di Bruno Ventura, Scuola in Forma, 21.10.2019

– Sulla possibilità di usufruire di permessi, sono sempre tante le richieste di chiarimento che provengono dagli interessati. La questione coinvolge la categoria di docenti che ha ottenuto contratti di supplenza e che approccia per la prima volta alla problematica. Al riguardo il Coordinamento Nazionale dei Docenti della Disciplina dei Diritti Umani, viste le richieste di chiarimento pervenute in materia di legislazione scolastica, fa presente che:

  1. In merito ai sei giorni di ferie, quest’ultimi possono essere convertiti in sei giorni di permesso per motivi personali e familiari (art. 15 comma 2) durante i periodi di attività didattica con le stesse clausole con l’art. 13 comma 9 previste dai tre giorni di cui all’art. 15, comma 2, del CCNL/2007. Per maggiori approfondimenti si possono consultare le seguenti fonti normative: parere ARAN prot. n.2698 del 2 febbraio 2011; Sentenza n. 378/2019 pubblicata il 05/03/2019 del Tribunale di Velletri; Sentenza n. 4234 dell’8/10/2019 del Tribunale di Milano. Ricordiamo che in merito alla definizione di motivi personali e familiari si può far riferimento alla sentenza della Corte dei Conti n.1415, sez. contr., del 3 febbraio 1984, in cui si afferma che “possono identificarsi con tutte quelle situazioni configurabili come meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo il comune consenso, in quanto attengono al benessere, allo sviluppo ed al progresso dell’impiegato inteso come membro di una famiglia o anche come persona singola. Pertanto, non deve necessariamente trattarsi di motivi o eventi gravi (con la connessa attribuzione all’ente di un potere di valutazione della sussistenza o meno del requisito della gravità), ma piuttosto di situazioni o di interessi ritenuti dal dipendente di particolare rilievo che possono essere soddisfatti solo con la sua assenza dal lavoro.”
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  2. Per quanto riguarda l’ora di ricevimento settimanale (diciannovesima ora) essa non risulta obbligatoria in quanto non regolamentata da norme contrattuali. Il docente ha però l’obbligo di ricevere il genitore qualora quest’ultimo richieda con il preavviso necessario, magari di 5 giorni, un colloquio individualizzato. Interessante è la proposta di sperimentazione di alcuni istituti scolastici, in base alla quale, utilizzando le piattaforme digitali, è possibile effettuare il ricevimento attraverso webcam in orari concordati da entrambe le parti (docenti e famiglie).

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Permessi ai docenti per motivi personali o familiari ultima modifica: 2019-10-22T05:47:59+02:00 da
Gilda Venezia

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