Organici: Il cambio di materia del potenziamento non deve creare soprannumero

Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 26.5.2017

– Una docente ci pone la seguente domanda: “Può il mio Ds cambiare in organico 2017/2018 classe di concorso per il potenziamento e farmi perdere il posto?”.

È quello che è stato prospettato ad una docente titolare per la classe di concorso A019 (storia e filosofia) in un liceo classico. La docente è ultima in graduatoria d’Istituto ed è preceduta da altri tre docenti di ruolo, nella scuola, per la classe di concorso storia e filosofia, sono attualmente disponibili tre posti di organico di diritto e un posto di potenziamento. Quindi nell’organico dell’autonomia 2016/2017 per quattro titolari dell’ex A037(storia e filosofia) corrispondevano 4 posti, tre di diritto ed uno di potenziamento.

Adesso il Ds vorrebbe modificare la richiesta della classe di concorso del posto di potenziamento, sostituendo il posto di A019 (storia e filosofia) con un posto di A011 (italiano e latino).

Questa richiesta non potrà essere soddisfatta dall’ufficio scolastico provinciale, in quanto la modifica di classe di concorso del posto di potenziamento andrebbe a generare una situazione di soprannumerarietà.

Nella circolare ministeriale n. 21315 del 15 maggio 2017 è chiaramente specificato che ciascun Ufficio Scolastico Regionale, determinerà i posti da destinare ai progetti nazionali, anch’essi previsti dal comma 65 della L. 107/2015, nel limite massimo del contingente di cui al D.M. n. 659 del 26 agosto 2016.

Il fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche, tenuto conto di quanto già individuato nel corso dell’anno scolastico 2016/17 da parte degli Uffici scolastici regionali, potrà essere ridefinito nel limite dei posti vacanti e disponibili di ciascuna istituzione scolastica.

Per cui appare evidente che il cambio di materia di potenziamento è possibile solo nel caso in cui non si vada a creare la perdita di titolarità di un docente. Invece quali potrebbero essere i posti di potenziamento a rischio non riconferma? Facciamo un esempio specifico: Se in un liceo X di una provincia c’è un posto di A019 (storia e filosofia) di potenziamento e anche un posto vacante in organico di diritto sempre di A019, mentre nel liceo Y della stessa provincia c’è un docente della stessa classe di concorso A019 che andrebbe in soprannumero, allora l’ufficio scolastico provinciale può togliere il potenziamento di storia e filosofia al liceo X e cederlo al liceo Y, rifondendo il liceo X di altra tipologia di potenziamento adeguata al suo fabbisogno.

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Organici: Il cambio di materia del potenziamento non deve creare soprannumero ultima modifica: 2017-05-27T06:02:24+02:00 da
Gilda Venezia

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