Permessi, Assenze e Ferie. Gli orientamenti applicativi dell’ARAN

dall’ARAN, 8.11.2018

– Riportiamo di seguito gli ultimi pareri dati dall’ARAN in materia di permessi alla luce cel nuovo CCNL 2016/18 del Comparto Istruzione e Ricerca –

8/11/2018 – Come si concilia il nuovo art. 33 del CCNL Istruzione e Ricerca del 19.04.2018, che prevede la possibilità di utilizzare fino a 18 ore annuali, fruibili sia su base oraria che giornaliera, per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, con l’istituto della malattia disciplinato dall’art. 17 del CCNL del 29.11.2007? Vi rientrano anche i tempi di percorrenza o di viaggio necessari per recarsi a visita specialistica?
La citata disciplina contrattuale introduce per il personale ATA una nuova tipologia di permessi per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, prima non prevista dai CCNL. Tali assenze si differenziano dalla malattia, pur essendo a questa assimilabili, in quanto non sono caratterizzate da una patologia in atto o da incapacità lavorativa. L’effettuazione di una terapia, di una visita o di un esame diagnostico, come pure il ricorso a prestazioni specialistiche, anche con finalità di mera prevenzione, vengono quindi a costituire il titolo che determina l’insorgenza del diritto all’assenza in oggetto, che va pertanto giustificata solo con la relativa attestazione di presenza. Per tale prima tipologia di assenza, riconducibile più propriamente alla nozione di “permesso”, viene previsto un contingente annuo di 18 ore, nell’ambito del quale vanno anche computati i tempi di percorrenza da e verso la sede di lavoro. Peraltro, i tempi di percorrenza o di viaggio, che devono essere correlati all’effettuazione della visita, della terapia, dell’esame diagnostico o della prestazione specialistica, non rilevano nel caso in cui il permesso venga fruito su base giornaliera.
Per regolare organicamente tutte le possibili fattispecie di assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, l’articolo in questione disciplina anche una diversa e ulteriore casistica riguardante la possibilità di imputare le visite, terapie, prestazioni o esami a malattia, in talune specifiche e tassative ipotesi, espressamente indicate nella citata disposizione contrattuale. Si tratta, in particolare:

  • del caso in cui la visita, l’esame o la terapia siano concomitanti ad una situazione di incapacità lavorativa conseguente ad una patologia in atto (comma 11);
  • del caso in cui l’incapacità lavorativa sia determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico di visite, accertamenti, esami o terapie (comma 12);
  • del caso in cui, a causa della patologia sofferta, il dipendente debba sottoporsi, anche per lunghi periodi, ad un ciclo di terapie implicanti incapacità lavorativa (comma 14).

Tutte e tre le ipotesi in questione sono caratterizzate da uno stato di incapacità lavorativa e, per questo specifico aspetto, esse si differenziano dai permessi regolati negli altri commi in quanto, presentando una più diretta riconducibilità alla nozione di malattia, possono essere attribuiti a tale ultimo istituto, come specificatamente previsto nel CCNL (“la relativa assenza è imputata a malattia”). Conseguentemente, in tali casi l’assenza non è fruibile ad ore e non vi è la riduzione del contingente di 18 ore annue.
Per quanto riguarda le modalità da utilizzare per la giustificazione delle assenze, la seguente Tabella contiene il quadro di sintesi della disciplina di cui all’art. 33 in esame:
Infine, relativamente agli istituti da utilizzare in alternativa alla disciplina fin qui delineata, occorre fare riferimento a quanto stabilito dal comma 15 del medesimo art. 33, ove si prevede espressamente che, per le finalità in oggetto, possono essere utilizzati, sulla base delle modalità applicative previste dal CCNL, anche i permessi orari a recupero, i permessi per motivi personali e familiari, i riposi connessi alla banca delle ore, i riposi compensativi per le prestazioni rese per lavoro straordinario. A tali permessi e riposi il dipendente può ricorrere sia in base ad una sua specifica scelta, sia anche nell’ipotesi in cui lo stesso abbia la necessità di assentarsi per visite, terapie, prestazione od esami in misura superiore al monte ore sopraindicato e non sussistano le condizioni per il ricorso all’istituto della malattia stabilite dai sopraindicati commi 11, 12 e 14 dello stesso art. 33.

8/10/2018 – Con riferimento all’art. 38 del CCNL 2016/2018 che disciplina le “assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita”, si chiede di sapere se i quattro mesi del periodo massimo di ciascun anno solare riconosciuti per gli effetti collaterali vadano sommati alle assenze per malattia di cui all’art. 37, comma 1.
In base a quanto previsto dall’art. 38, comma 3, il limite di quattro mesi per anno solare riguarda esclusivamente i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle terapie effettuate e non anche quelli – previsti al comma 1 – per l’effettuazione delle terapie, oltreché di ricovero ospedaliero o day-hospital.
In ogni caso, sono esclusi dal periodo di comporto di cui all’art. 37, comma 1, qualora sussistano i presupposti per l’applicazione della disciplina di cui all’art. 38 in esame:

  • i giorni di assenza in cui sono effettuate le terapie;
  • i relativi giorni di ricovero ospedaliero o day hospital;
  • i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle stesse terapie (solo questi ultimi nel limite di quattro mesi per anno solare).

7/9/2018 – I permessi retribuiti già fruiti ai sensi dell’art. 18 del precedente CCNL Ministeri fino all’entrata in vigore del nuovo contratto devono essere sottratti dal monte ore stabilito dall’art. 32 del CCNL 12/2/2018?
In ragione della modalità di fruizione ad ore già in essere con riferimento ai permessi retribuiti per particolari motivi familiari o personali disciplinati dal precedente CCNL Ministeri all’art. 18, si conferma la necessità di procedere allo storno dal monte ore dei permessi ex art. 32 del CCNL Funzioni centrali dei permessi già utilizzati prima dell’entrata in vigore del medesimo, sulla base di quanto effettivamente fruito.

7/9/2018  -Come devono essere riproporzionati le ferie, le giornate di festività soppresse e i permessi ex art. 32 nel caso di part-time misto con prestazione articolata su alcuni giorni della settimana e di diversa durata giornaliera, anche nell’eventualità di variazioni in corso d’anno?
Per quanto riguarda le ferie, l’art. 59, comma 9, del CCNL Funzioni centrali 12/2/2018 prevede che i lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno, non rilevando il numero di ore prestate durante le giornate di presenza. Pertanto, per il dipendente che per l’intero anno lavora quattro giorni a settimana, ipotizzando una settimana lavorativa di cinque giorni, i giorni di ferie spettanti saranno i quattro quinti del monte annuo riconosciuto dal contratto all’art. 28, tenuta in debito conto l’anzianità di servizio. Analogo criterio andrà adottato per le festività soppresse, non destinatarie di una disciplina distinta da quella delle ferie in tal senso.
Quanto all’eventualità di modifica dell’articolazione oraria in corso d’anno, con incremento di presenza di un giorno a settimana, il calcolo poco sopra evidenziato andrà operato distintamente per i singoli periodi di applicazione dei diversi regimi orari e andrà, poi, ponderato su base annua in relazione al numero di settimane prestate nell’uno e nell’altro regime orario, con arrotondamento per difetto o per eccesso a seconda che il primo decimale sia inferiore o superiore a 0,5.
In merito ai permessi orari retribuiti ex art. 32 del CCNL 12/2/2018, il comma 4 di tale articolo dispone espressamente il riproporzionamento nel caso di lavoro a tempo parziale.
Per coerenza ed al fine di assicurare trattamenti uniformi con il personale a tempo pieno, si ritiene che, nel caso di part-time orizzontale, caratterizzato da una ridotta prestazione oraria su tutti i giorni lavorativi, debba procedersi anche al riproporzionamento delle sei ore, previste dal comma 2, lett. e), quale decurtazione convenzionale del monte ore, in caso di fruizione del permesso per l’intera giornata.
Nel caso di dipendente che, per l’intero anno, lavora quattro giorni a settimana, ipotizzando una settimana lavorativa di cinque giorni, andrà, quindi, riconosciuto un monte orario annuo di permessi pari ai quattro quinti di diciotto; mentre, nel caso di modifica del regime orario in corso d’anno, permanendo la condizione di part-time misto, l’analogo riproporzionamento andrà calcolato per i singoli periodi di applicazione dei diversi orari e andrà, poi, ponderato su base annua in relazione al numero di settimane prestate nell’uno e nell’altro regime orario, in analogia a quanto già detto per le ferie. La durata convenzionale, invece, non subisce modifiche.

4/7/2018 – Come deve essere giustificata l’assenza, prevista dall’art. 35, comma 12 del nuovo CCNL del comparto Funzioni centrali, per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici che determinano incapacità lavorativa, per le caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle stesse?
La giustificazione dell’assenza, nel caso di cui all’art. 35, comma 12, è fornita mediante attestazione di presenza che documenti l’effettivo svolgimento della prestazione, la quale, oltre alle indicazioni circa l’orario, dovrà dare conto anche dello stato di incapacità lavorativa determinatosi in conseguenza della stessa prestazione.

4/7/2018 – Che tipo di giustificazione deve essere prodotta dal dipendente che presenta la domanda di permesso retribuito per motivi personali o familiari, ai sensi dell’art. 32 del CCNL 12/2/2018, a supporto della richiesta stessa?
La formulazione dell’art. 32 del CCNL Funzioni centrali 12/2/2018 in materia di permessi retribuiti non prevede più la necessità di documentare i motivi e le ragioni per le quali viene richiesto il permesso, anche se la motivazione, che consente di ricondurre tale tutela alle esigenze personali e familiari dell’ interessato, va comunque indicata nella richiesta avanzata dal dipendente, in quanto la stessa resta il presupposto legittimante per la concessione del permesso.

4/7/2018 – Come deve essere calcolata l’assenza nell’ipotesi di permesso orario fruito cumulativamente per l’intera giornata lavorativa ai sensi del comma 2, lett. e), dell’art. 32 (permessi orari per particolari motivi personali o familiari), quando il dipendente sia chiamato a svolgere un orario di 7 ore e 12 minuti? È necessario prevedere un recupero per il tempo eccedente le 6 ore stabilite dal CCNL?
In base a quanto previsto dal comma 2, lett. e), dell’art. 32 del CCNL Funzioni centrali stipulato il 12/2/2018, in caso di fruizione del permesso orario per l’intera giornata lavorativa, la riduzione del monte ore sarà sempre di sei ore (durata convenzionale), anche in caso di giornata lavorativa con orario superiore o inferiore alle 6 ore (ad esempio, 7 ore e 12 minuti). Non si determina, quindi, né un recupero né un credito orario.

4/7/2018 – I permessi a recupero previsti dall’art. 34 possono essere fruiti, nell’arco della stessa giornata, congiuntamente con quelli di cui  all’art. 32 (permessi orari retribuiti per particolari motivi familiari o personali) e di cui all’art. 35 (assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici)?
In materia di cumulo di permessi orari, la clausola contenuta nell’art. 32, comma 2, lett. d) è finalizzata ad evitare che, attraverso la fruizione nell’arco della stessa giornata dei permessi per motivi personali e familiari, unitamente ad altre tipologie di permessi ad ore, l’assenza del dipendente si protragga per l’intera giornata o per buona parte di essa, con conseguenze negative in termini di efficienza ed efficacia dell’attività dell’amministrazione e dei servizi erogati.
Pertanto, anche i permessi ex art. 34 (permessi a recupero) rientrano nella previsione, in quanto, pur essendo soggetti a recupero, nel momento dell’utilizzo sono idonei a determinare l’effetto sopra indicato, che si intende, appunto, prevenire.
Analoghe considerazioni valgono per la previsione dell’art. 35, comma 3, lett. a), relativamente ai permessi orari per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

 

4/7/2018 – Il nuovo CCNL del comparto Funzioni centrali ha previsto la possibilità di utilizzare fino a 18 ore annuali, fruibili sia su base oraria che giornaliera, per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. Al fine di una corretta applicazione della nuova disciplina, si chiede come si concilia il nuovo istituto contrattuale con la previsione di legge di cui al comma 5-ter dell’art. 55-septies del d.lgs. 165/2001?
È necessario preliminarmente chiarire che l’art. 35 del CCNL 12/2/2018 introduce un’organica ed esaustiva disciplina in materia di “assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici”, che non si pone in contrasto, né su un piano diverso, rispetto alla previsione normativa dell’art. 55-septies del d.lgs. 165/01.
In coerenza con l’atto di indirizzo impartito all’A.Ra.N., tale disciplina contrattuale intende invece regolare organicamente ed esaustivamente una tipologia di assenze, che la normativa di legge prende in considerazione solo per un aspetto limitato (la giustificazione del permesso). Il contratto collettivo nazionale, svolgendo pienamente la sua funzione regolatoria in materia di rapporto di lavoro, si pone dunque in diretta continuità con la disposizione di legge, anche al fine di dare ad essa contorni più definiti.
Più specificamente, la disciplina contrattuale in esame introduce, in primo luogo, una nuova tipologia di permessi, prima non prevista dai CCNL, per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. Tali assenze si differenziano dalla malattia, pur essendo a questa assimilabili, in quanto non caratterizzate da patologia in atto o incapacità lavorativa. L’effettuazione di una terapia, di una visita o di un esame diagnostico, come pure il ricorso a prestazioni specialistiche, anche con finalità di mera prevenzione, vengono quindi a costituire il titolo che determina l’insorgenza del diritto all’assenza in oggetto, che va pertanto giustificata solo con la relativa attestazione di presenza.
Per tale prima tipologia di assenza, riconducibile più propriamente alla nozione di “permesso”, viene previsto un plafond annuo di 18 ore.
Per esigenze di completezza della disciplina e per regolare organicamente tutte le possibili fattispecie di assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, l’articolo in questione disciplina anche altre e diverse casistiche.
Si tratta, in particolare:

  • del caso in cui la visita, l’esame o la terapia siano concomitanti ad una situazione di incapacità lavorativa conseguente ad una patologia in atto (comma 11);
  • del caso in cui l’incapacità lavorativa sia determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico di visite, accertamenti, esami o terapie (comma 12);
  • del caso in cui, a causa della patologia sofferta, il dipendente debba sottoporsi, anche per lunghi periodi, ad un ciclo di terapie implicanti incapacità lavorativa (comma 14).

Tutti e tre i casi in questione sono caratterizzati da uno stato di incapacità lavorativa. Per questo specifico aspetto, essi si differenziano, dunque, dai permessi regolati negli altri commi, presentando una più diretta riconducibilità alla nozione di malattia (“la relativa assenza è imputata a malattia”). Conseguentemente, in tali casi, l’assenza non è fruibile ad ore e non vi è riduzione del monte ore annuo di 18 ore.

Per un quadro di sintesi della disciplina contenuta nell’art. 35 in esame, si rinvia alla tabella seguente.

TIPOLOGIE ASSENZA
RIF.
RIDUCE MONTE ORE ANNUO?
DECURTA TRATTAMENTO ECONOMICO NEI PRIMI 10 GIORNI?
SI CONTEGGIA AI FINI DEL COMPORTO?
COME SI GIUSTIFICA ASSENZA?
Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici senza incapacità lavorativa, di durata inferiore all’intera giornata lavorativa Commi 1, 2, 3, 4, 6, 7,  8, 9, 10, 15 SI (delle ore per visita o altro comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro) NO SI (con le modalità di cui all’art. 35, comma 4) ATTESTAZIONE PRESENZA
Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici senza incapacità lavorativa, di durata pari all’intera giornata lavorativa Commi precedenti e Comma 5 SI (di un numero di ore pari alla durata effettiva della specifica giornata lavorativa) SI SI (con le modalità di cui all’art. 35, comma 4) ATTESTAZIONE PRESENZA
Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici con incapacità lavorativa, determinata da patologie in atto Comma 11 NO SI SI CERTIFICATO MEDICO + ATTESTAZIONE PRESENZA
Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici con incapacità lavorativa, determinata da caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle stesse Comma 12 NO SI SI ATTESTAZIONE PRESENZA RECANTE ANCHE INDICAZIONE CONSEGUENTE INCAPACITA’ LAVORATIVA
Assenze per l’espletamento di cicli di terapie implicanti incapacità lavorativa, a causa della patologia sofferta Comma 14 NO SI (fatti salvi i casi in cui sia applicabile quanto previsto dall’art. 38) SI (fatti salvi i casi in cui sia applicabile quanto previsto dall’art. 38) UNICA CERTIFICAZIONE MEDICA INIZIALE + SINGOLE ATTESTAZIONI PRESENZA

 

 

15/6/2018 – In che modo va prodotta l’“attestazione di presenza” di cui all’art. 35, comma 12, laddove la struttura sia privata e, dunque, non possa certificare in via telematica?
Secondo la previsione contrattuale, l’attestazione deve essere prodotta, dalla struttura, anche privata, che ha svolto la prestazione. Il contratto non prescrive che essa vada trasmessa necessariamente in via telematica, né menziona specifiche modalità di trasmissione. Semplicemente, richiede l’inoltro all’amministrazione dal dipendente o direttamente alla stessa amministrazione dalla struttura che ha erogato la prestazione, anche per via telematica. La trasmissione in via telematica costituisce, pertanto, una mera possibilità.

15/6/2018 – Come vanno gestiti i permessi ex art. 32 del CCNL Funzioni centrali nei confronti di un dipendente a tempo parziale orizzontale che svolge tutti i giorni sei ore di lavoro?
Per quanto riguarda il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, in continuità con la previgente disciplina contrattuale ed in coerenza con i principi generali che regolano tale tipologia di rapporto di lavoro, la clausola del contratto prevede espressamente il riproporzionamento del monte ore annuo di 18 ore (art. 32, comma 4). Trattandosi di permesso fruito su base oraria, il riproporzionamento va effettuato in tutti i casi di part-time (verticale, orizzontale e misto).
Per coerenza ed al fine di assicurare trattamenti uniformi con il personale a tempo pieno, si è altresì dell’avviso che, nel caso di part-time orizzontale, caratterizzato da una ridotta prestazione oraria su tutti i giorni lavorativi, debba procedersi anche al riproporzionamento delle sei ore, previste dal comma 2, lett. e), quale decurtazione convenzionale del monte ore, in caso di fruizione del permesso per l’intera giornata.

15/6/2018 – Qual è il comportamento corretto da tenere nel caso in cui, nell’arco della stessa giornata lavorativa, dopo aver fruito di un permesso retribuito ex art. 32 del CCNL Funzioni Centrali, si rendesse necessario ricorrere anche ai permessi previsti dall’ art. 33 della legge 104/92 o dall’art. 39 del d.lgs. 151/2001, considerato che l’art. 32 prevede il divieto di cumulo con altri permessi fruibili ad ore?
La clausola in materia di divieto di cumulo (art. 32, comma 2, lett. d) è finalizzata ad evitare che, attraverso la fruizione nell’arco della stessa giornata dei permessi per motivi personali e familiari, unitamente ad altre tipologie di permessi, l’assenza del dipendente si protragga per l’intera giornata o per buona parte di essa, con conseguenze negative in termini di efficienza ed efficacia dell’attività dell’amministrazione e dei servizi erogati.
Preliminarmente, si osserva che tale clausola consente certamente la fruizione, nella stessa giornata, di più di un permesso per motivi personali e familiari (ad esempio, fruizione di un permesso di un’ora, seguito da rientro al lavoro e dalla fruizione di altro permesso della medesima tipologia di un’altra ora). Infatti, il limite ivi previsto alla fruizione nella stessa giornata, congiuntamente ad altri permessi, riguarda solo “altre tipologie di permessi fruibili ad ore” e, quindi, non anche altri permessi della medesima tipologia.
In ogni caso, pur confermando che le corrette modalità di applicazione debbano tendere a non snaturare la ratio e le finalità dell’istituto, si è dell’avviso che le amministrazioni possano individuare alcuni spazi di flessibilità applicativa, tenuto conto che il limite alla fruizione è posto al fine di tutelare un interesse organizzativo delle stesse.
In tale ottica, sulla base di modalità definite in modo uniforme per tutti i lavoratori, si ritiene possibile consentire, ad esempio, la fruizione del permesso per motivi personali e familiari – ferme restando, in ogni caso, le valutazioni di compatibilità con le esigenze di servizio – anche nei casi in cui, nella stessa giornata, il dipendente abbia fruito o intenda fruire di altra tipologia di permesso orario, che configuri un suo diritto soggettivo, non limitato da alcuna valutazione di compatibilità con le esigenze di servizio, come nel caso dell’art. 33 della legge n. 104/1992 o dell’art. 39 del d. lgs. n. 151/2001.

15/6/2018 – È possibile consentire la fruibilità dei permessi orari retribuiti di cui all’art. 32 del CCNL Funzioni centrali del 12/2/2018 anche a minuti, per i periodi eccedenti la prima ora?
La previsione contenuta nel comma 2, lett. b) dell’art. 32 è finalizzata ad evitare una eccessiva frammentazione dei permessi, che potrebbe essere determinata da un utilizzo dell’istituto periodico o frequente, anche se temporalmente circoscritto nella durata.
Coerentemente con tale finalità, evitando al contempo problematiche applicative non facilmente gestibili, si ritiene che l’espressione “non sono fruibili per frazione di ora” possa essere interpretata nel senso che i permessi in questione non sono fruibili per un arco temporale inferiore ad una sola ora.
Conseguentemente, il dipendente non potrà fruirne per 20 o anche per 50 minuti (dovendo in questo caso comunque contabilizzare un’intera ora), mentre si ritiene possibile, in coerenza con la finalità ricordata, l’utilizzo per periodi composti da un’ora o da un numero intero di ore, seguiti da frazioni di ora (ad esempio, un’ora e quindici minuti, un’ora e trenta, due ore e venti ecc.).

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Permessi, Assenze e Ferie. Gli orientamenti applicativi dell’ARAN ultima modifica: 2018-12-09T11:35:10+01:00 da

Gilda Venezia

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