di Fabrizio De Angelis, La Tecnica della scuola, 29.1.2019
Ape social resta fino al 31 dicembre 2019
Così come per l‘opzione donna, il Governo ha prorogato anche l’ape social, una sorta di pre-pensione assistenziale ottenibile dai 63 anni. Stiamo parlando di un sistema di pensionamento che permette ai lavoratori in situazioni di disagio di ottenere la pensione senza alcuna penalità a partire dai 63 anni di età e dai 30-36 di contribuzione.
Per richiederla è necessario avere un minimo di contribuzione pari a 30 anni, 36 per chi svolge lavori gravosi.
L’Ape sociale si traduce per il lavoratore che ne usufruisce in un sussidio di accompagnamento alla pensione, entro il tetto di 1.500 euro lordi. Questo sussidio viene erogato per 12 mensilità e non viene condizionato dall’inflazione.
I requisiti per l’Ape social
Inoltre, bisogna ricordare che per poter beneficiare dell’Ape Social, i lavoratori devono possedere le seguenti condizioni:
- Disoccupazione involontaria (licenziamento)
- Presenza nel proprio nucleo familiare del coniuge, o di un parente di primo grado convivente, con handicap grave (legge n.104/1992)
- Invalidità civile che comporti una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni sanitarie, pari almeno al 74%;
- Svolgimento di lavori particolarmente gravosi da almeno 6 anni in via continuativa e anzianità contributiva di almeno 36 anni.
Per quanto riguarda quest’ultimo punto, ricordiamo che fra i lavoratori gravosi ci sono le maestre di scuola dell’infanzia. Si attendono, pertanto, indicazioni specifiche a breve.
Presentazione della domanda
Le domande per accedere alla pensione anticipata Ape social, sia per quanto concerne il riconoscimento dei requisiti, sia l’avvio della procedura, devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica.
Chi soddisfa tutti i requisiti appena elencati entro il 31 dicembre 2018, può presentare la richiesta entro il 31 marzo 2019.
Il sussidio, in caso di ok da parte dell’Inps, decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
.
.
.
.
.
.