Ore di sostegno, come si farà richiesta dopo la riforma

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Nino Sabella,  Orizzonte Scuola, 29.6.2017

– Il decreto legislativo n. 66/2017, attuativo della legge n. 107/2015, ha introdotto nuove disposizioni in merito all’inclusione scolastica degli allievi disabili.

Una delle principali novità del decreto riguarda le modalità di richiesta delle risorse per il sostegno didattico (il numero di ore) da assegnare alle scuole per gli allievi disabili, presenti in ciascuna di esse.

La richiesta delle ore di sostegno (quindi dell’organico) è attualmente avanzata direttamente dalla scuola all’USR/ATP di competenza, sulla base della Diagnosi Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale e del conseguente Piano Educativo Individualizzato.

In seguito alla riforma, ossia alle disposizioni del summenzionato decreto, non sarà più la scuola ad avanzare la richiesta delle ore di sostegno, ma un nuovo organo istituito dal medesimo decreto: il Gruppo per l’inclusione territoriale (GIT).

Il GIT è istituito in ciascun ambito territoriale della provincia. Pertanto in ogni  provincia ci saranno tanti GIT quanti sono gli ambiti territoriali, che la costituiscono.

Il GIT è composto da: un dirigente tecnico o scolastico, che lo presiede; tre dirigenti scolastici dell’ambito territoriale; due docenti per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione; un docente per il secondo ciclo di istruzione. Detti componenti sono nominati dall’USR competente per territorio.

Come suddetto, il GIT è il nuovo organo (tecnico) cui spetta il compito di avanzare la richiesta delle ore di sostegno da assegnare a ciascuna istituzione scolastica per gli allievi disabili, secondo la procedura di seguito descritta:

  1. il dirigente scolastico, sentito il GLI (Gruppo di lavoro di Istituto) e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell’organico relativo ai posti di sostegno, diviso per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell’infanzia;
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  2. il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base del Piano per l’inclusione, dei Profili di funzionamento (il Profilo di funzionamento sostituisce, ricomprendendoli, la Diagnosi funzionale e il Profilo dinamico-funzionale), dei Piani educativi individualizzati, dei Progetti individuali ove esistenti, trasmessi dai singoli dirigenti scolastici, sentiti questi ultimi in relazione ad ogni alunno con disabilità certificata, verifica la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e formula una proposta all’USR;
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  3. l’USR assegna le risorse nell’ambito di quelle dell’organico dell’autonomia per i posti di sostegno.

Alla luce delle nuove disposizioni, dunque, il dirigente scolastico quantifica l’organico di sostegno sulla base dei documenti summenzionati, trasmettendo gli stessi al GIT. Quest’ultimo, sentiti i dirigenti riguardo a ciascun alunno disabile, formula una proposta all’USR che, infine, assegna l’organico alle scuole.

Le nuove disposizioni sopra illustrate entrano in vigore dal 1° gennaio 2019.

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Ore di sostegno, come si farà richiesta dopo la riforma ultima modifica: 2017-06-29T11:14:56+02:00 da
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