Pensioni Scuola. Ecco i docenti che andranno in pensione nel 2017

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di Nicola Colapinto,  PensioniOggi,  10.12.2016

–  Il Miur pubblica il documento sulla presentazione delle istanze di cessazione dal servizio per i docenti ed il personale scolastico nell’anno 2017.

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Il personale docente ed educativo, amministrativo ed ausiliario della scuola avrà tempo sino al 20 gennaio per presentare istanza di cessazione dal servizio e andare in pensione, pertanto, dal 1° settembre 2017. Lo comunica la nota prot. 38646 del 7 dicembre 2016 pubblicata sul portale istanze online del Ministero dell’Istruzione.

Il documento è, tuttavia, incompleto in quanto non recepisce (ancora) le novità contenute nella legge di bilancio per il 2017 approvata in via definitiva dal Senato lo scorso 7 dicembre ed in attesa di pubblicazione ufficiale in Gazzetta. Novità che entreranno in vigore il 1° gennaio 2017. Dunque dovrà essere successivamente integrato da ulteriori disposizioni. In particolare non tiene conto della possibilità di usufruire dell’APE volontario, dell’APE sociale, dell’ottava salvaguardia per quei docenti che nel 2011 hanno fruito del congedo straordinario per assistere un figlio disabile nè della proroga dell’opzione donna che consentirà l’uscita al 1° settembre 2017 (anche) delle lavoratrici nate nell’ultimo trimestre del 1958 o dei docenti che faranno ricorso al nuovo cumulo dei periodi assicurativi. Fatta questa premessa il documento ministeriale illustra i docenti che potranno presentare la domanda di cessazione dal servizio entro il 20 gennaio 2017. Vediamoli.

Con la disciplina Ante-Fornero
Potranno fare domanda per la cessazione dal servizio tutti i lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 avevano maturato un diritto a pensione sia di anzianità (cioè la vecchia quota 96 con sessanta anni di età e 36 di contribuzione oppure sessantuno anni di età e 35 anni di contribuzione; o 40 anni di contributi indipendentemente dall’età anagrafica), che di vecchiaia (in particolare le donne in possesso di 61 anni di età e 20 anni di contributi al 31 dicembre 2011).

Con la normativa Fornero
Potranno fare domanda di cessazione i lavoratori che hanno raggiunto i 66 anni e 7 mesi e 20 anni di contributi oppure, a prescindere dall’età anagrafica, i 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) entro il 31 dicembre 2017. Ancora, in applicazione dell’art. 1, comma 9, della legge n. 243/2004, il personale femminile che fa valere una età anagrafica non inferiore a 57 anni e 3 mesi e una anzianità contributiva pari o superiore a 34 anni, 11 mesi e 16 giorni entro il 31 Dicembre 2015 a condizione che le lavoratrici in questione optino per la liquidazione della pensione secondo le regole di calcolo contributive (cd. opzione donna).

Salvaguardia Pensionistica
Il documento ministeriale precisa, inoltre, che potranno cessare dal servizio il 1° settembre 2017 i lavoratori che sono risultati destinatari della settima salvaguardia prevista dall’art. 1 , comma 265 lett .d) , della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La disposizione appena richiamata ha previsto la possibilità di accedere al trattamento pensionistico secondo le regole previgenti la riforma Fornero a beneficio dei lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave, i quali perfezionino i requisiti utili per la pensione entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del Dl 201/2011. Ebbene, precisa il documento, i soggetti che abbiano ricevuto la certificazione da parte dell’INPS, potranno presentare domanda di collocamento a riposo entro il 20 gennaio 2017 per accedere al trattamento pensionistico dal 1 ° settembre 2017, così come previsto dall’art. 59, comma 9 della legge n. 449/1997.

Cessazioni d’ufficio
Nessuna particolare novità per quanto riguarda il collocamento a riposo d’ufficio. Essendo venuta meno la possibilità di chiedere il trattenimento in servizio, il personale che ha raggiunto i 65 anni di età entro il 31 agosto 2017 in possesso, alla medesima data, di un qualsiasi diritto a pensione (es. pensione anticipata o ex pensione di anzianità) sarà collocato in pensione d’ufficio dal prossimo 1° settembre. In caso contrario la risoluzione d’ufficio scatta a 66 anni e 7 mesi se raggiunti entro il 31 agosto 2017 qualora a tale data siano stati raggiunti i 20 anni di contributi. Mentre il trattenimento in servizio oltre i 66 anni e 7 mesi di età potrà essere attivato solo con riferimento a quel personale che non abbia ancora perfezionato i requisiti contributivi minimi per la pensione di vecchiaia (cioè i 20 anni di contributi) e comunque non oltre i 70 anni.

Da segnalare, correttamente, che il Miur prevede anche la possibilità di risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro (cd. risoluzione facoltativa) ove il lavoratore abbia raggiunto la massima anzianità contributiva (42 anni e 10 mesi o 41 anni e 10 mesi le donne) al 31 agosto 2017, ancorchè non abbia raggiunto il 65° anno di età, al ricorrere dei requisiti previsti dall’articolo 1, co. 5 del decreto legge 90/2014 (riforma della pubblica amministrazione). Cioè ove l’amministrazione valuti l’esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell’interessato, sia a livello nazionale che provinciale dandone un preavviso di almeno sei mesi al lavoratore e sempre che la risoluzione sia motivata, espliciti i criteri di scelta e non pregiudichi la funzionale erogazione dei servizi.

Istanze e revoche
La data del 20 gennaio 2017 deve essere rispettata per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ovvero per raggiugere il minimo contributivo. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1 ° settembre 2017. Sempre entro la data gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

Trasformazione in Part-Time
Il termine del 20 gennaio 2017 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. La richiesta va formulata con unica istanza in cui gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part – time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici resta al 28 Febbraio 2017 come dispone l’articolo 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro per l’Area V della dirigenza stipulato il 15 luglio 2010.

Come indicato in premessa il Ministero dovrà aggiornare agli inizi del 2017 il documento per tenere conto delle novità contenute nella legge di bilancio.

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Pensioni Scuola. Ecco i docenti che andranno in pensione nel 2017 ultima modifica: 2016-12-11T06:28:01+01:00 da
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