I permessi e le ferie dei docenti e degli ATA: cosa fare in caso di lutto, terapie e tirocini.
Nell’appuntamento di oggi con la rubrica di consulenza scolastica, il prof. Lucio Ficararisponde ad alcune domande sui permessi e le ferie dei docenti e degli ATA.
1) Sono un docente con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, vorrei sapere come posso assentarmi da scuola, senza il rischio di avere rifiutato il permesso, per 7 giorni non continuativi al fine di frequentare il tirocinio indiretto di un percorso abilitante?
I docenti con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche hanno diritto, per motivi personali, a 3 giorni di permesso retribuito documentati con autocertificazione. Tali giorni possono essere presi anche non continuativi, come per altro, per gli stessi motivi personali e con le stesse modalità, possono essere presi altri 6 giorni ma senza retribuzione.
.
2) Sono un docente con contratto a tempo determinato per supplenza breve del dirigente scolastico, ho diritto ai 3 giorni di lutto per la perdita della suocera?
Si, ai sensi dell’art.35, comma 8 del CCNL scuola 2019-2021 anche i supplenti brevi assunti con nomina del dirigente scolastico hanno diritto a 3 giorni di lutto per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, del convivente o di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado.
.
3) Ho avuto l’incarico fino al 30 giugno 2025 come collaboratore scolastico dalla graduatoria 24 mesi. Siccome sto facendo delle terapie temporaneamente invalidanti per grave patologia, ho diritto ai permessi relativi a tale condizione?
Certamente che ha diritto! Lo prevede espressamente l’art.35, comma 11 del CCNL scuola 2019-2021 che per le gravi patologie rimanda all’art.17 comma 9 del CCNL scuola 2006-2009. Tali giornate di assenza non rientrano nel computo della malattia e sono retribuite per intero.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Permessi docenti e ATA per lutto, terapie e tirocini ultima modifica: 2024-09-12T04:58:17+02:00 da