Permessi brevi, quando possono essere utilizzati

di Fabrizio De Angelis,  La Tecnica della scuola, 14.12.2018

Una lettrice ci chiede in quali casi è possibile usufruire dei permessi brevi.Rispondiamo riprendendo la normativa di riferimento per fare chiarezza sull’istituto dei permessi brevi.

Quando posso prendere il permesso breve?

L’ARAN ricorda tramite un orientamento applicativo che l’art.16 del CCNL del 29.11.2007, articolo ripreso per esteso nel nuovo contratto scuola, come il dipendente può usufruire dei permessi brevi per esigenze personali che richiedono di assentarsi dal luogo di lavoro.

Per quanto riguarda i motivi personali, il dipendente non deve rendere conto al DS o attendere l’ok da parte di questo per usufruire del permesso. L’unica differenza, rispetto agli altri permessi retribuiti, sta nel fatto che il dirigente non può contestare o valutare le motivazioni dell’assenza, ma può intervenire se l’assenza del lavoratore arreca problemi al servizio, tanto è vero che, l’attribuzione di tali permessi per il personale docente è subordinata alla possibilità di sostituzione con il personale in servizio.

Questi permessi devono essere recuperati attraverso supplenze o lo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.

Nulla dice il contratto nel caso de quo, cioè nel caso di un permesso fruito durante le attività collegiali, che sono attività funzionali all’insegnamento ai sensi dell’art. 29 del CCNL su citato, non fungibili con le attività di insegnamento.

La normativa dei permessi brevi

La normativa di riferimento, ovvero il già citato art. 16 del CCNL del 29.11.2007 prevede: “Compatibilmente con le esigenze di servizio, al personale con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato sono attribuiti per esigenze personali e a domanda brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero individuale di servizio e comunque per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione”.

Si badi bene: questi permessi fruiti non possono eccedere le 36 ore nel corso dell’anno scolastico per il personale ATA, mentre per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.

.

.

.

.

Permessi brevi, quando possono essere utilizzati ultima modifica: 2018-12-15T03:57:38+01:00 da
Gilda Venezia

Leave a Comment
Share
Pubblicato da
Gilda Venezia

Recent Posts

Percorsi abilitanti 30, 36 e 60 CFU: info tecniche

di Marinella, dalla Gilda degli insegnanti di Genova, 23.4.2024. É stato pubblicato sul sito del MUR…

5 ore fa

A scuola col coltello, disarmato dai docenti è stato poi arrestato

Il Sole 24 Ore, 24.4.2024. Il ragazzo si è presentato facendo vedere di avere un…

9 ore fa

Assunzioni Gps prima fascia sostegno, ufficiale la proroga: vale anche per il Tfa IX ciclo?

di Teresa Maddonni, Money.it, 24.4.2024. Ufficiale la proroga delle assunzioni dalle Graduatorie provinciali supplenze di…

10 ore fa

Percorsi abilitanti: riserva di posti del 45% per triennalisti e straordinario BIS

Obiettivo scuola, 24.4.2024. Percorsi abilitanti: i posti per ateneo. É stato pubblicato sul sito del MUR il…

10 ore fa

Percorsi abilitanti, procedure e requisiti in caso di domande superiori ai posti autorizzati

di Francesco Di Palma, La Tecnica della scuola, 24.4.2024. Come avviene la selezione dei docenti…

10 ore fa

Abilitazioni, non saranno per ambiti disciplinari verticali e orizzontali ma per singola classe di concorso

di Vittorio Borgatta, InfoDocenti.it, 23.4.2024. Chi si abiliterà (con i percorsi universitari) per la A012…

1 giorno fa