Ogni docente può indicare fino a 5 scuole e 10 province

di Eu. B. e Cl. T. Il Sole 24 Ore, 26.3.2018

– Tutti i professori, dall’infanzia alle superiori, compresi i neo assunti a settembre 2017, titolari sia di scuola sia dei nuovi ambiti territoriali introdotti dalla legge 107, potranno chiedere di trasferirsi. La domanda è unica, e l’intera procedura, come lo scorso anno, è semplificata e interamente online.

Le preferenze esprimibili dagli insegnanti sono in totale 15 (al massimo cinque istituti, anche per la mobilità professionale – vale a dire i passaggi di ruolo o di cattedra – le restanti 10 scelte dovranno essere rivolte verso ambiti o intere province). Unico divieto, che sopravvive ai tanti “ammorbidimenti”: il docente non potrà indicare la scuola di titolarità o di assegnazione (in quanto ritenuta dal Miur «sede non esprimibile» per le operazioni di mobilità).

La procedura telematica che si aprirà il prossimo 3 aprile conferma, poi, la possibilità per l’insegnante titolare su ambito, con incarico triennale su scuola, di poter esprimere preferenze anche su istituto (un ulteriore modo per “aggirare” la chiamata diretta da parte dei presidi, ormai comunque largamente depontenziata per via della serie di paletti introdotti negli ultimi tempi).

I posti di sostegno potranno essere richiesti anche dai prof che partecipano ai corsi universitari di specializzazione (e conseguono il titolo dopo l’apertura delle operazioni di trasferimento purché però cinque giorni prima della chiusura delle funzioni Sidi).

Inoltre, nel caso in cui i docenti (ma la norma vale anche per il personale Ata) ottengano una preferenza relativa a una scuola con più sedi (articolate anche su più comuni) l’assegnazione non avverrà più, come in passato, su uno specifico punto di erogazione del servizio, ma all’istituto stesso. Sarà poi il dirigente a decidere a quale sede assegnare l’insegnante (o il collaboratore tecnico-amministrativo). Il preside può decidere unilateralmente se le sedi sono nello stesso comune, altrimenti deve concordare i criteri in seno alla contrattazione integrativa di scuola.

Confermate, poi, le precedenze per assistenza al familiare disabile; e le agevolazioni a ottenere la mobilità professionale per i docenti da anni utilizzati sui posti di strumento presso i licei musicali (in questi casi la domanda di trasferimento è in formato cartaceo). Per il passaggio di ruolo a infanzia e primaria occorre essere in possesso della laurea in scienze della formazione primaria, o del titolo magistrale entro il 2001/2002, considerato abilitante dalla magistratura amministrativa. Quanto ai titoli, viene confermato un punteggio pressoché pieno per il servizio pregresso (pre-ruolo e altro ruolo).

Per gli educatori, le domande di mobilità si presentano dal 3 al 28 maggio, per il personale Ata dal 23 aprile al 14 maggio, per chi insegna religione dal 13 aprile al 16 maggio.

Nessuna particolare novità sulle tempistiche: si procederà prima ai trasferimenti provinciali, poi si passerà a quelli interprovinciali. Immutate anche le regole sulle assegnazioni provvisorie che potranno essere richieste (e concesse) solo, come già definite, per alcune categorie di docenti (e per situazioni particolari e puntualmente documentate).

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Ogni docente può indicare fino a 5 scuole e 10 province ultima modifica: 2018-03-26T06:42:21+02:00 da
Gilda Venezia

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