di Nino Sabella, Orizzonte Scuola, 23.12.2016
– Il Miur, con il DM n. 941/2016, ha dato il via alle operazioni per le cessazioni dal servizio a partire dal 01/09/2017.
Al DM suddetto è seguita la nota n. 38646 del 07/12/2016, con la quale sono state fornite indicazioni operative per l’attuazione del medesimo decreto ministeriale.
Sintetizziamo in questa scheda i requisiti per accedere alla pensione, le modalità e i termini di presentazione delle domande.
La legge Fornero (L. n. 214/2011), com’è noto, ha modificato quelli che sono i requisiti per accedere alla pensione, eccetto per coloro i quali abbiano maturato al 31/12/2011 i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore della legge citata (L. n. 214/2011), e non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva.
REQUISITI
Vecchi requisiti
Quota 96
Ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 23 agosto 2004, n. 243 come novellato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, i requisiti necessari per l’accesso alla pensione di anzianità sono di 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, maturati entro il 31 dicembre 2011.
Per accedere alla quota 96 sono necessari i seguenti requisiti minimi: 60 anni di età e 35 di contribuzione, fermo restando il raggiungimento della quota 96 (non posso andare in pensione con 59 anni di età e 37 anni di contribuzione o con 62 anni di età e 34 anni di contribuzione, ma con 60 + 36 o 61 +35).
Pensione anzianità
Il diritto al trattamento pensionistico di anzianità si consegue inoltre, indipendentemente dall’età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, maturato entro il 31 dicembre 2011.
Pensione vecchiaia
I requisiti utili per la pensione di vecchiaia sono di 65 anni di età per gli uomini e 61 di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione, se posseduti entro la data del 31 dicembre 2011.
Il personale, che alla data del 31 dicembre 2011, ha maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento in vigore prima del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e compie i 65 anni di età entro il 31 agosto 2017 dovrà essere collocato a riposo d’ufficio.
Nuovi requisiti
Pensione di vecchiaia
I requisiti, per accedere alla pensione di vecchiaia sono sia per gli uomini che per le donne, 66 anni e 7 mesi di età con la seguente distinzione:
- Il personale, che compie 66 anni e 7 mesi entro il 31 agosto 2017 (nato entro il 31/01/1951) e con 20 anni di contribuzione, è collocato in pensione d’ufficio per limiti di età;
- Il personale, che compie che compie 66 anni e 7 mesi entro 31/12/2017(nato entro il 31/05/1951) e con 20 anni di contribuzione, è collocato in pensione a domanda.
- Il personale, che compie 65 anni entro il 31/08/2017, e matura sempre al 31/08/2017 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, senza arrotondamenti, è collocato a riposo d’ufficio.
Pensione anticipata
La pensione anticipata potrà conseguirsi, a domanda, al compimento di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, da possedersi entro il 31 dicembre 2017 senza operare alcun arrotondamento, indipendentemente dall’età anagrafica.
Opzione donna
Le lavoratrici, che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturano un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive dell’AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un’età anagrafica pari o superiore a 57 anni e 3 mesi, a prescindere dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico, possono andare in pensione tramite l’opzione donna, in base alla quale però si accede alla liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.
Settima salvaguardia
Possono accedere al trattamento pensionistico, secondo le regole previgenti la riforma Fornero, i lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave, i quali perfezionino i requisiti utili per la pensione entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n.201 del 2011.
Permanenza in servizio
Il trattenimento in servizio è ormai possibile [infatti il D.L. n. 90/2014, convertito in Legge 11/08/2014, n. 114, ha abolito l’istituto del trattenimento in servizio per un biennio previsto dall’art. 16 comma 1 del D. l.vo n. 503/1992 (art. 509 comma 5 del D. l.vo n. 297/1994 per il comparto scuola)] soltanto per raggiungere l’anzianità contributiva minima ai fini del diritto al trattamento di pensione e, comunque, non oltre il 70esimo anno di età.
In particolare, potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 66 anni e 7 mesi di età entro il 31 agosto 2017, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data. La competenza al trattamento delle suddette istanze di proroga è attribuita ai Dirigenti Scolastici.
Riportiamo di seguito delle tabelle di sintesi pubblicate dall’ATP di Foggia in un’apposita nota, in cui vengono riportati analiticamente, senza distinzione tra vecchia e nuova normativa, i requisiti per accedere alla pensione dal 01/09/2017:
MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDE
Il personale Dirigente Scolastico, docente, educativo ed ATA di ruolo, compresi gli insegnanti di religione utilizza, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione. Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea.
Presentano le domande in modalità cartacea: il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta; il personale non di ruolo; il personale richiedente il trattenimento in servizio.
Tutte le domande vanno indirizzate alla scuola di titolarità.
TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE
Le domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio vanno presentate entro il 20 gennaio 2017.
Entro la suddetta data è possibile revocare le summenzionate istanze, ritirandole tramite POLIS.
Il termine del 20 gennaio 2017 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto
il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico.
Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è fissato al 28 febbraio.
Pensioni. Su Istanze on Line i modelli di domanda per le cessazioni dal 1 settembre 2017
PRESENTAZIONE DOMANDA INPS
Il personale che intende cessare dal servizio, oltre a presentare domanda tramite il sistema Polis, dovrà inviare domanda anche all’INPS tramite una delle seguenti modalità:
- Presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione.
- Presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164)
- Presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.
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