Permessi per la formazione: il diritto spetta a tutto il personale in servizio. Anche a tempo determinato?

 Orizzonte Scuola, 17.11.2019

Per i docenti il diritto ai 5 giorni è valido per la partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento in qualità di formatore, esperto o animatore.

Maria scrive
Salve,  può il docente a tempo determinato fruire dei 5gg di permesso retribuito per attività formativa? La mia DS ritiene che i docenti a tempo determinato possano fruire di tali permessi ma che non siano da retribuire…  Mi può inoltrare dei riferimenti normativi,  oltre al CCNL che sarebbe “ambiguo”  su tale punto,  che la possano convincere?

La formazione: un diritto per tutto il personale

La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per tutto il personale in servizio in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.

Per i docenti, le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell’orario di insegnamento.

Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall’amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio.

I 5 giorni

In particolare, l’art. 64 del CCNL 29.11.07, per quanto riguarda i permessi, si divide in due commi:

  • il comma 3 che riguarda i corsi di formazione organizzati dall’amministrazione centrale o periferica o dalle istituzioni scolastiche, per la cui partecipazione il personale è considerato in servizio a tutti gli effetti, con rimborso delle spese di viaggio se essi si svolgono fuori sede.
  • il comma 5 che riguarda i 5 gg. di permesso per i quali non è prescritto che possano essere fruiti solo se i corsi siano organizzate dall’amministrazione.

Pertanto, per fruire dei 5 gg. (comma 5) il docente non dovrà dimostrare che i corsi siano organizzati dall’Amministrazione, ma basta che fornisca gli estremi del corso/convegno a cui intende partecipare che può essere quindi di qualunque natura e non obbligatoriamente organizzato dall’amministrazione.

Ovviamente la partecipazione ad iniziative di formazione come docente o come discente non sono cumulabili.

Pertanto, i giorni di permesso si intendono 5 complessivi tra corsi in cui il docente è discente e quelli in cui è formatore.

Conclusione

I permessi per la formazione e l’aggiornamento sono quindi disciplinati dagli artt. 63 e successivi del CCNL 29.11.2007: per gli insegnanti sono deliberati dal Collegio dei docenti mentre i criteri per la fruizione è materia di confronto tra il dirigente scolastico e le RSU secondo la nuova disposizione contenuta nell’art. 22 del CCNL 19.04.2018.

Il nuovo CCNL prevede anche la possibilità di contrattare i criteri generali per la ripartizione delle risorse per la  formazione di tutto il personale.

Per ciò che riguarda il quesito posto e la testardaggine del DS, premesso che nel CCNL non si fa nessuna distinzione tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato, segnalo un Orientamento ARAN per la scuola, SCU 059, che toglie ogni dubbio:

Un docente  a tempo determinato con incarico annuale può essere esonerato dal servizio per partecipare ad attività di formazione?

Questa Agenzia, fa presente che l’art. 64, comma 1, (Fruizione del diritto alla formazione) del CCNL 29.11.2007 afferma: “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.”

Inoltre il comma 5, del medesimo articolo, così recita: “5. Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche.”

Tale articolo non fa alcuna differenza tra docenti assunti a tempo determinato o indeterminato contenendo esclusivamente la dicitura generica di “gli insegnanti” che si riferisce a tutto il personale in servizio.”

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Permessi per la formazione: il diritto spetta a tutto il personale in servizio. Anche a tempo determinato? ultima modifica: 2019-11-17T14:18:25+01:00 da
Gilda Venezia

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