
di Luigi Rovelli , scuolainforma, 9/4/2026.
La questione riguardante il cosiddetto “lavoro sommerso” dei docenti rappresenta una delle tematiche più complesse e dibattute nel panorama scolastico italiano, poiché tocca veramente il cuore della valutazione professionale e della dignità salariale della categoria. Ci si chiede soprattutto come mai queste ore extra non vengano pagate direttamente al personale docente e come può essere valutato.
Il lavoro “sommerso” dei docenti e il problema della mancata retribuzione delle ore extra
Il lavoro “sommerso” non è altro che l’insieme delle attività indispensabili per l’insegnamento che si svolgono al di fuori delle ore di lezione frontale in classe. Si possono identificare, nello specifico, tre campi principali collegati a questo “lavoro invisibile“:
- Preparazione delle lezioni: lo studio e la progettazione dei materiali didattici;
- Correzione dei compiti: un’attività che varia enormemente a seconda della disciplina e del numero di alunni;
- Organizzazione didattica: tutte le procedure e il coordinamento necessari al funzionamento della macchina scolastica.
Perché queste ore non sono pagate direttamente?
Il problema della mancata retribuzione diretta di queste ore risiede nella struttura stessa del contratto, che fatica a uscire da una logica legata alla presenza fisica a scuola.
- Il criterio delle “6 ore”: nel pubblico impiego, benefici come i buoni pasto siano legati a 6 ore di servizio continuativo. Questo parametro è considerato inadeguato per la scuola, poiché un docente può svolgere 5 ore di lezione e poi diverse ore di “sommerso” a casa, che però non vengono conteggiate per il raggiungimento della soglia del buono pasto;
- La natura “privatistica” del contratto: nonostante il passaggio ai contratti di tipo privatistico dal 1995, la valutazione del lavoro resta ancorata a parametri rigidi che non riconoscono la flessibilità del lavoro intellettuale svolto fuori sede;
- Il dovere di “messa a disposizione”: il personale docente è considerato contrattualmente “a disposizione” dall’inizio dell’attività didattica (1° settembre) fino al termine (30 giugno), un concetto che spesso porta a considerare implicitamente le attività extra come parte del dovere professionale senza una specifica voce di spesa.
Un’altra questione particolarmente rilevante è quella della quantificazione delle ore di “lavoro sommerso” svolte e dalla loro valutazione. A differenza dei collaboratori scolastici o degli amministrativi, che hanno orari fissi, per i docenti non esiste un modo oggettivo per misurare quanto tempo richieda la correzione di un tema o la preparazione di una lezione complessa. Il contratto prova a quantificare una parte del lavoro extra attraverso le 40 ore per le riunioni collegiali e le 40 ore per gli incontri con le famiglie. Tuttavia, queste 80 ore annue non coprono il “sommerso” quotidiano di studio e correzione, che resta dunque una zona grigia non quantificabile economicamente con gli attuali strumenti.
I sindacati ritengono che il “lavoro sommerso” rappresenti un tema di giustizia retributiva. In un contesto di inflazione elevata (ormai al 18%), l’opinione di gran parte del personale docente è che i recenti aumenti stipendiali non compensino lo sforzo reale profuso, specialmente considerando che molte attività extra non vengono riconosciute né economicamente né attraverso il welfare (come i buoni pasto, definiti una “lettera morta” da oltre 26 anni).
Ore extra docenti non retribuite: perché si deve riconoscere il “lavoro sommerso” in busta paga ultima modifica: 2026-04-11T08:32:50+02:00 da
