Ministero Istruzione

Ore di alternativa all’IRC: a chi spettano, contenuti e valutazione

Obiettivo scuola, 13.9.2020.

L’insegnamento della religione cattolica (IRC) nella scuola italiana è l’unica disciplina scolastica che può essere scelta o meno da famiglie e studenti per il proprio corso di studio. All’atto dell’iscrizione a ciascun ciclo scolastico, la famiglia o lo studente effettuano la scelta se avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica. Tale scelta ha automaticamente valore per gli anni successivi.
Può essere modificata su iniziativa della famiglia o dell’alunno entro la scadenza delle iscrizioni per l’anno scolastico successivo.

PER CHI NON SI AVVALE DELL’IRC: LE QUATTRO OPZIONI

L’istituzione scolastica è tenuta ad offrire agli studenti che non si avvalgono dell’IRC quattro possibili opzioni di attività alternativa:

  • Attività didattiche e formative.
  • Attività di studio e/o ricerca individuali con assistenza di personale docente.
  • Libera attività di studio e/o ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per il secondo ciclo d’istruzione).
  • Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

È compito del Collegio dei docenti definire i contenuti delle predette attività. I contenuti di queste attività vengono impostati dalla scuola con l’attenzione al fatto che non devono risultare discriminanti; pertanto non si può prevedere che essi sviluppino programmi curricolari, costituendo ciò un ingiustificato vantaggio per chi non si avvale che verrebbe a godere di un supplemento orario in alcune materie.
Gli orientamenti che emergono dalla normativa indicano che tali attività didattiche alternative siano volte, per la scuola primaria, “all’approfondimento di quelle parti dei programmi più strettamente attinenti ai valori fondamentali della vita e alla convivenza civile” (CC.MM. 129 del 1986).
Il suggerimento si estende e si specifica nell’ordine secondario dove la CM 130/86 invita per la scuola secondaria di primo grado ad approfondire “le tematiche dei valori fondamentali della vita e della convivenza civile”, individuandole nei programmi di storia e di educazione civica, mentre la CM 131/86 aggiunge per la scuola secondaria di secondo grado anche i programmi di filosofia, suggerendo in maniera più vasta di far ricorso anche ai documenti del pensiero e dell’esperienza umana relativa ai predetti valori.
Ovviamente l’orientamento della normativa citata va opportunamente aggiornato in riferimento ai recenti ordinamenti e piani di studio provinciali.

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ALTERNATIVE

Anche per le attività didattiche alternative, quantunque non si configurino come disciplina scolastica in senso stretto, si dà luogo a valutazione.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE

Ai fini della copertura delle relative ore i Dirigenti scolastici devono osservare le disposizioni vigenti, che di seguito si riassumono:

a) prioritariamente devono attribuire le ore di attività alternative ai docenti a tempo indeterminato in servizio nella rispettiva scuola, con precedenza nei confronti degli eventuali docenti totalmente in esubero e successivamente nei confronti di quelli che hanno l’obbligo di completare l’orario di cattedra. Si precisa che non è possibile per i docenti titolari di cattedra orario esterna, completare l’orario nella prima scuola con ore di attività alternative.

b) Nel caso in cui non si possa procedere come indicato nel precedente punto a), i Dirigenti scolastici devono conferire le ore alternative alla Religione Cattolica come ore eccedenti l’orario di cattedra fino al limite massimo di 6 ore. Come previsto dal comma 4 dell’articolo 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001 n. 448, l’assegnazione spetta a coloro che, in servizio nella scuola come docenti a tempo indeterminato e come supplenti con nomina fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbiano già completato l’orario di cattedra ed abbiano manifestato la propria specifica disponibilità. L’invito a comunicare la disponibilità a svolgere le ore alternative come ore eccedenti deve essere rivolta a tutti gli insegnanti in servizio, ad eccezione dei docenti di Religione cattolica, per ovvie ragioni di opportunità. L’invito ad effettuare le attività alternative come ore eccedenti non potrà inoltre essere rivolto ai docenti di Scuola dell’infanzia e ai docenti di Scuola primaria in servizio per orario di cattedra, in applicazione di una recente pronuncia della Corte dei Conti secondo cui ai citati docenti non possono essere attribuite ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.
Nei provvedimenti di individuazione dei destinatari di ore eccedenti, i Dirigenti Scolastici sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver potuto affidare tali ore a docenti di ruolo in soprannumero o tenuti al completamento di orario.

c) Qualora non sia possibile procedere nemmeno sulla base di quanto previsto nei punti precedenti, i Dirigenti scolastici potranno stipulare contratti a tempo determinato prioritariamente con supplenti già in servizio per orario inferiore a cattedra, ai fini del completamento dell’orario, e quindi stipulare contratti a tempo determinato ex novo con aspiranti inclusi nelle graduatorie d’istituto. I contratti a tempo determinato con aspiranti inclusi nelle graduatorie d’istituto dovranno essere conferiti in via provvisoria, fino all’avente diritto, in attesa della definitiva approvazione di dette graduatorie per l’a.s.2016/17 a conclusione degli aggiornamenti in corso.

Le ore di attività alternative non dovranno essere attribuite a insegnanti di Religione Cattolica.

CONTATTO E DURATA

Con successivo messaggio n. 87 del 7 giugno 2012, trasmesso dalla Direzione Generale alle SS.LL. con nota prot.n. 7793 del 12.06.2012, il Ministero dell’Economia ha chiarito, previa intesa con il MIUR che:

  • Possono essere titolari di contratto per ore alternative sia docenti di ruolo che i docenti a tempo determinato, con esclusione dei titolari di supplenza breve o indennità di maternità.
  • I contratti per ore alternative hanno scadenza obbligatoria entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno scolastico.
  • Nel caso di superamento dell’orario di cattedra, è previsto il pagamento delle ore eccedenti, fino a un massimo di 6 ore, assimilabili al trattamento economico fondamentale.

Questo significa che uei casi di cui alla lettera b) (ore eccedenti) e c) (contratti a tempo determinato), la nomina e la retribuzione avranno decorrenza dalla data di effettivo inizio delle attività sino al 30 giugno (termine delle attività didattiche). Nel caso in cui però il posto si renda disponibile dopo il 31 dicembre, la supplenza avrà come termine la fine delle attività didattiche.

DOCENTI DELL’ORGANICO DI POTENZIAMENTO

Secondo le indicazioni contenute nella nota del MIUR prot. n. 2852 del 5/09/2016 (avente ad oggetto: Organico dell’autonomia), in considerazione delle specifiche finalità cui sono destinati i docenti dell’organico del potenziamento, i docenti medesimi non dovranno essere impegnati per la copertura delle ore relative alle attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica, tenuto conto che per tali attività sono previsti appositi capitoli di finanziamento. I predetti docenti, al pari degli altri insegnanti in servizio nella scuola, potranno comunque essere tenuti in considerazione per la copertura di ore relative alle citate attività alternative nel caso in cui abbiano manifestato la propria disponibilità ad effettuare ore aggiuntive all’orario d’obbligo (punto b precedente paragrafo).

LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA

Il servizio relativo all’insegnamento della religione cattolica o alle attività ad essa alternative è valutato come servizio non specifico nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle graduatorie d’istituto di terza fascia (O.M. 15 comma 2). Ciò significa che a tale servizio è attribuito 1 punto per ogni mese di servizio per un massimo di 6 punti per anno scolastico, indipendentemente dalla fascia d’appartenenza.

Art. 15 comma 2 O.M. 60/2020
Il servizio di insegnamento della religione cattolica e il corrispettivo servizio di alternativa sono valutati come servizi aspecifici”.

L’O.M. 60/2020 ha innovato rispetto alla normativa previgente, dove la nota 8479 del 2014 ne prevedeva la sola valutazione nella terza fascia delle graduatorie d’istituto ma non nella seconda fascia. Infatti, la nota 8479/2014 prevedeva che in seconda fascia non fosse valutabile né il servizio prestato per l’insegnamento della religione cattolica né quello per le attività alternative (punto 8.c).

Il servizio come alternativa alla religione non è invece valutabile nelle Graduatorie ad esaurimento in quanto la faq n. 3 emanata con la Nota 4133 afferma che:

Sono valutabili ai sensi della Tabella (Allegato 2) i servizi prestati per l’insegnamento della Religione cattolica o in materie alternative al predetto insegnamento?
R.: No, ai sensi della Tabella approvata con DM n.27 del 15.3.2007 (Allegato 2) sono valutabili esclusivamente i servizi di insegnamento corrispondenti a posti di insegnamento e classi di concorso per i quali sono costituite le correlate graduatorie ad esaurimento.

Nota n. 18123 del 03-10-2016
Le attività alternative alla Religione Cattolica

 

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Ore di alternativa all’IRC: a chi spettano, contenuti e valutazione ultima modifica: 2020-09-13T21:33:45+02:00 da
Gilda Venezia

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