Permessi retribuiti anche ai supplenti

Permessi retribuiti per motivi familiari e personali, estesi anche ai prof con contratti al 30 giugno o 31 agosto.

Gilda Venezia

Con il rinnovo contrattuale del CCNL scuola 2019-2021 ci sarà un’estensione parziale dei permessi retribuiti per motivi familiari o personali anche ai docenti con un contratto annuale ( al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche ( al 30 giugno). Si ricorda che resta invariata la norma contrattuale, risalente al CCNL scuola 2006/009, che, ai sensi dell’art.15, comma 2, stabilisce 3 giorni più altri 6 con le medesime modalità dei primi 3, di permessi retribuiti per motivi personali e familiari rivolti ai docenti con contratto a tempo indeterminato.

Permessi retribuiti docenti di ruolo

L’ipotesi di CCNL scuola 2019-2021 al comma 16 dell’art.1, prevede che per quanto non espressamente previsto dal suddetto CCNL, continuano a trovare applicazione, nei limiti del d.lgs. n. 165 del 2001, i CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, ove compatibili e/o non sostituite dalle previsioni del presente CCNL e dalle norme legislative. Per quanto espresso nel su richiamato comma 16, continua a permanere la norma definita dall’art.15, comma 2, del CCNL scuola 2006/2009, riguardante i permessi retribuiti per motivi personali e familiari dei docenti. In tale norma è specificato che il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.

Estensione dei permessi retribuiti

Ai sensi dell’art.35, comma 12, del futuro CCNL scuola 2019-2021 ( ancora non esecutivo), sarà possibile per il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5, fruire come diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore, con le modalità di cui all’art. 67 (permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari).

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Permessi retribuiti anche ai supplenti ultima modifica: 2023-08-06T06:34:39+02:00 da
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