Pensioni quota 100, chi lascia a 62 anni perde fino a 350 euro al mese e 17.000 di Tfr

di Alessandro Giuliani,  La Tecnica della scuola, 21.1.2019

Le modalità di calcolo

“Il calcolo – spiega il sindacato – è stato fatto tenendo conto di un’anzianità utile a pensione alla data del 31.12.1992 di 11 anni e 4 mesi che permette di avere i 38 anni alla data del 31.08 2019 per soddisfare i requisiti della quota 100 unitamente ad una età anagrafica di 62 anni essendo il soggetto nato il 1.08.1957”.

“Situazione che contemplando in tale anzianità anche il riscatto del periodo di 4 anni della laurea fa si che i docenti della scuola media e del superiore alla data del 31.08.2019 percepiscano uno stipendio corrispondente alla classe 28 e pur avendo 38 anni di servizio utile a pensione non hanno ancora raggiunto la classe 35”.

I Dsga

L’organizzazione guidata da Elvira Serafini, specifica che “anche i D.S.G.A. a causa dell’inquadramento al 1-09-2000, alla data del 31.08.2019, in molti casi, percepiscono uno stipendio corrispondente alla classe 28”.

Tra l’altro, per i Dsga il gap sull’assegno di quiescenza supera addirittura i 350 euro e sulla buonuscita i 17 mila euro.

Inoltre, “si è considerato che ai fini della buonuscita tutti i periodi sia utili ai fini dell’IBU o siano stati riscattati e quindi dalla cifra riportata dovranno essere recuperati gli importi relativi ai riscatti”.

In attesa della Circolare Inps

A questo punto, per i lavoratori della scuola si attendono però delle conferme, sia da parte del ministero dell’Istruzione sia dall’Inps.

L’istituto di previdenza, in particolare, dovrà scrivere, nero su bianco, i limiti temporali per l’età e per la validità della contribuzione, che dovrebbero essere quelli da noi illustrati.

Le indicazioni arriveranno a breve, considerando che il personale della scuola interessato potrà presentare la domanda entro il prossimo 28 febbraio, come già anticipato.

Potrà aderire anche chi compie i 62 anni a dicembre?

Come già fatto osservare dalla Tecnica della Scuola, se nel decreto definitivo approvato dal CdM è stato confermato il comma in base al quale “per il personale del comparto Scuola ad Afam si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”, significherebbe che per raggiungere il doppio requisito – età anagrafica minima e contributi da considerare nel “montante” dei 38 anni – solo per i docenti, il personale Ata e i dirigenti scolastici varrà tutto il 2019.

In pratica, anche i lavoratori che compiranno il 62° anno nel dicembre prossimo, avrebbero la possibilità di accedere a quota 100 (sempre se in possesso di almeno 38 anni di contributi finiti riconoscibili).

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Pensioni quota 100, chi lascia a 62 anni perde fino a 350 euro al mese e 17.000 di Tfr ultima modifica: 2019-01-21T21:25:50+01:00 da
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