Perché la Gilda non ha sottoscritto l’accordo sulla sequenza contrattuale relativo alla cosiddetta “chiamata diretta”?

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dalla Gilda degli insegnanti di Venezia,  9.7.2016

– E’ necessario che qualsiasi criterio discrezionale del dirigente sia sostituito
da un parere tecnico, obbligatorio e vincolante, del Collegio dei Docenti o da sue articolazioni.

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Il 7 luglio si è chiusa la prima parte della trattativa “politica” riguardante la famosa chiamata diretta prevista dalla legge 107/15 che, come è noto, prevedeva che l’assegnazione dei docenti alle scuole nelle fasi della mobilità fosse posta in essere con criteri discrezionali da parte del solo dirigente scolastico nei confronti dei docenti incardinati su ambiti territoriali. La Gilda degli insegnanti non ha sottoscritto l’accordo.

Per capire cosa è veramente successo bisogna ricordare che il contratto integrativo nazionale sulla mobilità aveva già limitato per l’a.s. 2016-17 la “chiamata diretta” ai neoimmessi in ruolo nelle fasi B e C, salvaguardando i diritti tradizionalmente acquisiti degli altri docenti che hanno potuto chiedere trasferimento su sede scolastica. In quella trattativa la Gilda, pur apprezzando i risultati complessivamente ottenuti,  non ha sottoscritto il contratto perchè rimandava ad una sequenza contrattuale successiva la trattativa sulle regole per la chiamata diretta lasciando spazi troppo aleatori all’azione dell’amministrazione con il riconoscimento di fatto della disparità di trattamento tra docenti inseriti nella varie fasi del piano straordinario di assunzione..

Successivamente la Gilda ha sottoscritto il contratto sulle assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni perchè riprendeva le vecchie regole. Solo dalla seconda metà di giugno si è effettivamente cominciato al MIUR a discutere sulla sequenza contrattuale e sulla chiamata diretta, con grave ritardo da parte dell’amministrazione e con proposte informali che tendevano ad accogliere parzialmente le critiche espresse da tutte le OO.SS. I primi documenti scritti sono cominciati a circolare solo negli ultimi giorni di giugno e hanno portato poi ad una proposta formale da parte dell’amministrazione presentata solo il 7 luglio contestualmente alla riunione politica tra amministrazione rappresentata dalla componente politica e i segretari nazionali delle OO.SS. maggiormente rappresentative.

La proposta prevede una parziale discrezionalità da parte dei dirigenti che possono scegliere i docenti che si offrono nelle scuole del’ambito sulla base di criteri stabiliti a livello nazionale in accordo con le OO.SS.. Non entriamo ora nella complessa tecnicalità della proposta e del procedimento previsto, ma cerchiamo di spiegare perchè non si è raggiunto un accordo pieno con la partecipazione della Gilda. Quali sono allora le perplessità e le critiche che hanno portato la Gilda alla mancata sottoscrizione dell’accordo?

  • L’assegnazione dei docenti avviene sempre partendo dall’organizzazione in ambiti che sostituiscono le province, ma sono immaginati come astratti contenitori in cui i docenti sono assegnati per poter essere poi utilizzati nelle singole scuole mediante cosiddetti incarichi triennali coerenti con i PTOF (Piani Triennali dell’Offerta Formativa) rinnovabili automaticamente se non viene modificata la struttura del PTOF della singola scuola. La legge 107 immagina una sorta di mercato scolastico delle risorse umane all’interno di un ambito partendo dal presupposto che le scuole siano microcosmi autonomi con proprie specificità differenziate e con una propria offerta formativa specifica. Si tratta di una visione ideologica che la Gilda non ha mai accettato, fin dai tempi di Luigi Berlinguer perché trasforma le scuole da Istituzioni della Repubblica a enti privati gestiti come aziende in concorrenza tra loro.
  • La proposta di scelta dei docenti che si offrono o che sono nell’ambito da parte del dirigente su una tabella nazionale in cui il dirigente sceglie tre-quattro criteri di priorità appare confusa e pericolosa perche lascia di fatto la discrezionalità nella scelta e perchè recepisce elementi dell’anagrafe dei docenti (requisiti di professionalità) sui quali è necessario aprire un vero dibattito per evitare la proliferazione di certificazioni professionali troppo spesso poco serie.

La Gilda degli Insegnanti aveva proposto di rimandare al CCNI sulla mobilità 2017-18 tutta la materia perchè di fatto diventerà la base della futura mobilità per tutto il personale docente della scuola. La Gilda ha chiesto di aprire un confronto serio sui titoli previsti nelle tabelle di mobilità attuali e futuri, visto anche che è in arrivo la direttiva sulla obbligatorietà dei corsi di formazione nelle scuole.

La Gilda ha chiesto, e questo era l’elemento dirimente per la sottoscrizione dell’accordo, che qualsiasi criterio discrezionale del dirigente fosse sostituito da un parere obbligatorio e vincolante del Collegio dei Docenti o da sue articolazioni. Il Collegio dei Docenti è infatti l’unico organo tecnico composto da professionisti che può entrare nel merito dei criteri inerenti i requisiti di professionalità anche a livello disciplinare. La proposta della Gilda non è stata accolta dal MIUR.

La Gilda non ha sottoscritto l’accordo anche perché è assolutamente contraddittorio da una parte raccogliere le firme per il referendum abrogativo contro la legge 107/2015 con particolare riferimento alla chiamata diretta del dirigente e poi accettare che questa discrezionalità sia attuata anche se con limitazioni importanti.

La Gilda ritiene in ogni caso il risultato raggiunto in sede di discussione politica un passo in avanti rispetto alle rigide posizioni iniziali del governo e del MIUR. Il lavoro fatto con le altre OO.SS. è da considerarsi sicuramente positivo e consente di costruire percorsi unitari per l’apertura di tavoli di trattativa anche sul futuro CCNL, percorsi unitari  che sappiano conseguire risultati innovativi e di valorizzazione della funzione dei docenti superando le strettoie ideologiche della legge 107/2015.

La Gilda degli Insegnanti della Provincia di Venezia

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Perché la Gilda non ha sottoscritto l’accordo sulla sequenza contrattuale relativo alla cosiddetta “chiamata diretta”? ultima modifica: 2016-07-09T11:14:07+02:00 da
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