Orario

Orario di servizio dei docenti deve essere sempre definito

di Lucio Ficara,  La Tecnica della scuola, 21.11.2020.

Una nostra lettrice ci chiede se è legittimo modificare l’orario di servizio settimanale dei docenti a seconda dei bisogni del momento. In sostanza la docente specifica che il suo orario settimanale viene modificato ogni mattina a seconda del bisogno della giornata, aumentando o diminuendo il numero delle ore preventivamente previsto. Si tratta di un modo illegittimo di agire.

Normativa sull’orario di servizio dei docenti

Per quanto riguarda l’orario di servizio dei docenti è tutto scritto nell’art.28 del CCNL scuola 2006-2009 e ampliato, con la specifica dei posti di potenziamento, nell’art.28 del CCNL scuola 2016-2018.

Nell’art. 28, comma 5, del CCNL scuola 2006-2009 è specificato che sono previste 25 ore settimanali per gli insegnanti della scuola dell’infanzia, 22 ore per la scuola primaria più due ore di programmazione, 18 ore nella secondaria di primo e secondo grado, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.

L’art.28 del CCNL scuola del 19 aprile 2018 specifica che l’orario di servizio relativo all’articolo 28 del CCNL 29/11/2007, può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa o quelle organizzative, dopo aver assicurato la piena ed integrale copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell’organico di cui all’art. 1, comma 201, della legge n. 107/2015.

Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.

All’art.7, comma 2 lettera b), del d.lgs. 297/94 è scritto che il Collegio dei docenti formula proposte al direttore didattico o al preside per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto.

Il Dirigente scolastico, ai sensi dell’art.25, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell’art.396, comma 2 lettera d), del d.lgs. 297/94, procedere alla formulazione dell’orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto e delle proposte del collegio dei docenti. Infine il Ds, prima dell’inizio delle lezioni, pubblica l’orario scolastico e informa i docenti del loro orario settimanale di servizio.

L’orario settimanale di servizio dei docenti non può, fatte le dovute eccezioni causate da particolari emergenze, essere modificato durante la settimana o all’inizio della giornata. Anche i docenti di potenziamento hanno diritto ad un orario settimanale di servizio definito come accade per i docenti impegnati per l’intero orario nelle classi.

Tutti i docenti hanno gli stessi diritti

La nota MIUR 285 del 5 settembre 2016 ha specificato che i docenti tutti, indipendentemente dalla tipologia di posto assegnato, entrano a far parte “di un’unica comunità di pratiche che progetta e realizza le attività” e che “non esiste distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento”.

Risulta pertanto illegittimo modificare l’orario di servizio durante la settimana aggiungendo ore o togliendo ore già disposte e pianificate a partire dal lunedì, in quanto i docenti in dotazione alle scuole, essendo tutti membri dell’organico dell’autonomia, godono degli stessi diritti e devono attenersi ai medesimi obblighi derivanti dal CCNL vigente.

Questo non significa che in una situazione di emergenza si possa, in via eccezionale, fare un ordine di servizio per garantire la copertura delle classi.

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Orario di servizio dei docenti deve essere sempre definito ultima modifica: 2020-11-22T06:11:04+01:00 da
Gilda Venezia

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