di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 8.11.2025.
Se il docente richiede in modo corretto e con regolare documentazione un permesso retribuito per assistenza al familiare ai sensi della legge 104/92 o anche nel caso il permesso si riferisca alla personale condizione di gravità, il dirigente scolastico non può assolutamente negare il diritto alla fruizione di un permesso di questa tipologia.
Permessi legge 104/92
Il permesso più diffuso della legge 104/92 è certamente quello riferito ai tre giorni mensili per l’assistenza di un familiare che ha uno stato di disabilità grave. In buona sostanza si tratta dei permessi retribuiti dall’articolo 33, comma 3, della Legge n. 104/92, modificato da qualche anno dal D. Lgs. n. 105/2022, che consente ai lavoratori dipendenti, siano essi pubblici o privati, la spettanza di tre giorni di permesso mensile al fine di assistere un familiare che si trova in uno stato di disabilità grave.
Tali permessi, specifica la legge, sono destinati all’assistenza di una persona con disabilità grave che non sia ricoverata a tempo pieno.
Possono fruire dei permessi suddetti il coniuge o la parte di unione civile (anche il convivente di fatto), il parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità.
Il lavoratore, sia docente che ata, che si dovesse trovare nella condizione dell’art. 33, comma 6 della legge 104/92, quindi avere una grave disabilità personale. può fruire sia dei permessi giornalieri, ovvero i tre giorni mensili di permesso, ma in alternativa anche dei permessi orari giornalieri.
Congedo straordinario 24 mesi
È bene sapere che ai sensi dell’art. 42, comma 5-quinques del D.lgs. n 151/2001, il periodo di congedo retribuito è utile ai fini del computo dell’anzianità di servizio e non è utile ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima, del trattamento di fine rapporto/fine servizio e della progressione economica.
Nel 2013, l’attuale Presidente dell’ARAN, Antonio Naddeo, all’epoca Capo Dipartimento della Funzione Pubblica, esprime un importante “Parere” sul congedo straordinario retribuito ex art. 42, commi 5 e ss., del d.lgs. n. 151 del 2001, precisamente sulla computabilità ai fini dell’anzianità di servizio e della progressione economica. Nello specifico è il Parere della Funzione Pubblica n. 2285 del 15/01/2013.
Tuttavia per fruire dei permessi del congedo 24 mesi, ai sensi dell’art.42 c.5 del d.lgs.151/2001, serve una copiosa documentazione che verrà istruita dal dirigente scolastico e poi passata alla Ragioneria Territoriale dello Stato che avrà l’onere del controllo e della convalida. Il tutto si dovrà svolgere entro i 30 giorni dalla presentazione dell’istanza da parte del dipendente che chiede il congedo per assistere un familiare o un affine entro il terzo grado convivente in sato di disabilità grave.
Tale tipologia di congedo lo deve richiedere prioritariamente il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell’art.4, comma 1, della legge 104/92, ha diritto a fruire del congedo entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un’unione civile e il convivente di fatto. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l’affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.
Inoltre c’è da dire che ai sensi del comma 5-bis del medesimo art.42 del d.lgs. 151/2001 il suddetto congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza.
Il dirigente scolastico non può negarli
È utile sapere che il dirigente scolastico non ha il potere di negare, se il docente ne ha i requisiti, i permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. ovviamente non può negare nemmeno i permessi previsti dall’art.33, comma 6 della stessa legge, come non può nemmeno negare quelli riferiti all’art.42 del decreto legislativo 151/2001.
Di fondamentale importanza è specificare che, nonostante la possibile calendarizzazione dei tre giorni mensili di permesso richiesta dal dirigente scolastico ad inizio anno scolastico, il docente che fruisce dei permessi può, in casi di sopraggiunti motivi e in casi di urgenza, stabilire di non ottemperare al suddetto calendario dei permessi da fruire, modificando la richiesta al bisogno effettivo. Anche in tal caso il dirigente scolastico non può negare la fruizione del permesso richiesto.
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Permessi legge 104/92 per docenti e ata, non possono essere negati dal dirigente ultima modifica: 2025-11-09T05:52:38+01:00 da
