Contratto

Permessi Brevi

di Guido Ferrari, InfoDocenti.it, 30.10.2020.

Per il personale della scuola, sia di ruolo che precario, è possibile chiedere dei permessi brevi di alcune ore che vanno restituite nel corso dell’anno.

A disciplinare la materia c’è l’art. 16 del CCNL 2006/09 che al comma 1 recita:

Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.

Al successivo comma 2 viene chiarito il tetto massimo annuo

I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale
docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.

Quindi i docenti possono chiedere fino a massimo due ore giornaliere di permesso. In un anno scolastico i docenti della scuola secondaria possono chiedere fino ad un massimo di 18 h, quelli della primaria fino a 24h e quelli dell’infanzia fino a 25h.

Al comma 3 viene specificato che:

Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.

Le ore quindi vanno restituite entro 2 mesi e prioritariamente con interventi nelle classi dove si doveva prestare servizio. Se il recupero non avviene, per colpe del dipendente, l’Amministrazione tratterrà la retribuzione relativa alle ore di permesso. Se invece il recupero non avviene, ma senza alcuna responsabilità da parte del docente, nulla è dovuto.

 

Permessi Brevi ultima modifica: 2020-10-31T06:03:46+01:00 da
Gilda Venezia

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