di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 22.10.2019
In un famoso e storico Liceo Classico dell’Abruzzo si adotta, all’interno della settimana corta, anche la riduzione dell’unità oraria di 10 minuti alla prima e ultima ora di lezione. Docenti di quella scuola ci chiedono se la Dirigente Scolastica avrebbe potuto ridurre l’unità oraria senza delibera collegiale.
Normativa per formazione orario scolastico
In alcune scuole la riduzione da 60 a 50 minuti dell’unità oraria, riferita alla prima ora di servizio e alle ultime due, viene decisa unilateralmente dal dirigente scolastico, invece ci dovrebbe essere un preciso iter collegiale.
Per evitare confusione normativa è utile fare il punto normativo sull’orario scolastico dei docenti. L’iter della definizione dell’orario settimanale si snoda in tre punti:
- Delibera del Consiglio di Istituto sui criteri generali relativi all’orario settimanale delle lezioni e sull’orario di inizio e di fine delle lezioni giornaliere, tenuto conto delle necessità organizzative interne ed esterne. La norma che fa riferimento a quanto suddetto è contenuta nell’art.10 del d.lgsl. 297/94.
- Proposta del Collegio Docenti sui criteri didattici di formulazione dell’orario, esplicitati anche nel PTOF, e della durata dell’unità di lezione all’interno del quadro definito dal Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art.7 del d.lgs.297/94
- Adozione da parte del capo di istituto, all’interno delle operazioni afferenti alla complessiva gestione dell’istituzione scolastica di sua competenza, dell’orario scolastico comprensivo della definizione delle modalità dell’eventuale recupero del tempo scuola per gli alunni e del tempo lavoro per i docenti.
Riguardo la riduzione dell’unità oraria da 60 a 50 minuti (solo per la prima e le ultime due ore) bisogna dire che se è dovuta a una questione di carattere didattico (proposta dal Collegio), le ore vanno recuperate da parte dei docenti, ma devono essere sempre ore di attività didattica da fare con le stesse classi, se invece la riduzione oraria si rende necessaria per motivi esterni, come per esempio un problema di un’alta percentuale di pendolari della scuola, a cui va garantito il trasporto pubblico, allora la riduzione oraria non va recuperata dai docenti. In ogni caso la riduzione dell’unità oraria avviene seguendo scrupolosamente l’iter dei tre punti su elencati.
È utile sapere che l’orario scolastico delle lezioni deve tenere conto anche delle norme riferite all’orario di servizio dei docenti. Quest’ultimo orario è regolato dall’art.491 del testo unico d.lgs. 297/94 e l’art. 28 comma 5 del Ccnl 2006-2009, ampliato dall’art.28 del CCNL scuola 2016-2018. Nel su citato art.28 è esplicitato che” l’orario settimanale di insegnamento di ciascun docente deve essere distribuito in non meno di cinque giorni la settimana”.
In base al comma 9 dell’art.28 del CCNL del Comparto Scuola, l’orario d’insegnamento, anche in riferimento al completamento dell’orario obbligatorio, può essere articolato sulla base della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile su base plurisettimanale in misura, di norma, non eccedente le quattro ore.
Orario lezioni non è un atto unilaterale
Dalla normativa suddetta si comprende che l’orario delle lezioni, come anche quello di servizio dei docenti, non è un atto unilaterale del Dirigente scolastico. La Dirigente scolastica del Liceo Classico abruzzese, nel caso avesse deciso unilateralmente di ridurre di 10 minuti la prima e ultima ora di lezione a causa di un centinaio di pendolari su quasi un migliaio di studenti frequentanti il liceo, avrebbe commesso un abuso e anche, visto la riduzione illegittima di un certo monte ore annuo di lezioni, un probabile danno erariale.
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Orario scolastico, Ds non può ridurre l’unità oraria senza consenso collegiale ultima modifica: 2019-10-23T03:55:37+02:00 da