Lucio Ficara , La Tecnica della scuola 6.11.2016
– Ci sono ancora casi di dirigenti scolastici che non concedono ai docenti il permesso retribuito per motivi personali o il permesso per la formazione.
Bisogna sapere che non si tratta di permessi che devono essere concessi a discrezionalità del dirigente scolastico, ma sono diritti contrattuali che spettano ai docenti. Il dirigente scolastico deve soltanto valutare la correttezza burocratica della richiesta e di conseguenza dare il suo relativo assenso.
Infatti ai sensi dell’art.15 comma 2 del CCNL scuola, il dipendente ha diritto di fruire, a domanda, nell’anno scolastico, di tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Inoltre per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 14, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
I giorni suddetti, se regolarmente chiesti con domanda scritta e firmata e con relativa certificazione o anche con semplice autocertificazione,devono essere obbligatoriamente “concessi”.
I docenti hanno anche diritto alla fruizione di cinque giorni, per ogni anno scolastico, per la formazione e l’aggiornamento. Anche in questo caso il dirigente scolastico non ha il potere di negare, fatti salvi giustificati motivi oggettivi, tali permessi. Infatti è utile ricordare che ai sensi dell’art. 64 c. 5 del Ccnl Scuola 2006/2009, i docenti possono chiedere di partecipare, con diritto alla sostituzione fino a cinque giorni nell’arco dell’anno scolastico, a corsi di aggiornamento promossi da soggetti qualificati per la formazione ai sensi dell’art. 67 Ccnl 06/09. Il docente ha l’obbligo di indicare nella richiesta di partecipazione, dove si terrà il corso di formazione, quale è il titolo dello stesso e la sua durata in termine di ore o giorni. Infine nella stessa richiesta il docente si impegna a produrre, una volta rientrato a scuola, la necessaria attestazione di partecipazione.
Infine è consigliabile, visto il comportamento ostativo, o addirittura antisindacale di alcuni dirigenti scolastici, di scrivere in calce alla domanda di permesso per motivo personale o per la formazione, la seguente frase: “In caso di diniego a fruirne, i motivi di servizio ostativi devono essere comunicati per iscritto allo/a scrivente ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge 241/90, come integrata dalla L. n. 15/2005”.
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Permessi retribuiti e per la formazione sono un diritto dei docenti ultima modifica: 2016-11-06T19:26:01+01:00 dadi Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 27.4.2024. Sono numerosi i casi di docenti che…
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