di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 4.9.2026.
Una tutela che garantisce la salute del personale scolastico:
Chi ne ha diritto . Cosa prevedono le 10 ore aggiuntive.
Dal 1° gennaio 2026 una nuova tutela entra stabilmente nel sistema dei diritti del personale scolastico: le 10 ore annue di permesso retribuito per visite, esami e cure mediche destinati ai lavoratori affetti da patologie oncologiche, invalidanti o croniche, e ai genitori di minori con le stesse condizioni. Una misura che non è solo un ampliamento del quadro dei permessi, ma un vero riconoscimento della fragilità e della necessità di conciliare cura e lavoro senza penalizzazioni economiche o professionali.
Un diritto per il personale scolastico
La scuola è un ambiente complesso, fatto di persone che ogni giorno sostengono un carico di responsabilità elevato. Tra queste persone ci sono lavoratori che convivono con malattie gravi, che richiedono controlli frequenti, follow-up serrati, terapie continuative. La legge 106/2025 interviene proprio su questo punto: riconosce che la cura non può essere un ostacolo alla stabilità lavorativa e che il tempo dedicato alla salute deve essere tutelato, non “tollerato”.
Chi ne ha diritto
La norma individua con precisione i destinatari:
- personale scolastico con patologie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce;
- lavoratori con malattie invalidanti o croniche, anche rare, con invalidità uguale o superiore al 74%;
- genitori di figli minorenni affetti dalle stesse patologie.
La fruizione è subordinata alla prescrizione del medico di base o dello specialista operante in struttura pubblica o privata accreditata. Una scelta che garantisce serietà, tracciabilità e tutela del lavoratore.
Cosa prevedono le 10 ore aggiuntive
Le ore sono utilizzabili per:
• visite mediche;
• esami strumentali;
• analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
• cicli di cure mediche frequenti.
Sono aggiuntive rispetto ai permessi già previsti dal CCNL e dalla Legge 104/92: non li sostituiscono, non li riducono, non li assorbono. Si tratta di un ampliamento reale del monte ore disponibile.
Indennità e copertura figurativa
La norma prevede che queste ore siano retribuite e coperte da contribuzione figurativa; ciò rappresenta un elemento primario nella misura in cui il legislatore riconosce che la cura non deve comportare perdita economica né vuoti contributivi.
Organizzazione scolastica e sostituzioni
La legge nel garantire il diritto del lavoratore e contemporaneamente assicurare l’organizzazione scolasticastabilisce che i dirigenti scolastici provvedano alla sostituzione del personale assente secondo le regole del CCNL, utilizzando – quando necessario – le risorse del MOF o altri fondi dedicati; in questo senso la tutela del lavoratore non si traduce in un aggravio per il servizio scolastico nella misura in cui la norma prevede le coperture economiche specifiche.
Come si richiedono i permessi
La procedura abbastanza semplice e chiara prevede che il docente interessato, al fine di usufruire del permesso, faccia richiesta al dirigente scolastico dichiarando il possesso dei requisiti e al rientro consegnare l’attestazione della strutturasanitaria che certifichi la prestazione effettuata.
Una misura che guarda alla dignità del personale
Le 10 ore di permesso rappresentano un segnale culturale volto a riconoscere che la fragilità delle persone non è un ostacolo alla professionalità e che la cura non è un “tempo sottratto” al lavoro, ma un diritto fondamentale della persona.
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