Perdenti posto, domanda di mobilità senza vincoli

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 21.4.2025.

Docenti perdenti posto, hanno diritto di fare domanda di mobilità
al di fuori di qualsiasi vincolo attuale e futuro. La normativa.

Gilda Venezia

Un docente che è stato individuato perdente posto per l’anno scolastico 2025-2026 ci chiede quale sarà la sua posizione giuridica in riferimento al suo vincolo triennale di permanenza nella scuola di attuale titolarità. Ci chiede anche se, in caso di ottenere una delle sedi scolastiche scelte in domanda di mobilità, resterà vincolato per i successivi tre anni nella scuola scelta puntualmente. Rispondiamo brevemente che i docenti perdenti posto e quindi individuata soprannumeraria per l’anno scolastico 2025-2026, è derogata dal suo vincolo triennale attuale e non avrà nemmeno vincoli per la sua sede di nuova titolarità.

Normativa sul vincolo mobilità per i soprannumerari

Se un docente è individuato perdente posto e quindi chiamato a presentare domanda di mobilità, se per esempio presentasse domanda di mobilità condizionata e dovesse venire soddisfatto su una preferenza puntuale espressa, il vincolo tiennale della mobilità non sarebbe applicabile.

Ai sensi dell’art.2, comma 2 del CCNI mobilità 2025-2028, viene disposto che “Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del presente contratto, e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in unascuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa”.

 

Per i docenti perdenti posto non si applica più il vincolo triennale di mobilità, quindi anche se erano vincolati, potranno tranquillamente fare domanda di mobilità anche interprovincile in provincia diversa da quella di attuale titolarità.

La novità per la mobilità dei perdenti posto

Per i perdenti posto che si muovono a domanda condizionata o d’ufficio c’è una novità che parte proprio dal 2025/2026, ovvero nell’Allegato 1 delle procedure di mobilità e passaggi di cattedra e ruolo, in riferimento alla seconda fase della mobilità al punto A) è stato scritto: “trasferimenti d’ufficio, secondo l’ordine di vicinanza rispetto al proprio comune di titolarità stabilito dalle apposite tabelle, dei docenti titolari di posti e cattedre che non abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbiano ottenuto il movimento (trasferimento o passaggio di cattedra) a domanda; trasferimenti a domanda condizionata solo per la stessa tipologia di posto di titolarità”.
In buona sostanza chi non trova posto di reintegro nella sede di attuale titolarità o nel comune di attuale titolarità, avrà precedenza assoluta nella seconda fase della mobilità, anche prima delle precedenze della legge 104/92 personali.

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Perdenti posto, domanda di mobilità senza vincoli ultima modifica: 2025-04-22T04:43:40+02:00 da
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