Permessi per l’aggiornamento e la formazione. I 5 giorni spettano se i corsi non sono organizzati dall’Amministrazione?

Orizzonte Scuola, 28.11.2017

– I permessi per la formazione e l’aggiornamento sono espressamente previsti dal CCNL comparto scuola.

L’art. 64 dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.

Diversi docenti e segreterie scolastiche chiedono se i giorni previsti per la formazione spettano anche per corsi non organizzati dalle scuole, dal MIUR o comunque dall’Amministrazione.

Intanto è utile premettere che non vi è alcuna differenza tra personale assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato, anche quest’ultimo ha infatti diritto alla fruizione dei permessi in quanto il diritto alla formazione è rivolto a tutto il personale in servizio.

Nello specifico, per rispondere al quesito, si precisa quanto segue:

L’art. 64, per il caso in questione, si divide in due commi:

  • il comma 3 che riguarda i corsi di formazione organizzati dall’amministrazione centrale o periferica o dalle istituzioni scolastiche, per la cui partecipazione il personale è considerato in servizio a tutti gli effetti, con rimborso delle spese di viaggio se essi si svolgono fuori sede.
  • il comma 5 che riguarda i 5 gg. di permesso per i quali non è prescritto che possano essere fruiti solo se i corsi siano organizzate dall’amministrazione.

In conclusione, per fruire dei 5 gg. (comma 5) il docente non dovrà dimostrare che i corsi siano organizzati dall’Amministrazione, ma basta che fornisca gli estremi del corso/convegno a cui intende partecipare.

Ricordiamo inoltre che lo stesso diritto dei 5 giorni a titolo di formazione spetta agli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche per partecipare ad attività musicali ed artistiche ed è esteso anche per la partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento in qualità di formatore, esperto o animatore.

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Permessi per l’aggiornamento e la formazione. I 5 giorni spettano se i corsi non sono organizzati dall’Amministrazione? ultima modifica: 2017-11-29T05:26:58+01:00 da
Gilda Venezia

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