di Massimiliano Esposito, La Voce della scuola, 15.6.2024.
Percorsi formazione 30 e 60 CFU per docenti: ecco i dettagli per l’anno accademico 2023/24. Il Decreto.
Il Ministro dell’Università e della Ricerca ha emanato il un nuovo decreto che regola i posti disponibili e le modalità di selezione per i percorsi di formazione iniziale dei docenti per l’anno accademico 2023/2024. Questo decreto, che si basa su un articolato quadro normativo, rappresenta un passo significativo nella definizione delle linee guida per l’abilitazione e la formazione degli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
Quadro Normativo e Finalità del Decreto
Il decreto è stato emesso in conformità con diversi provvedimenti legislativi e regolamenti, tra cui il decreto legislativo del 1999 n. 300 e vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Esso si propone di ottimizzare il sistema di formazione iniziale e accesso nei ruoli di docente, rispondendo ai fabbisogni regionali e promuovendo la qualità dell’insegnamento.
Offerta Formativa e Requisiti di Ammissione
L’offerta formativa è suddivisa in diversi percorsi abilitanti, che prevedono l’acquisizione di crediti formativi universitari (CFU) o accademici (CFA). I percorsi includono:
- Percorso di 60 CFU/CFA per la formazione iniziale.
- Percorso di 30 CFU/CFA per l’abilitazione e la formazione iniziale.
- Percorsi specifici di 36 CFU/CFA e 30 CFU/CFA per varie esigenze formative.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate in una sola istituzione per ciascuna classe di concorso. In caso di domande eccedenti i posti disponibili, i criteri di selezione saranno stabiliti in base a specifiche graduatorie di merito.
Modalità di Svolgimento dei Percorsi
Per l’anno accademico 2023/2024, i percorsi di formazione possono essere svolti, escluse le attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, per un massimo del 50% del totale. Inoltre, il decreto stabilisce che per accedere alla prova finale è necessaria una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70%.
Tirocini e Tutoraggio
Il decreto regola anche le attività di tirocinio, prevedendo che per ogni credito di tirocinio siano necessarie dodici ore di presenza nei gruppi-classe. I Centri di formazione si avvarranno di personale docente in servizio presso le scuole secondarie per svolgere funzioni di tutor coordinatore e tutor tirocinanti.
Questo nuovo decreto rappresenta un’importante tappa per il miglioramento del sistema di formazione dei docenti in Italia, mirando a garantire una preparazione di alta qualità e a rispondere ai fabbisogni specifici del sistema educativo. L’attuazione delle disposizioni previste contribuirà a formare insegnanti altamente qualificati e pronti a rispondere alle sfide educative del futuro.
Posti autorizzati
Ecco il documento con cui sono ripartiti i posti autorizzati per l’attivazione dei percorsi di formazione iniziale docenti di cui all’art. 6, comma 4, del DPCM 4 agosto 2023Il fabbisogno è fornito dal Ministero dell’istruzione e del merito, espresso su base regionale e per classe di concorso, ed è stato rapportato all’offerta formativa presentata dalle Istituzioni universitarie e accademiche.
Allegato A Tabella dei titoli valutabili
Qui la Tabella dei titoli valutabili per l’accesso riservato al percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado di cui all’art. 2-bis, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 13 aprile 2017 n.5
Allegato B Tabella dei titoli valutabili
Qui 👇 la Tabella dei titoli valutabili per l’accesso al percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado