Permessi per matrimonio: ecco cosa dice la normativa

di Andrea Carlino,  La Tecnica della scuola, 28.11.2018

Permessi per matrimonio

Cosa accade con i permessi legati all’evento del matrimonio? Sempre il CCNL 2007-2009, stabilisce, all’articolo 15, comma 3, che “il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo, ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso”.

L’Aran osserva che, rispetto alla disciplina dell’istituto prevista per altri comparti, nella Scuola si registra una maggiore flessibilità per quanto riguarda l’utilizzo del permesso in
esame, che può essere fruito anche anticipatamente all’evento del matrimonio oppure entro i due mesi successivi.

Quando deve scattare il permesso per il matrimonio? Il CCNL prevede che il permesso debba essere fruito “in occasione del matrimonio” e, pertanto, in stretto collegamento temporale con l’evento.

Il CCNL prevede che il dipendente può anticiparne la fruizione di una settimana oppure differirne l’utilizzo entro i due mesi successivi.

L’Aran aggiunge che “la collocazione temporale del permesso viene demandata alla volontà dell’interessato che dovrà stabilirne la decorrenza, in base ai motivi organizzativi che attengono alla sfera delle sue decisioni personali”.

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Permessi per matrimonio: ecco cosa dice la normativa ultima modifica: 2018-11-29T05:30:41+01:00 da
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