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Pensioni, trattenimento in servizio abolito ma non per tutti

di Eleonora Accorsi,  PensioniOggi,  17.12.2016

–  Le domande di trattenimento in servizio oltre i 66 anni e 7 mesi per il personale della scuola dovranno essere prodotte in forma cartacea entro il 20 gennaio 2017.


Anche quest’anno il personale della scuola può, al ricorrere di determinate condizioni, effettuare domanda di trattenimento in servizio oltre l’età pensionabile, cioè oltre i 66 anni e 7 mesi. Si tratta di due ipotesi di natura eccezionale dato che il trattenimento in servizio è stato abolito con il decreto legge sulla pubblica amministrazione (Dl 90/2014). La prima di queste è prevista dal comma 257 dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2016 (legge 208/2015) la quale sancisce che il personale impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per altri due anni. Il mantenimento in servizio in questione, dovrà essere autorizzato con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale.

Oltre a questa fattispecie la possibilità di proseguire il rapporto di lavoro oltre i 66 anni e 7 mesi è circoscritta alla sola ipotesi in cui al compimento dell’età di vecchiaia, il lavoratore non abbia raggiunto il requisito minimo di 20 anni di contributi per guadagnare la pensione di vecchiaia. In tale circostanza la Circolare della Funzione Pubblica 1/2015 consente all’interessato di produrre istanza di trattenimento sino all’età massima di 70 anni (e 7 mesi) a condizione che entro la predetta età l’interessato consegua il requisito contributivo necessario a guadagnare la pensione di vecchiaia. Ne consegue che nel 2017 potranno chiedere di permanere in servizio solo i docenti e il personale educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario che, compiendo 66 anni e 7 mesi di età entro il 31 agosto 2017, non sono in possesso entro tale data di 20 anni di anzianità contributiva. In caso contrario l’amministrazione dovrà risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro.

Ad esempio se un lavoratore avesse 66 anni e 7 mesi e solo 18 anni di contributi al 31 agosto 2017 la pubblica amministrazione dovrà – previa domanda dell’interessato – disporre il trattenimento in servizio sino a 68 anni e 7 mesi per permettergli di guadagnare la prestazione di vecchiaia che, come già detto, richiede un minimo di 20 anni di contributi.

Prima di disporre il trattenimento le pubbliche amministrazioni dovranno però valutare se il requisito dei 20 anni di contributi possa essere integrato sommando le anzianità contributive relative a diverse gestioni previdenziali ai fini dell’esercizio della totalizzazione o del cumulo dei periodi assicurativi secondo quanto stabilito dall’articolo 1, commi 238-248, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Così, ad esempio, qualora il nostro lavoratore avesse altri 5 anni di contributi nella gestione separata, non potrà ottenere il trattenimento perchè, tramite questi due istituti, egli potrebbe perfezionare il requisito contributivo minimo di 20 anni per la prestazione di vecchiaia (18 anni + 5 anni = 23 anni di contributi).

Gli interessati per ottenere il trattenimento in servizio dovranno presentare istanza cartacea alla sede scolastica di servizio/titolarità entro il 20 gennaio 2017 come previsto dal decreto del Miur dello scorso 7 dicembre 2016.

 

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Pensioni, trattenimento in servizio abolito ma non per tutti ultima modifica: 2016-12-18T07:50:06+01:00 da
Gilda Venezia

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