di Bruno Ventura, Scuola in Forma, 21.10.2019

– Sulla possibilità di usufruire di permessi, sono sempre tante le richieste di chiarimento che provengono dagli interessati. La questione coinvolge la categoria di docenti che ha ottenuto contratti di supplenza e che approccia per la prima volta alla problematica. Al riguardo il Coordinamento Nazionale dei Docenti della Disciplina dei Diritti Umani, viste le richieste di chiarimento pervenute in materia di legislazione scolastica, fa presente che:

  1. In merito ai sei giorni di ferie, quest’ultimi possono essere convertiti in sei giorni di permesso per motivi personali e familiari (art. 15 comma 2) durante i periodi di attività didattica con le stesse clausole con l’art. 13 comma 9 previste dai tre giorni di cui all’art. 15, comma 2, del CCNL/2007. Per maggiori approfondimenti si possono consultare le seguenti fonti normative: parere ARAN prot. n.2698 del 2 febbraio 2011; Sentenza n. 378/2019 pubblicata il 05/03/2019 del Tribunale di Velletri; Sentenza n. 4234 dell’8/10/2019 del Tribunale di Milano. Ricordiamo che in merito alla definizione di motivi personali e familiari si può far riferimento alla sentenza della Corte dei Conti n.1415, sez. contr., del 3 febbraio 1984, in cui si afferma che “possono identificarsi con tutte quelle situazioni configurabili come meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo il comune consenso, in quanto attengono al benessere, allo sviluppo ed al progresso dell’impiegato inteso come membro di una famiglia o anche come persona singola. Pertanto, non deve necessariamente trattarsi di motivi o eventi gravi (con la connessa attribuzione all’ente di un potere di valutazione della sussistenza o meno del requisito della gravità), ma piuttosto di situazioni o di interessi ritenuti dal dipendente di particolare rilievo che possono essere soddisfatti solo con la sua assenza dal lavoro.”
    .
  2. Per quanto riguarda l’ora di ricevimento settimanale (diciannovesima ora) essa non risulta obbligatoria in quanto non regolamentata da norme contrattuali. Il docente ha però l’obbligo di ricevere il genitore qualora quest’ultimo richieda con il preavviso necessario, magari di 5 giorni, un colloquio individualizzato. Interessante è la proposta di sperimentazione di alcuni istituti scolastici, in base alla quale, utilizzando le piattaforme digitali, è possibile effettuare il ricevimento attraverso webcam in orari concordati da entrambe le parti (docenti e famiglie).

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Permessi ai docenti per motivi personali o familiari ultima modifica: 2019-10-22T05:47:59+02:00 da
Gilda Venezia

Leave a Comment
Share
Pubblicato da
Gilda Venezia

Recent Posts

Dichiarazione dei redditi del 2024: la convenzione CAF ACLI

marzo 2024. Riportiamo di seguito tutte le informazioni utili alla dichiarazione dei redditi presso gli…

17 minuti fa

Scuola, Valditara sposa la linea Salvini: “In classe la maggior parte degli alunni deve essere italiana”

la Repubblica, 28.3.2024. Il giorno dopo la sparata di Matteo Salvini a Porta a Porta,…

3 ore fa

Valditara e il suo post sgrammaticato sul tetto ai bambini stranieri nelle classi

di Stefano Baldolini, la Repubblica, 28.3.2024. Il web si scatena. Il Pd: “Lo riscriva in…

3 ore fa

Alunni stranieri: il tetto del 30% esiste dal 2010, perchè non viene rispettato?

di Reginaldo Palermo, La Tecnica della scuola, 28.3.2024. Alunni stranieri: il Ministro dice che le…

3 ore fa

Le proposte dei politici. Lasciate lavorare in pace le scuole!

dal blog di Gianfranco Scialpi, 28.3.2024. Le proposte dei politici. Risultano inutili se frutto di…

3 ore fa

Maturità 2024, come si svolgerà il colloquio: fino a 20 punti per la prova orale

di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 28.3.2024. L’articolo 22 dell’O.M. n. 55 dell…

4 ore fa