di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 19.5.2025.
Chi può fare richiesta, quanti giorni toccano e come giustificare l’assenza.
È importante specificare, ai fini di un corretto excursus normativo, che l’art. 1 comma 16 del CCNL scuola 2019-2021dispone che: «Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione, nei limiti del d.lgs. n. 165 del 2001, i CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, ove compatibili e/o non sostituite dalle previsioni del presente CCNL e dalle norme legislative”. Per quanto riguarda i permessi per motivi di lutto, resta quindi valido e pienamente efficace l’art. 15 comma 1 del CCNL 2006/2009, non modificato dal CCNL 2019/2021.
Permessi per lutto, docenti e ata di ruolo
Proprio ai sensi dell’art.15, comma 1 del CCNL scuola 2006/2009, il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a 3 giorni di permesso retribuito per evento, anche non continuativi, per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado. È importante sottolineare che i tre giorni di permesso per motivi di lutto, non riducono le ferie e sono valutati a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio.
Ecco chi sono i parenti entro il II grado
I tre giorni di permesso retribuito per motivi di lutto, fruibili dai docenti e personale ata, spettano per la perdita del coniuge, dei parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado.
Ecco l’elenco dei parenti scomparsi, per cui il dipendente può fruire dei tre giorni di permesso, anche non continuativi di lutto:
- coniuge o parte dell’unione civile;
- parenti entro il secondo grado: genitori, figli naturali, adottati, nonni, fratelli e sorelle, nipoti di nonni naturali;
- affini di primo grado: suoceri, generi e nuore;
- conviventi stabili: a condizione che la convivenza risulti da certificazione anagrafica.
Per quanto suddetto, ne consegue che per quanto riguarda per esempio il decesso di nipoti (figli di un fratello o di una sorella) e/o zii propri o del coniuge, non spetta il permesso, dato che si tratta di parenti di III grado nel primo caso e di affini di III grado nel secondo.
Non spetta il permesso per lutto neanche per il decesso dei cognati, che sono considerati affini di II grado.
Nei casi di lutti come i nipoti ( figli dei fratelli o delle sorelle), degli zii propri o del coniuge, dei cognati o anche di altri parenti di grado superiore al secondo o di affini di grado superiore al primo, per assentarsi bisognerà ricorrere ai permessi per motivi familiari, ai sensi dell’art.15 comma 2 del CCNL scuola 2006/2009.
Permessi di lutto per il personale precario
Per i docenti o il personale ata con contratto di supplenza al 31 agosto, al 30 giugno o con supplenza breve e saltuaria, è in vigore, dal 18 gennaio 2024, il nuovo art. 35 del CCNL scuola 2019/2021 che abroga e sostituisce l’art. 19 del CCNL 2006/09. In particolare il comma 8 dell’art.35 del CCNL scuola 2019/2021 prevede che: Il dipendente di cui al presente articolo ha diritto a 3 giorni di permesso retribuito per lutto per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, del convivente o di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado. Non riducono le ferie e sono valutati a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio.
Eventi luttosi diversi i tre giorni si ripetono
Bisogna evidenziare tuttavia un aspetto tutt’altro che secondario, ovvero che il diritto ai tre giorni si riferisce ad ogni singolo evento luttuoso che dovesse avvenire nel corso dell’anno scolastico.
Nella pratica ciò si traduce nel fatto che, se sfortunatamente il lavoratore dovesse subire più perdite nello stesso anno scolastico, ogni lutto varrà al dipendente 3 giorni di permesso. Tali giorni, possono essere fruiti anche in modo non continuativo.
Sul tema, ad esempio, l’ARAN ha affermato che: “l’espressione “evento o occasione” deve intendersi come la causa che fa sorgere il diritto del dipendente e non il “dies a quo” dello stesso. Quest’ultimo si affida ad evidenti ragioni di buon senso da riferire, comunque, alla volontà dell’interessato che, per motivi organizzativi che attengono alla sfera di personali decisioni, potrà differirne la fruizione in un periodo di tempo ragionevolmente congruo rispetto all’evento”.
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Permessi per motivi di lutto, docenti e personale ata ultima modifica: 2025-05-20T06:01:52+02:00 da