di Giovanni Calandrino, Orizzonte Scuola 12.6.2015.
Riprendiamo interventi di Paolo Pizzo sui permessi retribuiti spettanti al personale delle scuola con contratto a tempo indeterminato e la questione sulla concessione dei tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari.
Nel corso di ciascun anno scolastico il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, ai seguenti permessi retribuiti:
I permessi:
I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA.
I TRE GIORNI PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI, DEVONO ESSERE SEMPRE CONCESSI?
L’art. 15 comma 2 del CCNL comparto scuola recita quanto segue: Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
L’intervento dell’ARAN in data 2 febbraio 2011 “…l’art. 15, comma 2, primo periodo, esplicita chiaramente che il diritto ai tre giorni di permesso per motivi personali o familiari (norma comune per il personale docente ed ATA) è subordinato ad una richiesta (…a domanda) del dipendentedocumentata “anche mediante autocertificazione”.
Quindi, considerata la previsione contrattuale generica ed ampia di “motivi personali o familiari” e la possibilità che la richiesta di fruizione possa essere supportata anche da “autocertificazione”, a parere dell’Agenzia, esclude un potere discrezionale del dirigente scolastico il quale, nell’ambito della propria fruizione – ai sensi dell’art. 1 del CCNL 11/4/2006 così come modificato dal CCNL 15/7/2010 relativo al personale dell’area V della dirigenza e ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 165/2011 – è preposto al corretto ed efficace funzionamento dell’istituzione scolastica nonché alla gestione organizzativa della stessa.
Inoltre, considerato che:
Pertanto, l’“apprezzabilità” o la “validità” dei motivi per cui il dipendente chiede di fruire del permesso non compete al dirigente. Quest’ultimo, infatti, deve limitarsi a un mero controllo di tipo formale.
Permessi Retribuiti: i tre giorni per motivi personali o familiari, devono essere sempre concessi? ultima modifica: 2015-06-12T22:25:14+02:00 dadi Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 27.4.2024. Sono numerosi i casi di docenti che…
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