazione lavorativa”

Ciò significa che i docenti che non hanno presenza fisica di allievi in classe hanno la possibilità, se lo desiderano, di chiedere di effettuare le lezioni a distanza dal proprio domicilio visti anche i gravissimi problemi tecnici e logistici che le istituzioni scolastiche stanno dimostrando (difficoltà di connessione, mancanza di device adeguati, ecc.)

Chiediamo che tali indicazioni siano poste immediatamente in essere nelle scuole. Non serve aspettare che la Dott.ssa Palumbo dell’USR Veneto modifichi la sua circolare del 26 ottobre. Se un dirigente ha bisogno delle disposizioni “superiori” dell’USR forse non ha capito cosa significa autonomia scolastica e capacità decisionale autonoma nel rispetto delle norme nazionali.

Gilda degli Insegnanti della Provincia di Venezia

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Obsoleta ultima modifica: 2020-11-17T17:31:58+01:00 da
Gilda Venezia

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