Passaggio di ruolo e anno di prova. Risposta al question time della Camera

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dal Gruppo “Docenti di ruolo che hanno ottenuto passaggio in altro grado”, 9.2.2016

Riceviamo e volentieri pubblichiamo la risposta elaborata dal gruppo “docenti di ruolo che hanno tenuto passaggio in altro grado” relativamente al quesiton time di qualche giorno fa effettuato dall’on. Santerini al ministro Giannini sull’anno di prova dei docenti che sono appena passati di ruolo. Il Ministro aveva precedentemente risposto che questi docenti devono rifare la formazione proprio perché, con la 107, la formazione è un punto cardine nella carriera del docente, tanto più per coloro che hanno ottenuto il passaggio di ruolo.

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Gentile Ministro Giannini,

abbiamo preso atto della sua risposta all’interrogazione parlamentare dell’On. Santerini e intendiamo replicare con grande rispetto e con altrettanta determinazione ad alcune sue affermazioni. Premettiamo che il modo, esplicito o implicito, con cui le nostre rivendicazioni vengono presentate è del tutto distorto. Noi non chiediamo affatto un privilegio o una deroga alla legge, né rifiutiamo il valore della formazione permanente. Al contrario, vorremmo proprio vedere rispettato il valore della legalità, senza il quale ogni rapporto sociale, compreso quello lavorativo e di servizio al pubblico, e ogni processo valutativo e formativo sono intrinsecamente corrotti e destinati a produrre effetti negativi.

Lei ha affermato che la L. 107, agli artt. 115-119, introduce un nuovo e unitario anno di formazione e prova per tutti e non solo per coloro che vengono assunti per la prima volta nei ruoli dell’istruzione statale. Non è tuttavia corretto astrarre gli articoli di cui parla dalla legge stessa. Come lei ben sa, una frase avulsa dal contesto può assumere sensi anche contrari a ciò che realmente intende. È vero che la L. 107 usa la deprecabile tecnica di scrittura legislativa con cui in un unico articolo si raggruppano centinaia di commi, senza suddivisioni in sezioni né rubriche, spesso con rimandi poco chiari e uso dei termini non omogeneo. Eppure nel leggere bene il testo le sezioni emergono chiaramente e si vede come gli artt. 115-119 sono introdotti, facendo riferimento ad esso, dall’art. 109: “Fermo restando quanto previsto nei commi da 95 a 105, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all’articolo 39, commi 3 e 3‐bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo della scuola statale avviene con le seguenti modalità: a) mediante concorsi pubblici nazionali […] b) i concorsi di cui alla lettera a) sono banditi anche per i posti di sostegno […] c) per l’assunzione del personale docente ed educativo, continua ad applicarsi l’articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento …”. A questo articolo, introduttivo delle modalità di immissione in ruolo, seguono specificazioni sui concorsi e sull’anno di formazione e prova. Che questo sia indicato in modo unitario è ovvio e non risulta affatto un’innovazione, perché per quelle categorie, vincitori di concorso e immissioni da graduatorie permanenti, era già previsto prima della L. 107 che prova e formazione fossero svolte insieme, mentre per i passaggi ruolo era pacifico l’inquadramento al di fuori delle immissioni in ruolo (si vedano la C.M. 196/2006 e la nota 3699/2008). A posteriori si vuole espandere l’elemento soggettivo (ossia la determinazione dei soggetti cui si applica la norma) scavalcando l’art. 109 che regge l’intero articolato fino all’art. 119. La legge quindi dice esattamente ciò che chiediamo! Affermare, come alcuni hanno fatto, che tanto sarebbe un’opportunità, quasi un regalo che ci viene fatto, è offensivo e contraddice l’idea che il principio di legalità e di correttezza nei rapporti sociali sia uno dei valori fondamentali della formazione e dell’istruzione.

La confusione aumenta quando viene ostinatamente usato nei nostri riguardi il termine “neoassunti”. Esso è fonte di grande confusione per chi non sia così esperto di linguaggio giuridico da non cadere in errore. Infatti si può attribuire correttamente la qualifica di nuova assunzione” solo per i mutamenti che comportino l’attribuzione di una qualifica superiore, in relazione al contratto nazionale di lavoro. Tali mutamenti inoltre sono possibili solo a seguito di procedure concorsuali o di carattere selettivo che seguano le regole del pubblico concorso (tra tutte si vedano le sentenze corte Costituzionale n. 320/97 e n. 314/94.

È dunque del tutto chiaro che il passaggio di ruolo non comporta affatto una cessazione del rapporto di lavoro seguito da una neo-assunzione e, infatti, è regolato dal contratto collettivo integrativo sulle mobilità. Di conseguenza tutta la normativa riferita ai “neo-assunti” non è applicabile ai docenti passati da un ruolo ad un altro.

A ciò si devono aggiungere due critiche ancora più radicali. Il passaggio di ruolo 2015-16 è stato regolato e ottenuto ben prima della L. 107 che quindi non è applicabile ad esso, anche affermasse ciò che abbiamo dimostrato non affermare. Tempus regit actum, principio fondamentale dell’intero sistema giuridico della nostra civiltà. Chi ha chiesto e ottenuto il passaggio lo ha fatto sulla base delle norme vigenti al tempo della domanda e del termine di un eventuale ritiro della stessa. Quale educazione si può basare sull’antivalore costituito da un potere che viola gli accordi da esso stesso stretti sulla base di norme da esso stesso stabilite ? Affermare che il fine della “buona scuola” (il giudizio sulla quale però è ancora precoce) possa giustificare il mezzo antigiuridico della violazione di un patto è un’aberrazione pedagogica. Pacta servanda sunt. Non c’è società e non c’è educazione fuori da questo fondamento.

Qui perveniamo alla seconda critica. Qualcuno ha infatti obiettato che si può dare un’applicazione retroattiva della norma in presenza di una motivazione. Anche questa affermazione appare superficiale e frutto di una imprecisione impressionante. Se è vero che il principio di irretroattività viene attenuato nel diritto amministrativo, rispetto al penale, da diversi anni è stato chiarito dalla Corte costituzionale che anche la pubblica Amministrazione deve rispettare il principio di affidamento e quindi il divieto di retroattività dal quale può sfuggire solo eccezionalmente per motivi di necessità e urgenza e comunque senza ledere alcuni diritti fondamentali della persona e senza creare discriminazioni (ex multis sentenze Corte Costituzionale n. 78 del 2012 e n. 209 del 2010).

In apertura dicevamo che non siamo affatto contrari ad una formazione obbligatoria, strutturale e permanente, come lei ricorda nella risposta all’interrogazione dell’On. Santerini, tuttavia le facciamo notare che la L. 107, art. 1 c. 124 la prevede per tutti i docenti di ruolo in coerenza con il PTOF delle singole istituzioni scolastiche e non in riferimento all’anno di formazione e prova organizzato dal MIUR, con ulteriore impiego, o meglio inutile spreco, di finanza pubblica. Oltre a ciò, si può discutere della formazione, ma certamente la valutazione finale è adempimento ulteriore, proprio solo dei docenti veramente neo-assunti. Se lei fa riferimento alla formazione strutturale, per coerenza dovrebbe applicare anche a noi le stesse procedure valutative dei docenti già assunti come noi. Anche questa risposta quindi pecca di generalizzazione impropria del testo normativo.

Quanto alla sostanza della formazione, facciamo infine notare come il sistema “strutturale” soffra di numerose pecche e contraddizioni, in quanto non tiene in alcun conto le competenze già acquisite, affidandole a negoziazioni locali o, peggio ancora, a distanza. Nessun valore probante la competenza viene riconosciuto all’abilitazione (e al suo valore legale), anche se recente e conseguita a seguito di impegnativi (e costosi) percorsi teorico-pratici quali le SISS e i TFA, sotto la direzione di importanti docenti universitari, nei quali non è certo mancato il tirocinio diretto. Non viene dato alcun conto a titoli, anche prestigiosi, al port-folio professionale pregresso, a pubblicazioni e attività sul campo. L’autoreferenzialità di tale valutazione è evidente. Si presuppone l’ignoranza, non si permette prova contraria se non interna all’Amministrazione, prova sempre ridiscutibile e contestabile dal “superiore”, dal collega tutor (magari passato di ruolo nell’anno 2014-15 senza anno di formazione), dal componente esterno del CdI. Personale, peraltro, che non ha alcuna competenza certificata (se non sempre internamente) sulla formazione e valutazione professionale, salvo casi particolari. L’assenza di oggettività nella valutazione delle competenze, da affidare ad elementi di prova non discrezionali, finisce per ledere la libertà di insegnamento sancita dalla Costituzione. Essa vieta la predeterminazione di “metodi” didattici di Stato. E’ evidente il rischio che ideologie didattiche e punti di vista personali privi di fondamento condiviso nella comunità scientifica corrompano la retta valutazione.

In conclusione, per questi motivi, per la nostra dignità professionale e per una scuola che si fondi realmente sulla fiducia e sui principi giuridici fondamentali di uno Stato democratico, noi speriamo che Lei possa correggere le posizioni del MIUR. Sarebbe secondo noi un atto di grande obiettività e onestà intellettuale, oltre che una dimostrazione di “buona amministrazione”. Sarebbe infatti paradossale cercare di realizzare una “buona scuola” tramite una “cattiva amministrazione”.

Gruppo “Docenti di ruolo che hanno ottenuto passaggio in altro grado”

Passaggio di ruolo e anno di prova. Risposta al question time della Camera ultima modifica: 2016-02-09T08:59:51+01:00 da
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