Organico di fatto nell’organico dell’autonomia. Quali conseguenze per mobilità e assunzioni 2016

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di Nino Sabella  Orizzonte Scuola,  28.11.2015.  

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Gli Uffici Scolastici forniscono in questi giorni indicazioni sulle supplenze da conferire sui posti di potenziamento, o perchè rimasti vuoti (e sono ben 7.793) o perchè il destinatario ha differito la presa di servizio.

Le indicazioni sono state fornite ai Dirigenti degli USR e ai sindacati nella riunione al Miur del 18 novembre, di cui avevamo parlato in Supplenze fino al 31 agosto e 30 giugno su posti non coperti da fase C. Da quali graduatorie

E tuttavia, spiace notare come gli Uffici stiano dando in merito indicazioni difformi. Le indicazioni più puntuali e rispettose della normativa provengono al momento dall’USR Lazio.

Il punto di partenza è il comma 95 art. 1 della legge 107/15, “A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016, i posti per il potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di contratti di supplenza breve e saltuaria. Per il solo anno scolastico 2015/2016, detti posti non possono essere destinati alle supplenze di cui all’articolo 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e non sono disponibili per le operazioni di mobilità, utilizzazione o assegnazione provvisoria”.

Pertanto, mentre non si darà luogo a sostituzioni brevi e saltuarie né, per il corrente a.s., a supplenze fino all’avente titolo, potranno essere stipulati

  • incarichi a tempo determinato con scadenza 30 giugno, in tutti i casi in cui l’assegnazione della sede ai neo immessi in ruolo è stata oggetto di differimento.

I contratti a tempo determinato su posti di potenziamento rimasti vacanti (non assegnato alcuno docente per mancanza di aspiranti) andranno stipulati con scadenza 30 giugno 2016 (con possibilità di proroga al 31 agosto 2016).

Relativamente ai posti di potenziamento per il sostegno, è possibile procedere alla copertura dei posti rimasti vacanti (nessun aspirante) e disponibili (per differimento) solo in presenza di docenti in possesso del titolo di specializzazione.

Pertanto, in mancanza di tali docenti non si dovrà procedere alla stipula di alcun contratto a tempo determinato.

Saranno oggetto di supplenza, per la restante parte di orario, i posti attribuiti con contratto part-time.

Da quali graduatorie.

Premesso quanto sopra, in caso di esaurimento delle GaE, gli incarichi a tempo determinato saranno stipulati attingendo dalle Graduatorie di Istituto della medesima Classe di Concorso del potenziamento attribuito.

L’istituzione scolastiche (del I ciclo) che non è in possesso delle graduatorie prelative alla classe di concorso del potenziamento si rivolgerà all’Istituto di titolarità del docente utilizzato in altro grado di istruzione.

Nel caso invece l’istituzione scolastica di II grado ha avuto assegnato un docente di una classe di concorso non presente nell’istituzione medesima, si rivolgerà alla scuola viciniore facendosi inviare la specifica graduatoria, secondo quanto previsto dal Regolamento sulla supplenze.

Per i posti e la classi di concorso non esaurite nel corso delle operazioni di conferimento degli incarichi tempo indeterminato/ determinato, le disponibilità dovranno essere comunicati agli ATP per la relativa copertura. Tale procedura dovrà essere adottato anche per la copertura dei posti dei vicari nominati traendoli da altra classe di concorso.

La circolare

Dunque, come già indicato dalla redazione di OS.it, il procedimento corretto è di attribuire tali supplenze in prima istanza da GaE e poi nel caso di graduatorie esaurite, passare alle Graduatorie di istituto.

 

La VII Commissione cultura alla Camera ha votato una relazione, nella quale i parlamentari componenti della medesima hanno chiesto di far confluire l’organico di fatto nell’organico dell’autonomia.

La detta richiesta, qualora fosse accolta, avrebbe delle conseguenze (positive) che porterebbero a una rivoluzione nel modo di intendere gli organici da parte del Ministero e realizzerebbero quelloche da tempo le organizzazioni sindacali e molti operatori del mondo della scuola chiedono, ovvero il superamento della distinzione tra organico di diritto e organico di fatto.

È chiaro che i posti dell’OF da far confluire nell’organico dell’autonomia devono essere quelli privi di titolare e non quelli disponibili in seguito a esoneri, dottorati di ricerca, distacchi sindacali…, il cui titolare dovrà o potrà rientrare.

L’accoglimento della richiesta dei parlamentari della VII Commissione cultura alla Camera farebbe aumentare in modo esponenziale i posti vacanti e disponibili (soprattutto per il sostegno) e conseguentemente segnerebbe la fine della cosiddetta “supplentite”.

I primi beneficiari di un provvedimento del genere sarebbero i docenti “immobilizzati”, che potrebbero avere a disposizione, per le operazioni di mobilità territoriale e professionale, un numero maggiore di posti a disposizione per rientrare nella provincia di residenza.

Diciamo i primi beneficiari, in quanto i docenti immessi in ruolo entro l’anno scolastico 2014/15 richiederanno il trasferimento e/o passaggio di ruolo/cattedra prima dei neo immessi in ruolo, come recita l’art. 1 comma 108 della legge n. 107/2015: “Per l’anno scolastico 2016/2017 e’ avviato un piano straordinario di mobilita’ territoriale e professionale su tutti iposti vacanti dell’organico dell’autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilita’ per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all’articolo 399, comma 3, del testo unico di cui aldecreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibiliinclusi quelli assegnati in via provvisoria nell’anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b),assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempoindeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sedeprovvisoria per l’anno scolastico 2015/2016, partecipano per l’anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilita’su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale…”

L’eventuale suddetto provvedimento potrà essere utilissimo anche ai docenti delle GaE immessi in ruolo nelle Fasi B e C destinati probabilmente, stando alla normativa vigente, a occupare (almeno la maggior parte) i posti del centro-nord, quando invece molti di essi provengono dalle regioni meridionali della penisola.

In ultimo, potrebbero beneficiarne i docenti rimasti in GaE e i partecipanti al prossimo concorso, che avrebbero a disposizione un numero maggiore di posti disponibili per le immissioni in ruolo.

A parere di chi scrive, l’accoglimento della richiesta di far confluire i posti dell’organico di fatto inquello dell’autonomia non solo sarebbe assai gradito alle diverse categorie (immobilizzati, assunti infase 0, A, B, C, dalle GaE o dalle GM) di docenti ma sarebbe un provvedimento di fondamentale importanza per la continuità didattica, perché se è innegabile che il governo ha stabilizzato circa 80.000 precari, lo è altrettanto il fatto che le supplenze conferite nel corrente anno scolastico sonoancora assai numerose.

I benefici suddetti non riguarderebbero, purtroppo, i docenti immessi in ruolo nelle fasi 0 e A dalle GaE e quelli immessi nelle fasi B e C dalle GM (vedi articolo: Mobilità straordinaria 2016/17: il caso dei neoassunti da graduatorie concorso 2012), che sono i soli, allo stato dell’arte, ad essere sottoposti al vincolo triennale di permanenza nella provincia di immissione.

Vero e’ che i docenti assunti in fase 0 e A sono stati immessi nella provincia di iscrizione in GaE, ma è altrettanto vero che molti di essi si erano spostati, nel corso dell’aggiornamento del 2014, in province diverse da quella di residenza proprio per conseguire l’agognato ruolo. E ci sono anche i docenti i cui  ruoli sono stati assegnati da gm 2012 delle fasi 0 e A in province diverse da quelle di residenza.

I sindacati, nel documento unitario presentato al Miur chiedono di permettere a tutti i neoassunti la mobilità interprovinciale.

“Organico autonomia, parlamento chiede per2016/17 inserire anche organico fatto. Utile per assunzioni e mobilità” .

 

Organico di fatto nell’organico dell’autonomia. Quali conseguenze per mobilità e assunzioni 2016 ultima modifica: 2015-11-28T21:29:00+01:00 da
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